Language of document : ECLI:EU:T:2019:271

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

30 aprile 2019 (*)

«Aiuti di Stato – Regime d’esenzione dall’imposta sulle società al quale la Francia ha dato esecuzione a favore dei suoi porti – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Aiuti esistenti – Nozione di attività economica – Obbligo di motivazione – Distorsioni della concorrenza e incidenza sugli scambi tra gli Stati membri – Principio di buona amministrazione»

Nella causa T‑747/17,

Union des ports de France – UPF, con sede a Parigi (Francia), rappresentata da C. Vannini ed E. Moraïtou, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da B. Stromsky e S. Noë, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/2116 della Commissione, del 27 luglio 2017, relativa al regime di aiuti n. SA.38398 (2016/C, ex 2015/E) al quale la Francia ha dato esecuzione – Tassazione dei porti in Francia (GU 2017, L 332, pag. 24),

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da G. Berardis (relatore), presidente, S. Papasavvas e O. Spineanu‑Matei, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 novembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Nel corso del 2013, i servizi della Commissione europea hanno inviato a tutti gli Stati membri un questionario sul funzionamento e sulla tassazione dei loro porti, al fine di ottenere una visione d’insieme sulla materia e di chiarire la situazione dei porti riguardo alle norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato. In seguito, i servizi della Commissione hanno scambiato diverse lettere relative a tale questione con le autorità francesi.

2        Con lettera del 9 luglio 2014, in applicazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1), la Commissione ha informato le autorità francesi della propria valutazione preliminare delle norme relative alla tassazione dei porti per quanto riguardava la possibile qualificazione di queste ultime come aiuti di Stato e la loro compatibilità con il mercato interno. Nella conclusione di tale lettera, essa stimava, in via preliminare, che l’esenzione dall’imposta sulle società (in prosieguo: l’«IS») a favore dei porti francesi costituisse un aiuto di Stato esistente incompatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e invitava le autorità francesi a presentare le loro osservazioni in merito a tale valutazione preliminare.

3        Le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni con lettera del 7 novembre 2014. Il 12 dicembre 2014 si è svolta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità francesi. Il 15 gennaio 2015, queste ultime hanno inviato alla Commissione ulteriori osservazioni. Con lettera del 1o giugno 2015, i servizi della Commissione hanno risposto a tale lettera precisando che fino a quel punto confermavano il parere preliminare espresso nella lettera del 9 luglio 2014.

4        Con lettera del 21 gennaio 2016, la Commissione ha ribadito la propria posizione e ha proposto alle autorità francesi, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE (GU 2015, L 248, pag. 9) la soppressione, a titolo di opportune misure, dell’esenzione dall’IS di cui beneficiavano i porti fino a concorrenza dei redditi delle loro attività economiche, a partire dall’inizio dell’anno fiscale 2017. Le autorità francesi sono state invitate a pronunciarsi entro due mesi, incondizionatamente e inequivocabilmente, sulla proposta della Commissione, in conformità dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 2015/1589.

5        Con lettera dell’11 aprile 2016, le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni. Il 27 giugno 2016 si è tenuta una riunione tra le autorità francesi e i servizi della Commissione.

6        Poiché le autorità francesi hanno rifiutato incondizionatamente e inequivocabilmente le opportune misure proposte dalla Commissione, quest’ultima ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 2015/1589. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2016, C 302, pag. 23; in prosieguo: la «decisione di avvio»). La Commissione ha invitato la Repubblica francese a presentare le sue osservazioni sul contenuto della decisione. Essa ha anche invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni sulla misura in questione.

7        Le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni con lettera del 19 settembre 2016. La Commissione ha ricevuto osservazioni da varie parti interessate, in particolare dalla ricorrente, l’Union des ports de France – UPF. La Commissione ha trasmesso tali osservazioni alla Repubblica francese, dandole la possibilità di commentarle. Essa ha ricevuto i commenti di quest’ultima con lettera del 3 novembre 2016. Il 16 novembre 2016 si è tenuta una riunione tra le autorità francesi e i servizi della Commissione.

8        Il 27 luglio 2017, la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2017/2116 relativa al regime di aiuti n. SA.38398 (2016/C, ex 2015/E) al quale la Francia ha dato esecuzione – Tassazione dei porti in Francia (GU 2017, L 332, pag. 24; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

9        La decisione impugnata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 14 dicembre 2017. Tale decisione è stata, peraltro, notificata alla ricorrente nella sua qualità di parte interessata che ha presentato osservazioni nel corso del procedimento di indagine formale, con lettera del 6 settembre 2017.

10      L’articolo 1 della decisione impugnata così recita:

«L’esenzione dall’imposta sulle società di cui beneficiano i porti autonomi (alcuni dei quali sono diventati grandi porti marittimi), le camere di commercio marittime, le camere di commercio e dell’industria che gestiscono impianti portuali, i comuni concessionari di attrezzature pubbliche di proprietà dello Stato situate nei porti marittimi nonché le imprese che possono subentrare nella gestione di tali attrezzature costituisce un aiuto di Stato [esistente incompatibile con il mercato interno]».

11      L’articolo 2 della decisione impugnata così dispone:

«1. La Francia è tenuta a sopprimere l’esenzione dall’imposta sulle società di cui all’articolo I e ad assoggettare all’imposta sulle società le entità alle quali si applica l’esenzione.

2. Il provvedimento con il quale la Francia adempie i propri obblighi derivanti dal paragrafo 1 deve essere adottato prima della fine dell’anno civile in corso alla data di notifica della presente decisione. Tale provvedimento deve applicarsi ai redditi generati dalle attività economiche generati al più tardi a partire dall’inizio dell’esercizio fiscale successivo all’adozione».

 Procedimento e conclusioni delle parti

12      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 novembre 2017 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

13      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

14      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

15      La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso. In seguito alla sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873), la Commissione ha chiarito la propria posizione all’udienza, sostenendo che, sebbene la decisione impugnata costituisse un atto regolamentare, essa comportava misure di esecuzione nei confronti dei membri della ricorrente, cosicché questi ultimi dovevano dimostrare che tale decisione li riguardava direttamente e individualmente.

16      Per quanto riguarda, poi, l’incidenza individuale sui membri della ricorrente, la Commissione sostiene che essi appartengono a una cerchia aperta di entità che possono beneficiare dell’esenzione dall’IS e hanno la qualità di meri beneficiari potenziali del regime in questione. Essa sostiene, inoltre, che la decisione impugnata non modifica diritti acquisiti da suddetti membri, poiché non esiste, in linea di principio, un diritto acquisito al mantenimento di un regime fiscale per il futuro. Pertanto, tali membri non possono sostenere che la decisione impugnata li riguarda individualmente.

