Language of document : ECLI:EU:T:2013:398

Causa T‑493/10

(pubblicazione per estratto)

Persia International Bank plc

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 settembre 2013

1.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2010/644/PESC; regolamenti del Consiglio n. 668/2010 e n. 961/2010)

2.      Unione europea – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di estendere tale misura alle entità detenute o controllate da un’entità siffatta – Qualità di entità detenuta o controllata – Mera detenzione di partecipazioni – Esclusione

[Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, b); regolamenti del Consiglio n. 423/2007, art. 7, § 2, d), n. 961/2010, art. 16, § 2, e n. 267/2012, art. 23, § 2, a)]

1.      Il principio del rispetto dei diritti della difesa richiede, da un lato, che gli elementi accolti a carico dell’entità interessata per fondare l’atto che le arreca pregiudizio le siano comunicati. Dall’altro lato, tale soggetto deve essere messo nelle condizioni di far valere utilmente il suo punto di vista in merito a detti elementi.

Pertanto il Consiglio, quando intende fondarsi su elementi forniti da uno Stato membro per adottare misure restrittive nei confronti di un’entità allo scopo di impedire la proliferazione nucleare, è tenuto ad accertarsi, prima di adottare dette misure, che gli elementi di cui trattasi possano essere comunicati all’entità interessata in tempo utile affinché essa possa far valere utilmente il proprio punto di vista. Tuttavia, la comunicazione tardiva di un documento su cui il Consiglio si è basato per adottare o per mantenere le misure restrittive riguardanti un’entità costituisce una violazione dei diritti della difesa che giustifica l’annullamento degli atti adottati in precedenza solo se si dimostra che le misure restrittive interessate non avrebbero potuto essere correttamente adottate o mantenute se non si fosse potuto accogliere come elemento a carico il documento comunicato tardivamente.

Riguardo alla comunicazione delle prove, in forza del principio del rispetto dei diritti della difesa, il Consiglio non è tenuto a comunicare elementi diversi da quelli facenti parte del suo fascicolo.

(v. punti 50-56, 84-87)

2.      Quando vengono congelati i fondi di un’entità riconosciuta quale partecipante alla proliferazione nucleare, sussiste un rischio non trascurabile che tale soggetto eserciti pressioni sulle entità da esso possedute o controllate per eludere l’effetto dei provvedimenti che lo riguardano. Di conseguenza, il congelamento dei fondi di tali entità, imposto al Consiglio dall’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140, dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007, e dall’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010, è necessario ed appropriato per assicurare l’efficacia delle misure adottate e garantire che queste ultime non vengano eluse. Del pari, quando un’entità appartiene a un soggetto ritenuto coinvolto nella proliferazione nucleare, secondo l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012, è soddisfatta la condizione di possesso di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010.

Tuttavia, il solo fatto che un’entità considerata coinvolta nella proliferazione nucleare possieda il 60% del capitale di un’altra entità non consente di ritenere che sia soddisfatto il requisito di possesso o di appartenenza, previsto all’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 423/2007, all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 267/2012. Di conseguenza, il possesso del 60% del capitale di un’entità da parte di un’entità ritenuta coinvolta nella proliferazione nucleare non giustifica di per sé l’adozione e il mantenimento delle misure restrittive riguardanti la prima entità.

(v. punti 103, 104, 118, 119)