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Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 – Persia International Bank / Consiglio

(Causa T-493/10)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Persia International Bank plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente S. Gadhia, S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC, e R. Blakeley, barrister, poi S. Ashley, S. Jeffrey, A. Irvine, solicitors, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. Vitro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti : S. Boelaert e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente, e, d’altro lato, una domanda di declaratoria di inapplicabilità alla ricorrente dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1), dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010, e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012

Dispositivo

1)    Sono annullati, nella parte relativa alla Persia International Bank plc:

–    il punto 4 della tabella B dell’allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC;

–    il punto 2 della tabella B dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

–    il punto 4 della tabella B, figurante nel titolo I, dell’allegato alla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413;

–    il punto 4 della tabella B dell’allegato VIII al regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007;

–    la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413;

–    il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010;

–    il punto 4 della tabella B, figurante nel titolo I, dell’allegato IX al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010.

2)    Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644 e dalla decisione 2011/783, sono mantenuti, per quanto riguarda la Persia International Bank, fino a quando non prenderà effetto l’annullamento del regolamento n. 267/2012.

3)    Per il resto, il ricorso è respinto.

4)    Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Persia International Bank.

5)    La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 328 del 4.12.2010.