17      Infine, la Commissione sostiene che la ricorrente non può far valere le sue missioni di difesa e di rappresentanza degli interessi dei propri membri dinanzi ai giudici dell’Unione previste dal suo statuto interno al fine di dimostrare l’incidenza sui suoi propri interessi, poiché tale atto non costituisce una disposizione giuridica di diritto dell’Unione che espressamente le riconosce determinati diritti procedurali. Analogamente, essa ritiene che la semplice partecipazione della ricorrente al procedimento di indagine formale del regime di aiuti di cui trattasi non è tale da conferirle la legittimazione ad agire.

18      La ricorrente contesta tali argomenti e sostiene che la decisione impugnata riguarda i suoi membri direttamente e individualmente, con la conseguenza che essa stessa è legittimata ad agire.

19      A tal proposito, va ricordato che l’articolo 263, quarto comma, TFUE prevede due ipotesi in cui a una persona fisica o giuridica è riconosciuta legittimazione ad agire per proporre ricorso contro un atto di cui essa non sia destinataria. Da un lato, tale ricorso può essere proposto a condizione che l’atto la riguardi direttamente e individualmente. Dall’altro, questa persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se esso la riguarda direttamente (v. sentenza del 27 febbraio 2014, Stichting Woonpunt e a./Commissione, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, punto 44 e giurisprudenza citata).

20      Inoltre, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, i ricorsi proposti dalle associazioni, come la ricorrente, sono ricevibili in tre situazioni, ossia quando esse rappresentano gli interessi dei loro membri che sarebbero legittimati ad agire, quando sono individualizzate in quanto lese nei propri interessi come associazione, in particolare se la loro posizione di negoziatrice è stata pregiudicata dall’atto di cui è richiesto l’annullamento, o, ancora, quando una disposizione normativa riconosce espressamente alle associazioni una serie di facoltà di carattere procedurale (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2010, Forum 187/Commissione, T‑189/08, EU:T:2010:99, punto 58 e giurisprudenza citata, e ordinanza del 26 aprile 2016, EGBA e RGA/Commissione, T‑238/14, non pubblicata, EU:T:2016:259, punto 50 e giurisprudenza citata).

21      Nel caso di specie, è giocoforza constatare, al pari della Commissione, che nessuna disposizione di diritto dell’Unione riconosce esplicitamente alla ricorrente diritti procedurali. Il semplice fatto che il suo statuto la investa della missione di difendere gli interessi generali dei propri membri e di rappresentarli dinanzi ai giudici dell’Unione non è sufficiente a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 1995, AITEC e a./Commissione, da T‑447/93 a T‑449/93, EU:T:1995:130, punto 54 e giurisprudenza citata).

22      Inoltre, la legittimazione ad agire della ricorrente non può essere desunta dalla sua semplice partecipazione al procedimento di indagine formale in qualità di parte interessata, anche se tali dati possono costituire un elemento pertinente nell’ambito della valutazione della legittimazione ad agire di un’impresa (v., in tal senso, sentenze del 22 novembre 2007, Sniace/Commissione, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, punto 56, e del 5 novembre 2014, Vtesse Networks/Commissione, T‑362/10, EU:T:2014:928, punto 53).

23      La ricorrente peraltro non afferma, inoltre, che la sua posizione di negoziatrice è stata pregiudicata dalla decisione impugnata, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 2 febbraio 1988, Kwekerij van der Kooy e a./Commissione (67/85, 68/85 e 70/85, EU:C:1988:38).

24      Si deve, pertanto, esaminare se la ricorrente sia legittimata ad agire in quanto rappresenta gli interessi dei suoi membri i quali, a loro volta, sarebbero legittimati ad agire, conformemente alla giurisprudenza menzionata al precedente punto 20.

25      Occorre precisare a tal proposito che, secondo la giurisprudenza, in tale ipotesi, la legittimazione ad agire dell’associazione si basa sulla considerazione secondo cui la presentazione del ricorso da parte di quest’ultima presenta dei vantaggi procedurali, in quanto consente di evitare la proposizione di un numero elevato di ricorsi diversi diretti contro gli stessi atti, essendosi l’associazione sostituita a uno o più dei suoi membri di cui rappresenta gli interessi, membri che avrebbero potuto proporre essi stessi un ricorso ricevibile (sentenze del 6 luglio 1995, AITEC e a./Commissione, da T‑447/93 a T‑449/93, EU:T:1995:130, punto 60 e del 15 settembre 2016, Molinos Río de la Plata e a./Consiglio, da T‑112/14 a T‑116/14 e T‑119/14, non pubblicata, EU:T:2016:509, punto 35).

26      Di conseguenza, un’associazione non può addurre la circostanza di rappresentare gli interessi di quelli tra i suoi membri che hanno presentato i propri ricorsi, in quanto questi ultimi rappresentano i loro propri interessi (v. sentenza del 15 settembre 2016, Molinos Río de la Plata e a./Consiglio, da T‑112/14 a T‑116/14 e T‑119/14, non pubblicata, EU:T:2016:509, punto 36 e giurisprudenza citata). Ne deriva che il presente ricorso non può essere dichiarato ricevibile sul fondamento della rappresentanza, da parte della ricorrente, della chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne‑ouest (port de Brest), dal momento che quest’ultima ha proposto il proprio ricorso contro la decisione impugnata, nella causa T‑754/17, Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Commissione, e ciò senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso proposto da quest’ultima (v., in tal senso, ordinanza del 29 marzo 2012, Asociación Española de Banca/Commissione, T‑236/10, EU:T:2012:176, punto 30).

27      Per contro, la ricorrente può legittimamente rappresentare gli interessi di quelli tra i suoi membri che non hanno a loro volta presentato i propri ricorsi, a condizione che questi ultimi siano essi stessi legittimati ad agire, circostanza che occorre esaminare.

28      In primo luogo, si deve constatare che i membri della ricorrente non sono i destinatari della decisione impugnata, poiché quest’ultima è indirizzata alla Repubblica francese.

29      In secondo luogo, poiché la decisione impugnata si applica a situazioni determinate oggettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale e astratto, essa costituisce un atto regolamentare (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, T‑220/13, non pubblicata, EU:T:2016:484, punti 49 e 52).

