Language of document :

Ricorso proposto il 14 ottobre 2010 - Endesa e Endesa Generación / Commissione

(Causa T-490/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Endesa, SA (Madrid, Spagna), Endesa Generación, SA (Siviglia, Spagna) (rappresentante: avv. M. Merola)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Prendere atto del ricorso di annullamento depositato e dichiararlo ricevibile;

dichiarare il ricorso fondato e annullare la decisione nella sua interezza, e

rimborsare alle ricorrenti la totalità delle spese relative al ricorso.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa di cui alle cause T-484/10, Gas Natural Fenosa SDG/Commissione e T-486/10, Iberdrola/Commissione.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono tre motivi:

1.     Il primo motivo di ricorso si basa sull'errore manifesto che la Commissione avrebbe commesso nel considerare che la misura notificata fosse giustificata ai sensi della direttiva 2003/54/CE 1. Relativamente a tale motivo le ricorrenti sostengono che:

la Commissione ha commesso un errore manifesto nell'aver interpretato l'art. 11, n. 4, della direttiva 2003/54/CE nel senso che esso non richiede che le autorità nazionali invochino e provino l'esistenza di motivi di sicurezza dell'approvvigionamento al fine di adottare misure incompatibili con le disposizioni di armonizzazione contenute nella direttiva. Detta interpretazione è contraria all'obbligo di interpretare restrittivamente una disposizione che stabilisce un'eccezione;

l'interpretazione dell'art. 11, n. 4, della direttiva 2003/54/CE effettuata dalla Commissione comporterebbe che gli Stati membri sarebbero autorizzati a fare un uso indefinito nel tempo di una norma che ai sensi dell'art. 114 del Trattato potrebbe essere applicata soltanto in via transitoria. L'interpretazione adottata dalla Commissione risulta pertanto incompatibile con il fondamento giuridico della direttiva 2003/54/CE;

la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto nel calcolare la soglia del 15% stabilita nella direttiva 2003/54/CE di modo che la stessa non avrebbe l'effetto utile perseguito dal legislatore dell'Unione;

la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto dal momento che non esistono in Spagna problemi di sicurezza dell'approvvigionamento che giustifichino l'adozione della misura notificata;

la misura notificata non rispetta le condizioni stabilite nell'art. 3, n. 2, della direttiva 2003/54/CE, il quale dispone che gli obblighi di servizio pubblico siano chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e inoltre garantiscano alle società dell'Unione che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali.

2.    Il secondo motivo di ricorso si basa sull'errore manifesto che la Commissione avrebbe commesso nel considerare l'art. 106, n. 2, del Trattato sia applicabile alla misura notificata. Relativamente a tale motivo le ricorrenti sostengono che:

la Commissione ha commesso un errore manifesto nel considerare che il disposto di cui all'art. 11, n. 4, della direttiva 2003/54/CE rendesse superfluo esaminare se nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti indispensabili per la configurabilità di un obbligo di servizio pubblico;

la Commissione ha commesso un errore manifesto nel non aver correttamente valutato l'adeguatezza della misura notificata e nell'essersi limitata, in tale valutazione, a verificare l'assenza di una compensazione eccessiva;

nell'applicare l'art. 106, n. 2, del Trattato la Commissione non ha esaminato la possibile violazione, con la misura notificata, del diritto di proprietà sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

3.    Il terzo motivo di ricorso si basa su una violazione relativa a determinati aspetti procedurali. Al riguardo le ricorrenti sostengono che:

la Commissione ha violato l'art. 108 del Trattato e l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 169/1999 2 per non aver avviato un'indagine formale, nonostante esistessero indizi obiettivi e concordanti che dimostravano l'esistenza di serie difficoltà di valutazione della compatibilità della misura notificata;

la Commissione ha commesso uno sviamento di potere per aver utilizzato la fase di pre-notificazione allo scopo di evitare l'avvio di un procedimento di indagine formale.

____________

1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999 n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).