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Ricorso proposto il 25 giugno 2008 - Melli Bank / Consiglio

(Causa T-246/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Melli Bank plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: R. Gordon, QC, J. Stratford, Barrister, R. Gwynne e T. Din, Solicitors)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare il n. 4, sezione B, dell'allegato della decisione del Consiglio 2008/475/CE concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nei limiti in cui si applica alla Melli Bank plc;

adottare ogni ulteriore o diverso provvedimento che possa risultare giusto e opportuno nelle circostanze della fattispecie;

condannare il Consiglio a pagare alla Banca le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nella specie, la ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE 1, che attua l'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran 2, in quanto la ricorrente è inserita nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati in applicazione di tale disposizione.

La ricorrente chiede l'annullamento del n. 4, sezione B, dell'allegato, nella parte in cui si riferisce alla ricorrente, per illegittimità sotto un duplice profilo.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è sproporzionata in quanto la congelazione dei fondi e dei beni economici della ricorrente (i) non presenta alcun nesso logico con l'obiettivo di prevenire la proliferazione nucleare o il suo finanziamento e (ii) non costituisce il provvedimento meno restrittivo per esercitare un'attività di vigilanza nei confronti della ricorrente o per perseguire l'obiettivo di impedire il finanziamento della proliferazione nucleare.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio di non discriminazione in quanto, da un lato, alla ricorrente è stato riservato un trattamento differente pur trovandosi nella stessa posizione delle altre filiali britanniche delle banche iraniane e pur essendo in una posizione materialmente analoga a quella delle altre banche britanniche, incluse le banche britanniche che intrattengono relazioni commerciali con l'Iran e, dall'altro, in quanto le è stato riservato lo stesso trattamento pur essendo in una situazione sostanzialmente differente rispetto a quella dell'altra banca indicata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

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1 - GU 2008 L 163, pag. 29

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, (GU 2007 L 103, pag. 1)