30      Tuttavia, è giocoforza constatare che la decisione impugnata non può produrre effetti giuridici nei confronti degli operatori che sono attivi nel settore portuale, come i membri della ricorrente, senza l’adozione di misure di esecuzione da parte delle autorità francesi (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2014, Royal Scandinavian Casino Århus/Commissione, T‑615/11, non pubblicata, EU:T:2014:838, punto 51 e giurisprudenza citata). L’articolo 2 della decisione impugnata prevede infatti che «la Francia è tenuta a sopprimere l’esenzione dall’imposta sulle società di cui all’articolo I e ad assoggettare all’imposta sulle società le entità alle quali si applica l’esenzione». In assenza dell’adozione di tali misure d’esecuzione, il regime fiscale in vigore, che prevede l’esenzione dall’IS a favore, segnatamente, dei porti autonomi e delle camere di commercio e dell’industria (CCI) incaricati della gestione delle infrastrutture portuali, continuerebbe ad applicarsi.

31      Inoltre, come ha osservato la Commissione in udienza, la soppressione dell’esenzione dall’IS, in esecuzione della decisione impugnata, comporterà, in linea di principio, nei confronti dei membri della ricorrente, l’adozione di avvisi di accertamento che riflettono tali modifiche. Tali tipi di avviso costituiscono misure di esecuzione nei confronti dei membri della ricorrente, che potrebbero, secondo la Commissione, essere oggetto di un ricorso dinanzi ai giudici nazionali, i quali disporrebbero della facoltà, se del caso, di interpellare la Corte, sulla base dell’articolo 267 TFUE, in caso di dubbi in merito alla validità della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, T‑220/13, non pubblicata, EU:T:2016:484, punti 55 e 61).

32      Ne consegue che la decisione impugnata comporta misure di esecuzione nei confronti dei membri della ricorrente, con la conseguenza che questi ultimi devono dimostrare che la decisione impugnata li riguarda direttamente e individualmente.

33      Per quanto concerne, da un lato, l’incidenza diretta nei confronti dei membri della ricorrente, non contestata nel caso di specie, si deve rilevare che, sebbene la decisione impugnata sia indirizzata alle autorità francesi, essa non lascia loro alcun margine discrezionale e le obbliga a sopprimere l’esenzione dall’IS della quale beneficiano le entità quali i membri della ricorrente (articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata) per quanto riguarda i redditi delle loro attività economiche, al più tardi a partire dall’inizio dell’esercizio fiscale successivo all’adozione (articolo 2, paragrafo 2, della decisione impugnata). La decisione impugnata riguarda pertanto direttamente i membri della ricorrente (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 1999, Regione Autonoma Friuli‑Venezia Giulia/Commissione, T‑288/97, EU:T:1999:125, punto 32 e giurisprudenza citata).

34      Per quanto concerne, dall’altro lato, l’incidenza individuale sui membri della ricorrente, è giocoforza constatare, innanzi tutto, che essi non sono nominativamente o individualmente designati dalla decisione impugnata. L’articolo 1 della decisione impugnata riguarda, infatti, in maniera generale, i porti autonomi (alcuni dei quali divenuti grandi porti marittimi), le camere di commercio marittime, le CCI che gestiscono strutture portuali, i comuni concessionari di attrezzature di proprietà dello Stato situate nei porti marittimi, nonché le imprese che possono subentrare nella gestione di tali attrezzature.

35      Orbene, secondo la giurisprudenza, i terzi possono essere individualmente interessati da una decisione rivolta a un altro soggetto solo se detta decisione li concerne a causa di determinate loro qualità particolari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifica in maniera analoga a quella del destinatario (v. sentenza del 27 febbraio 2014, Stichting Woonpunt e a./Commissione, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, punto 57 e giurisprudenza citata).

36      A tal riguardo, come ricordato dalla Commissione in udienza, la semplice possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, qualora tale applicazione sia effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto considerato (v. sentenza del 27 febbraio 2014, Stichting Woonpunt e a./Commissione, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, punto 58 e giurisprudenza citata).

37      Tuttavia, qualora una decisione riguardi un gruppo di soggetti che erano identificati o identificabili nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati dal suddetto atto in quanto facenti parte di una cerchia ristretta di operatori economici, il che può accadere in particolare quando la decisione modifica i diritti acquisiti dal singolo prima della sua adozione (v. sentenza del 27 febbraio 2014, Stichting Woonpunt e a./Commissione, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, punto 59 e giurisprudenza citata).

38      A tal riguardo, si deve rilevare, in primo luogo, che i membri della ricorrente sono tutti porti o grandi porti marittimi francesi o CCI che gestiscono tali porti, i quali hanno legalmente beneficiato del regime di esenzione dall’IS fino a quando la Commissione ha rimesso in discussione tale regime in seguito all’adozione della decisione impugnata.

39      In secondo luogo, come ricordato in udienza dalla ricorrente, i beneficiari del regime di aiuti di cui trattasi nel caso di specie sono persone giuridiche di diritto pubblico istituite con decreto, la cui creazione non è riconducibile all’iniziativa privata.

40      Pertanto, si deve constatare che i membri della ricorrente fanno parte di una cerchia chiusa di operatori che erano identificabili al momento dell’adozione della decisione impugnata.

41      A tal riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione in udienza, tale cerchia non può allargarsi in seguito poiché, anche supponendo che un altro porto o un’altra CCI siano creati con decreto in futuro, non si tratterebbe di entità che possono invocare la qualità di beneficiario effettivo del regime di aiuti esistente prima dell’adozione della decisione impugnata, a differenza dei membri della ricorrente.

