Language of document : ECLI:EU:T:2013:80

Causa T‑492/10

Melli Bank plc

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei fondi — Entità posseduta al 100% da un’entità della quale è stato riconosciuto il coinvolgimento nella proliferazione nucleare — Eccezione di illegittimità — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»

Massime — Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 febbraio 2013

1.      Procedura — Decisione o regolamento che sostituisce in corso di giudizio l’atto impugnato — Elemento nuovo — Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali

2.      Unione europea — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi riconosciuti dal Consiglio quali partecipanti alla proliferazione nucleare — Obbligo di estendere tale misura alle entità possedute o controllate da un’entità siffatta — Qualità di entità posseduta o controllata — Attuazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione — Mancanza di potere discrezionale del Consiglio

[Regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 16, § 2, a), e n. 267/2012, art. 23, § 2, a); decisione del Consiglio 2010/413, art. 20, § 1, b)]

3.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Requisiti minimi

(Art. 296, secondo comma, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/2012, art. 46, § 3; decisione del Consiglio 2010/413, art. 24, § 3)

4.      Diritto dell’Unione europea — Principi — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Obbligo di comunicazione degli elementi a carico — Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, §§ 4 e 6)

5.      Diritto dell’Unione europea — Principi — Diritti della difesa — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Diritto di accesso ai documenti — Diritto subordinato ad una domanda in tal senso al Consiglio

(Regolamenti del Consiglio n. 423/2007, n. 961/2010 e n. 267/2012; decisione del Consiglio 2010/413)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 42)

2.      Quando vengono congelati i fondi di un’entità riconosciuta quale partecipante alla proliferazione nucleare, sussiste un rischio non trascurabile che tale entità eserciti pressioni sulle entità da essa possedute o controllate per eludere l’effetto dei provvedimenti che la riguardano. Di conseguenza, nel caso di misure restrittive nei confronti dell’Iran, come il congelamento dei fondi di tali entità, che è imposto al Consiglio dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, nonché dall’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012, tale congelamento è necessario ed appropriato per assicurare l’efficacia delle misure adottate e garantire che queste ultime non vengano eluse. Inoltre, allorché un’entità è posseduta al 100% da un’entità considerata come coinvolta nella proliferazione nucleare, il requisito del possesso previsto dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e dall’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010 risulta soddisfatto. La medesima conclusione deve essere applicata alla nozione, contenuta nell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012, di entità «appartenant à», ossia «posseduta» da un’entità ritenuta coinvolta nella proliferazione nucleare. Ne consegue che l’adozione delle misure restrittive nei confronti di un’entità posseduta al 100% da un’entità ritenuta coinvolta nella proliferazione nucleare non è il risultato di una valutazione del Consiglio in ordine al rischio che la suddetta entità sia portata ad eludere l’effetto delle misure adottate nei confronti della sua entità madre, bensì consegue direttamente dall’attuazione delle pertinenti disposizioni della decisione 2010/413, del regolamento n. 961/2010 e del regolamento n. 267/2012, come interpretate dal giudice dell’Unione.

(v. punti 55-57, 96)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 67-69)

4.      Il principio del rispetto dei diritti della difesa impone, da un lato, che gli elementi accolti a carico dell’entità interessata per fondare l’atto che le arreca pregiudizio le vengano comunicati. Dall’altro, essa dev’essere posta in condizione di far valere utilmente il proprio punto di vista in merito a tali elementi.

Pertanto – riguardo ad un primo atto con il quale i fondi di un’entità vengono congelati – salvo che ragioni imperative riguardanti la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri o la gestione delle loro relazioni internazionali non vi ostino, la comunicazione degli elementi a carico deve avvenire contemporaneamente all’adozione dell’atto in questione o il prima possibile dopo detta adozione. Su richiesta dell’entità interessata, quest’ultima ha inoltre il diritto di far valere il proprio punto di vista riguardo a tali elementi dopo l’adozione dell’atto. Alle stesse condizioni, qualsiasi decisione successiva di congelamento dei fondi deve in linea di principio essere preceduta da una comunicazione dei nuovi elementi a carico e da una nuova possibilità per l’entità interessata di far valere il proprio punto di vista.

Inoltre, riguardo al principio della tutela giurisdizionale effettiva, l’efficacia del controllo giurisdizionale implica l’obbligo per l’autorità dell’Unione di cui trattasi di comunicare i motivi di una misura restrittiva all’entità interessata, per quanto possibile, nel momento in cui tale misura viene adottata o, quantomeno, il più rapidamente possibile dopo tale adozione, in modo da consentire a detta entità di esercitare, entro i termini, il proprio diritto di ricorso. Il rispetto di tale obbligo di comunicare i suddetti motivi è infatti necessario sia per permettere ai destinatari delle misure restrittive di difendere i loro diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se sia utile adire il giudice dell’Unione, sia per consentire pienamente a quest’ultimo di esercitare il controllo che gli incombe in merito alla legittimità dell’atto in questione.

(v. punti 71, 72, 74)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 73)