42      In terzo luogo, la situazione dei membri della ricorrente deve altresì essere distinta da quella dei membri dei ricorrenti nella causa che ha dato luogo all’ordinanza del 26 aprile 2016, EGBA e RGA/Commissione (T‑238/14, non pubblicata, EU:T:2016:259), citata dalla Commissione. Infatti, a differenza del caso di specie, il quale riguarda un regime di aiuti esistente, la decisione che era stata impugnata in quella causa riguardava un regime di aiuti nuovo, relativo a un progetto di imposta parafiscale sulle scommesse ippiche on-line volta a finanziare una missione di servizio pubblico affidata alle società di corse. I membri dei ricorrenti, che erano tutti operatori nel settore dei giochi d’azzardo, potevano pertanto far valere esclusivamente la loro qualità di concorrenti dei beneficiari futuri di tale regime, poiché quest’ultimo non era ancora stato attuato al momento dell’adozione della decisione che era stata impugnata. Pertanto, come aveva rilevato il Tribunale in quella causa, tale decisione ledeva gli interessi di tutti gli attori operanti nel settore delle scommesse ippiche on-line in Francia: quelli che erano presenti su tale mercato prima dell’adozione della decisione impugnata, quelli che erano entrati in siffatto mercato dopo l’adozione di tale decisione e quelli che sarebbero entrati nel detto mercato in futuro. I membri dei ricorrenti facevano quindi parte di un insieme indeterminato di operatori economici la cui cerchia avrebbe potuto allargarsi dopo l’adozione della decisione che era stata impugnata. Essi non facevano parte di una cerchia chiusa, vale a dire di un gruppo che non poteva più essere ampliato dopo l’adozione dell’atto impugnato. Pertanto, i membri dei ricorrenti erano interessati dalla decisione che era stata impugnata solo in ragione della loro qualità obiettiva di soggetti passivi di un tributo parafiscale, alla stessa stregua di ogni altro concorrente nel settore di cui trattasi (v., in tal senso, ordinanza del 26 aprile 2016, EGBA e RGA/Commissione, T‑238/14, non pubblicata, EU:T:2016:259, punti 66 e 67).

43      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve concludere che la decisione impugnata nel caso di specie riguarda i membri della ricorrente individualmente, poiché essi sono parte di una cerchia chiusa di operatori identificabili al momento dell’adozione della decisione impugnata.

44      Pertanto, poiché i membri della ricorrente sono legittimati ad agire contro la decisione impugnata nel caso di specie, anche la ricorrente ha, di conseguenza, legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, nei limiti in cui essa rappresenta gli interessi di quelli tra i suoi membri che non hanno a loro volta proposto il proprio ricorso contro tale decisione.

 Nel merito

45      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti, in primo luogo, su un errore di diritto quanto alla qualificazione della misura fiscale nella sua interezza come aiuto di Stato, in secondo luogo, su un errore di diritto circa la valutazione del carattere economico delle attività svolte dai porti francesi, in terzo luogo, su un errore di valutazione in merito alle condizioni relative alla distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri per quanto riguarda i porti francesi in generale e, in particolare, i porti insulari e i porti d’oltremare e altresì sull’insufficienza di motivazione nell’ambito di tale esame, in quarto luogo, su un errore di diritto nell’espletamento della procedura di controllo degli aiuti esistenti e sulla violazione dell’articolo 108, paragrafi 1 e 2, TFUE, relativi alla «procedura delle opportune misure», in combinato disposto con il principio di proporzionalità e, in quinto luogo, sulla violazione del principio di buona amministrazione.

 Primo motivo di ricorso, vertente su un errore di diritto in quanto la Commissione avrebbe erroneamente qualificato il regime di esenzione dall’IS a favore dei porti francesi come aiuto di Stato nella sua interezza

46      La ricorrente ricorda che un’entità che esercita sia attività relative all’esercizio di pubblici poteri che attività economiche è soggetta al rispetto delle prescrizioni relative agli aiuti di Stato solo per le sue attività economiche. Essa sostiene che la Commissione è incorsa in un errore di diritto omettendo di specificare che la qualificazione come aiuto accolta si riferiva esclusivamente alle attività economiche dei porti francesi. Di conseguenza, essa chiede al Tribunale di annullare la decisione impugnata su questo punto o, almeno, di modificare il dispositivo di tale decisione al fine di escludere esplicitamente dall’obbligo di assoggettamento all’IS le attività non economiche esercitate dai porti francesi.

47      La Commissione contesta tali argomenti.

48      In primo luogo, si deve constatare che risulta chiaramente dal testo del dispositivo della decisione impugnata (v. precedenti punti 10 e 11) che la misura di aiuto riguarda l’esenzione dall’IS a favore delle entità beneficiarie solo per i redditi generati dalle loro attività economiche. Il primo motivo di ricorso della ricorrente si basa pertanto su una lettura erronea del dispositivo della decisione impugnata.

49      Inoltre, poiché la misura fiscale in questione si applica indistintamente ai redditi delle entità beneficiarie, a prescindere dalla natura delle loro attività, la Commissione poteva, logicamente, richiedere la soppressione di tale regime in quanto tale, al fine di assicurarsi che l’esenzione dall’IS della quale tali entità beneficiavano in relazione ai redditi provenienti dalle loro attività economiche, che era stata dichiarata incompatibile con il mercato interno, venisse meno.

50      In secondo luogo, si deve ricordare che il dispositivo di un atto è inscindibile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione (sentenze del 15 maggio 1997, TWD/Commissione, C‑355/95 P, EU:C:1997:241, punto 21 e del 2 marzo 2012, Paesi Bassi/Commissione, T‑29/10 e T‑33/10, EU:T:2012:98, punto 146).

51      Orbene, ai punti da 42 a 61 della decisione impugnata, la Commissione ha cercato di dimostrare in che modo i porti esercitassero, almeno in parte, attività economiche e costituissero, pertanto, delle imprese, ai sensi delle disposizioni del trattato FUE relative alle regole di concorrenza.

52      Al punto 44 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che essa non contestava che ai porti potesse essere delegato l’esercizio di alcuni compiti di competenza delle autorità pubbliche o di natura non economica, quali il controllo e la sicurezza del traffico marittimo o la sorveglianza antinquinamento, né che, nell’esercizio di tali compiti, i porti non agissero come imprese ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa ha precisato a tal riguardo che l’esenzione dall’IS di cui al presente procedimento poteva quindi essere ritenuta una forma di aiuto di Stato soltanto ove riferita a redditi generati dalle attività economiche. Per contro, secondo la Commissione, il fatto che un’entità eserciti una o più attività di competenza dello Stato o non economiche non è sufficiente a impedire che essa possa essere considerata, in generale, un’«impresa». Un porto sarà pertanto considerato un’«impresa» se e nella misura in cui svolge effettivamente una o più attività economiche.

53      Al punto 45 della decisione impugnata, la Commissione ha poi illustrato diversi tipi di attività economiche, corrispondenti alla fornitura di svariati servizi su numerosi mercati, che possono essere esercitati dai porti francesi. Innanzitutto, i porti forniscono alle navi un servizio generale offrendo loro accesso all’infrastruttura portuale a fronte di una retribuzione. Inoltre, alcuni porti forniscono alle navi servizi più specifici, in particolare il pilotaggio, il sollevamento, la movimentazione e l’ormeggio, sempre a fronte di una retribuzione. Nei primi due casi, la retribuzione percepita dal porto è comunemente nota come «tassa portuale». Infine, i porti, a fronte di una retribuzione, mettono determinate infrastrutture o determinati terreni a disposizione di imprese che utilizzano tali spazi per uso proprio o per fornire alle navi alcuni dei servizi portuali sopra indicati.

54      La Commissione ha dunque concluso, al punto 61 della decisione impugnata, che «i porti autonomi [...], le camere di commercio marittime, le camere di commercio e dell’industria che gestiscono strutture portuali, i comuni concessionari di attrezzature pubbliche di proprietà dello Stato situate nei porti marittimi, nonché le imprese che [potevano] subentrare nella gestione di tali attrezzature, che gesti[vano] le infrastrutture direttamente o forni[vano] servizi in un porto, [erano], per quanto riguarda[va] le attività economiche [...], “imprese” ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE».

55      Dalla motivazione della decisione impugnata risulta quindi con sufficiente chiarezza che le entità beneficiarie sono state considerate imprese, alle quali si applicano le disposizioni del trattato FUE in materia di aiuti di Stato, esclusivamente in relazione alle loro attività economiche.

56      In terzo luogo, nei limiti in cui la ricorrente chiede al Tribunale di modificare il dispositivo della decisione impugnata per escludere esplicitamente le attività non economiche esercitate dai porti francesi dall’obbligo di assoggettamento all’IS, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, non spetta al giudice dell’Unione rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione o sostituirsi a queste ultime nell’ambito del sindacato di legittimità da esso svolto (v. sentenza del 12 maggio 2016, Hamr – Sport/Commissione, T‑693/14, non pubblicata, EU:T:2016:292, punto 91 e giurisprudenza citata).

57      In ogni caso, una tale modifica del dispositivo della decisione impugnata sarebbe priva di fondamento, in quanto si basa su una lettura erronea della decisione impugnata, la quale richiede solo che le entità beneficiarie dell’esenzione in questione siano soggette all’IS per gli utili derivanti dalle loro attività economiche.

58      Pertanto, occorre respingere il primo motivo di ricorso.

 Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore di diritto circa la valutazione del carattere economico delle attività svolte dai porti francesi

59      Con il presente motivo di ricorso, la ricorrente contesta alla Commissione, in sostanza, da un lato, di non aver eseguito un’analisi dettagliata delle attività dei porti, al fine di stabilire quale tipo di attività fosse o non fosse di natura economica e, dall’altro, di aver erroneamente qualificato come economiche alcune attività benché esse non lo fossero.

60      A tal riguardo, si deve ricordare anzitutto che, nel caso di una decisione riguardante un regime di aiuti, come nel caso di specie, la Commissione può limitarsi a studiare, in maniera generale e astratta, le caratteristiche del regime in questione per valutare, nella motivazione della decisione, se, in base alle modalità previste da tale programma, esso costituisca, in linea di principio, un aiuto di Stato per i suoi beneficiari. La Commissione non è dunque tenuta a compiere un’analisi degli aiuti concessi in ogni singolo caso sulla base di un siffatto regime (v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punto 63, e del 26 novembre 2015, Navarra de Servicios y Tecnologías/Commissione, T‑487/13, non pubblicata, EU:T:2015:899, punto 66).

61      Inoltre, si deve ricordare, come ha fatto la Commissione al punto 42 della decisione impugnata, che, secondo la giurisprudenza, la nozione d’impresa comprende qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle modalità di finanziamento. A tal riguardo, costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato (sentenza del 12 settembre 2000, Pavlov e a., da C‑180/98 a C‑184/98, EU:C:2000:428, punti 74 e 75; v. altresì, in tal senso, sentenze del 16 giugno 1987, Commissione/Italia, 118/85, EU:C:1987:283, punto 7, e del 23 aprile 1991, Höfner e Elser, C‑41/90, EU:C:1991:161, punto 21).

62      Nel caso di specie, la Commissione ha riconosciuto, in generale, che i porti potevano svolgere attività sia economiche sia non economiche. Essa ha pertanto stabilito che i porti francesi potevano svolgere diversi tipi di attività economiche, che ha elencato segnatamente al punto 45 della decisione impugnata (v. precedenti punti da 51 a 54).

63      Orbene, da un lato, si deve constatare che la ricorrente non rimette in alcun modo in discussione questa descrizione, ma si limita ad affermare che alcune attività dei porti sarebbero di natura non economica o che l’analisi della Commissione non sarebbe stata sufficientemente dettagliata a tal riguardo.

64      Dall’altro lato, come rilevato dalla Commissione al punto 44 della decisione impugnata, non si contesta, in particolare, che ai porti possa essere delegato l’esercizio di taluni compiti di competenza delle autorità pubbliche o di natura non economica, quali il controllo e la sicurezza del traffico marittimo o la sorveglianza antinquinamento, né che, nell’esercizio di tali compiti, i porti non agiscano come imprese ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Per contro, il fatto che un’entità eserciti una o più attività di competenza dello Stato o non di natura economica non è sufficiente a impedire che essa possa essere considerata, in generale, un’«impresa». Infatti, per stabilire se le attività in questione siano quelle di un’impresa ai sensi del trattato FUE, è necessario esaminare la natura di queste attività. Un porto sarà pertanto considerato un’«impresa» se e nella misura in cui svolge effettivamente una o più attività economiche (v., in tal senso, sentenze del 24 ottobre 2002, Aéroports de Paris/Commissione, C‑82/01 P, EU:C:2002:617, punti 74 e 75, e del 12 luglio 2012, Compass-Datenbank, C‑138/11, EU:C:2012:449, punto 37).

65      La giurisprudenza ha inoltre riconosciuto che la gestione commerciale e la costruzione di infrastrutture aeroportuali o portuali per lo sfruttamento commerciale costituiscono attività economiche (v., in tal senso, sentenze del 24 ottobre 2002, Aéroports de Paris/Commissione, C‑82/01 P, EU:C:2002:617, punto 78; del 19 dicembre 2012, Mitteldeutsche Flughafen et Flughafen Leipzig-Halle/Commissione, C‑288/11 P, EU:C:2012:821, punti da 40 a 43, e del 15 marzo 2018, Naviera Armas/Commissione, T‑108/16, in fase di impugnazione, EU:T:2018:145, punto 78).

66      Giustamente dunque la Commissione ha considerato, al punto 61 della decisione impugnata, che «i porti autonomi [...], le camere di commercio marittime, le camere di commercio e dell’industria che gestiscono strutture portuali, i comuni concessionari di attrezzature pubbliche di proprietà dello Stato situate nei porti marittimi, nonché le imprese che [potevano] subentrare nella gestione di tali attrezzature, che gesti[vano] le infrastrutture direttamente o forni[vano] servizi in un porto, [erano], per quanto riguarda[va] le attività economiche [...], “imprese” ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE».

67      Nessuno degli argomenti della ricorrente è tale da rimettere in discussione tale conclusione.

68      In primo luogo, la ricorrente sostiene che, per quanto riguarda l’infrastruttura portuale in generale, la Commissione si è basata, erroneamente, su una distinzione tra le infrastrutture di accesso marittime in funzione della loro ubicazione all’interno o all’esterno dei porti per concludere nel senso dell’applicabilità delle norme sugli aiuti di Stato. A tal proposito, il criterio determinante non sarebbe quello della posizione geografica delle infrastrutture, bensì quello relativo a se esse giovino all’intera comunità marittima o, al contrario, solo allo sfruttamento economico del porto. La ricorrente contesta alla Commissione, da un lato, di essersi discostata, senza motivo, dalla decisione di avvio nella quale essa aveva qualificato come attività non economiche gli investimenti pubblici nelle vie di accesso marittime, nelle infrastrutture di trasporto terrestre all’interno della zona portuale e nelle altre infrastrutture marittime che giovino all’intera comunità.

69      È giocoforza constatare che un tale argomento è inoperante, poiché esso non rimette in discussione la conclusione della Commissione, contenuta al punto 61 della decisione impugnata, che si basa sul fatto che i porti e le altre entità beneficiarie esercitano, almeno in parte, attività economiche, come individuate nel punto 45 della decisione impugnata, indipendentemente dall’ubicazione di dette attività.

70      In ogni caso, si deve rilevare che la Commissione non si è discostata, nella decisione impugnata, dal suo approccio «tradizionale» secondo cui la costruzione, la manutenzione, la sostituzione o l’ammodernamento delle infrastrutture di accesso ai porti sono normalmente considerate misure generali di natura non economica, quando sono messe a disposizione di tutti gli utenti in modo non discriminatorio e senza contropartita. Infatti, come ricordato dalla Commissione al punto 53 della decisione impugnata, tale ipotesi fa riferimento alla situazione in cui l’accesso all’infrastruttura è a titolo gratuito, senza contropartita economica, circostanza che non si verifica nel caso di specie. Pertanto, l’analisi della Commissione che compare nello stesso punto della decisione impugnata ‑ secondo cui, a meno che determinate peculiarità della causa impongano una condizione diversa, le infrastrutture di accesso situate all’esterno dei porti giovano alla comunità marittima nel suo complesso, mentre il finanziamento pubblico di infrastrutture di accesso situate all’interno di un porto si presume, in linea di principio, giovi specificamente allo sfruttamento del porto stesso ‑ non è incompatibile con questo approccio e non è, pertanto, viziata da alcun errore di diritto.

71      In secondo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di essersi discostata dalla motivazione esposta nella decisione di avvio e dai casi precedenti, in cui essa ha considerato che la costruzione, la manutenzione, la sostituzione o l’ammodernamento delle infrastrutture messe a disposizione degli utenti a titolo gratuito e in maniera non discriminatoria non fossero attività economiche. Di conseguenza, essa ritiene che la Commissione avrebbe dovuto escludere dalle attività economiche dei porti talune specifiche operazioni di sistemazione.

72      A tal proposito, si deve ricordare innanzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, la prassi decisionale della Commissione in relazione ad altre vertenze non può incidere sulla validità della decisione impugnata, la quale può essere valutata unicamente alla luce delle norme positive del trattato FUE (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2014, Germania/Commissione, T‑295/12, non pubblicata, EU:T:2014:675, punto 181, e del 9 giugno 2016, Magic Mountain Kletterhallen/Commissione, T‑162/13, non pubblicata, EU:T:2016:341, punto 59).

73      Inoltre, si deve osservare che, al paragrafo 21 della decisione di avvio, la Commissione ha considerato, tenendo conto delle circostanze del caso di specie, che talune attività svolte dai porti francesi (investimenti pubblici nelle vie di accesso marittime – frangiflutti, chiuse, canali navigabili, dragaggi – nelle infrastrutture di trasporto terrestre all’interno della zona portuale e nelle altre infrastrutture marittime a vantaggio di tutta la comunità marittima) non fossero attività economiche, facendo riferimento, a tal riguardo, al paragrafo 35 della sua decisione del 20 ottobre 2004 relativa all’aiuto di Stato n. 520/2003 – Belgio – Aiuto finanziario per l’esecuzione di opere infrastrutturali nei porti delle Fiandre (GU 2005, C 176, pag. 11).

74      Al punto 53 della decisione impugnata, tuttavia, la Commissione ha spiegato, in risposta alle osservazioni del grande porto marittimo di Le Havre (Francia), il quale faceva riferimento alla decisione menzionata al precedente punto 72, che la sua prassi aveva avuto un’evoluzione dal 2004 in parallelo alla giurisprudenza della Corte. La Commissione rimanda anche alla sua decisione del 30 aprile 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.39608 – Estensione del porto di Wismar (GU 2015, C 203, pag. 1) e a due punti della propria griglia di analisi per le infrastrutture portuali pubblicata sul sito Internet della direzione generale (DG) «Concorrenza».

75      Orbene, si deve ricordare che l’avvio del procedimento d’indagine formale ha proprio lo scopo di consentire alla Commissione di ottenere tutti i pareri necessari al fine di essere in grado di adottare una decisione definitiva sulla qualificazione di una misura come aiuto di Stato (v. sentenza del 23 ottobre 2002, Diputación Foral de Guipúzcoa e a./Commissione, T‑269/99, T‑271/99 e T‑272/99, EU:T:2002:258, punto 47 e giurisprudenza citata). Di conseguenza, le valutazioni operate dalla Commissione nell’ambito di una tale decisione hanno necessariamente una natura provvisoria e sono volte a determinare se la misura abbia le caratteristiche di un aiuto e a esporre le ragioni che inducono a dubitare della sua compatibilità con il mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2015, Diputación Foral de Bizkaia/Commissione, T‑397/12, non pubblicata, EU:T:2015:291, punto 58). Ne consegue che la decisione finale può presentare talune divergenze rispetto alla decisione di avvio dell’indagine, senza che esse però inficino la decisione finale (sentenze del 4 marzo 2009, Italia/Commissione, T‑424/05, non pubblicata, EU:T:2009:49, punto 69, e del 19 maggio 2015, Diputación Foral de Bizkaia/Commissione, T‑397/12, non pubblicata, EU:T:2015:291, punto 59).

76      Soltanto nell’ipotesi in cui la Commissione si accorgesse, dopo l’adozione di una decisione di avvio del procedimento di indagine formale, che quest’ultima si fonda su circostanze incomplete oppure su una qualificazione giuridica erronea delle medesime circostanze, essa dovrebbe avere la possibilità o l’obbligo di rivedere la sua posizione, adottando una decisione di rettifica o una nuova decisione di avvio, per consentire allo Stato membro in questione e alle altre parti interessate di presentare utilmente le loro osservazioni (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2011, Regione autonoma della Sardegna e a./Commissione, T‑394/08, T‑408/08, T‑453/08 e T‑454/08, EU:T:2011:493, punti 71 e 72).

77      Infatti, solo ove la Commissione modifichi il proprio ragionamento, a seguito della decisione di avviare un’indagine, su fatti o su una qualificazione giuridica di tali fatti che risultano determinanti per la sua valutazione dell’esistenza di un aiuto o della sua compatibilità con il mercato interno, essa è tenuta a rettificare la decisione di avvio o ad estenderla, al fine di consentire allo Stato membro interessato e alle altre parti interessate di presentare utilmente le loro osservazioni.

78      Ciò non avviene, tuttavia, nel caso di specie per quanto riguarda le valutazioni formulate dalla Commissione al punto 53 della decisione impugnata. Infatti, sebbene tali valutazioni dimostrino una certa evoluzione della sua prassi quanto all’approccio nei confronti della natura economica o non economica dell’accesso all’infrastruttura portuale in generale, non si tratta però di un fattore decisivo nella valutazione della Commissione sull’esistenza di un aiuto, né sulla qualificazione come «imprese» dei porti beneficiari nel caso di specie, poiché non è contestato che questi ultimi esercitino attività economiche, le quali sono elencate, in particolare, al punto 45 della decisione impugnata.

79      Inoltre, tali valutazioni non si discostano in modo significativo dall’approccio seguito dalla Commissione, segnatamente, al punto 21 della decisione di avvio. Infatti, come spiegato dalla Commissione nelle sue memorie, il criterio di distinzione da essa utilizzato per differenziare le attività economiche dalle attività non economiche, come risulta dai punti 53 e 56 della decisione impugnata, è quello consistente nell’accertare se le infrastrutture siano utilizzabili da tutti gli utenti senza discriminazioni e senza contropartita, in qualità di misura generale a carico dello Stato nel quadro delle sue responsabilità in materia di sviluppo del trasporto marittimo. È solo a titolo di semplificazione che essa ha precisato che il criterio di ubicazione, a seconda che l’infrastruttura si trovasse all’interno o all’esterno del porto, consentiva, in linea di principio, salvo casi particolari, di stabilire la natura economica o non economica di tale infrastruttura.

80      In terzo luogo, la ricorrente sostiene che, poiché la Commissione non ha analizzato in modo sufficientemente dettagliato la natura di ciascuna delle attività svolte dai porti francesi, essa non ha potuto determinare il carattere accessorio o principale delle loro attività economiche, condizione alla quale è subordinata l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in presenza di infrastrutture soggette ad utilizzazione mista, come nel caso di specie.

81      A tal riguardo, si deve ricordare che la circostanza che un’entità disponga, per l’esercizio di una parte delle proprie attività, di prerogative dei pubblici poteri non impedisce, di per sé sola, di qualificarla come impresa ai sensi delle disposizioni del trattato relative alla disciplina della concorrenza per il resto delle sue attività economiche (sentenze del 24 ottobre 2002, Aéroports de Paris/Commissione, C‑82/01 P, EU:C:2002:617, punto 74, e del 1o luglio 2008, la MOTOE, C‑49/07, EU:C:2008:376, punto 25).

82      Certamente, secondo la giurisprudenza, nei limiti in cui un ente pubblico svolga un’attività economica che può essere dissociata dall’esercizio dei suoi pubblici poteri, in ordine a una siffatta attività tale ente agisce come impresa mentre, qualora la suddetta attività economica sia indissociabile dall’esercizio dei suoi pubblici poteri, tutte le attività svolte da tale ente rimangono attività che si ricollegano all’esercizio dei suddetti poteri (sentenze del 12 luglio 2012, Compass-Datenbank, C‑138/11, EU:C:2012:449, punto 38, e del 12 settembre 2013, Germania/Commissione, T‑347/09, non pubblicata, EU:T:2013:418, punto 29; v. anche, in tal senso, sentenza del 26 marzo 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commissione, C‑113/07 P, EU:C:2009:191, punti da 71 a 80).

83      Tuttavia, non esiste alcuna soglia al di sotto della quale si dovrebbe considerare che tutte le attività di un’entità siano attività non economiche perché le attività economiche sono minoritarie. Secondo la giurisprudenza, infatti, se l’attività economica dell’entità interessata è separabile dall’esercizio dei suoi pubblici poteri, detta entità deve essere qualificata come un’impresa per tale parte delle sue attività (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, punti da 44 a 63).

84      Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha addotto alcuna prova per dimostrare che le attività economiche esercitate dai porti ‑ come elencate dalla Commissione al punto 45 della decisione impugnata, ossia, in particolare, la fornitura di un accesso all’infrastruttura portuale in cambio di un corrispettivo ‑ siano inscindibili dai pubblici poteri dei porti, come il controllo e la sicurezza del traffico marittimo o la sorveglianza antinquinamento. Come ha rilevato la Commissione in udienza, il semplice fatto che vi possa essere un legame economico tra queste attività, nel senso che le attività economiche dei porti permettono di finanziare, in tutto o in parte, le loro attività non economiche, non è sufficiente per dimostrare l’inscindibilità di tali attività, ai sensi della giurisprudenza.

85      Poiché la ricorrente invoca la comunicazione della Commissione riguardante la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU 2014, C 198, pag. 1), che prevede una soglia dell’80% per le attività delle infrastrutture di ricerca, oltre la quale tali attività sono considerate non economiche nel loro insieme, è sufficiente rilevare, al pari della Commissione, che non si tratta in alcun modo, nel caso di specie, di aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, con la conseguenza che tale comunicazione non è applicabile.

86      Per quanto riguarda, poi, il punto 207 della comunicazione della Commissione sulla nozione di «aiuto di Stato» di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (GU 2016, C 262, pag. 1), esso prevede che, «[s]e, in caso di uso misto, l’infrastruttura è usata quasi esclusivamente per un’attività non economica, la Commissione ritiene che il suo finanziamento possa interamente esulare dalle norme in materia di aiuti di Stato, a condizione che l’uso economico rimanga puramente accessorio, ossia che si tratti di un’attività direttamente connessa all’utilizzo dell’infrastruttura o per esso necessaria o intrinsecamente legata al suo uso principale non economico». Come sostiene la Commissione, questo paragrafo verte sul finanziamento delle infrastrutture che sono quasi esclusivamente utilizzate per scopi non economici. Invece, nel caso di specie, la misura di aiuto in questione è un’esenzione fiscale senza un collegamento diretto con il finanziamento di infrastrutture e senza presa in conto delle attività ‑ economiche o non economiche ‑ per le quali sono usate tali infrastrutture.

87      In ogni caso, non risulta che le attività economiche dei porti francesi siano puramente accessorie alle loro attività non economiche. Al contrario, dalla nota a piè di pagina n. 39 della decisione impugnata risulta che la rispettiva quota delle tasse portuali e delle entrate demaniali, vale a dire la maggior parte dei proventi delle attività economiche dei porti, rappresentava il 55% degli oneri di gestione per il grande porto marittimo di Bordeaux. Inoltre, la Commissione ha confermato all’udienza che queste cifre erano rappresentative dell’intero settore.

88      Pertanto, il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.

 Sul terzo motivo di ricorso, vertente, in sostanza, su errori di valutazione e sull’insufficienza di motivazione in merito alle condizioni relative alla distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi tra Stati membri

89      La ricorrente fa valere, in via principale, che la decisione impugnata è viziata da vari errori «di diritto» riguardo alla valutazione delle condizioni relative alla distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi tra Stati membri. In subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che la Commissione non ha commesso alcun errore di diritto, la ricorrente sostiene che la decisione è viziata da un’insufficienza di motivazione.

90      La Commissione contesta tali argomenti.

91      In via preliminare, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, per quanto concerne le condizioni di distorsione della concorrenza e d’incidenza sugli scambi per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato, non è necessario dimostrare una reale incidenza di tale aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (v. sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech, C‑518/13, EU:C:2015:9, punto 65 e giurisprudenza citata).

92      In particolare, quando l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di alcune imprese rispetto a quella di altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi tra gli Stati membri, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto (v. sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech, C‑518/13, EU:C:2015:9, punto 66 e giurisprudenza citata).

93      A tal riguardo, non è necessario che le imprese beneficiarie partecipino direttamente agli scambi tra gli Stati membri. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto a talune imprese, l’attività sul mercato nazionale può risultarne mantenuta o incrementata, con conseguente diminuzione delle opportunità per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare nel mercato di tale Stato membro (v. sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech, C‑518/13, EU:C:2015:9, punto 67 e giurisprudenza citata).

94      Peraltro, secondo la giurisprudenza, non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano pregiudicati. Infatti, l’entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori l’eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri (v. sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech, C‑518/13, EU:C:2015:9, punto 68 e giurisprudenza citata).

95      Per quanto riguarda, più precisamente, la condizione dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri, dalla giurisprudenza risulta che la concessione di un aiuto da parte di uno Stato membro, in forma di sgravio fiscale, ad alcuni degli amministrati deve essere considerata tale da incidere su detti scambi e, conseguentemente, tale da soddisfare il requisito in esame, quando gli amministrati stessi esercitano un’attività economica che costituisce l’oggetto di tali scambi o non può escludersi che essi siano in concorrenza con operatori stabiliti in altri Stati membri (v. sentenza del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam, C‑494/06 P, EU:C:2009:272, punto 51 e giurisprudenza citata).

96      Quanto alla condizione della distorsione della concorrenza, occorre ricordare che gli aiuti diretti a sgravare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza (v. sentenza del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam, C‑494/06 P, EU:C:2009:272, punto 54 e giurisprudenza citata).

97      Nel caso di specie, la Commissione ha esaminato queste due condizioni ai punti da 79 a 93 della decisione impugnata. I punti 82 e 83 della decisione impugnata enunciano, in particolare, quanto segue:

«[I]l vantaggio fiscale di cui beneficiano i porti interessati li solleva da un onere corrente che dovrebbero normalmente sostenere. Tale vantaggio è tale da favorire i porti che ne beneficiano rispetto ai porti francesi e ai porti stranieri dell’UE che non ne beneficiano. Pertanto, esso è idoneo ad incidere sugli scambi intracomunitari e a falsare la concorrenza.

In effetti, nel settore dei porti la concorrenza non solo esiste, ma è anche esacerbata dalla natura e dalle caratteristiche specifiche del settore dei trasporti, nella fattispecie il trasporto marittimo e lungo le vie navigabili interne. Sebbene si possa ritenere che i porti beneficino di un monopolio legale per fornire i servizi portuali all’interno del porto che gestiscono, i servizi di trasporto che offrono sono, almeno in una certa misura, in concorrenza con quelli offerti dagli altri porti o all’interno degli altri porti o dagli altri fornitori di servizi di trasporto sia in Francia che in altri Stati membri».

98      Per quanto riguarda, in particolare, la situazione dei porti insulari e dei porti d’oltremare, la Commissione si è limitata a constatare, al punto 84 della decisione impugnata, che «nella misura in cui esist[eva]no o potrebbero esistere soluzioni alternative per trasportare beni nelle regioni d’oltremare, la misura [poteva], anche per tali porti, ubicati in territori lontani dalla Francia metropolitana, e per altri porti europei, falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri». La Commissione ha tuttavia avuto cura di precisare, al punto 92 della decisione impugnata, che essa non escludeva che «nel caso particolare di alcuni porti ‑ in particolare quelli che soddisfano i requisiti imposti dalla propria prassi decisionale ‑ la misura in questione possa essere considerata priva di incidenza sugli scambi». Tuttavia, poiché si tratta di un regime di aiuti riguardante un’esenzione generale dall’IS per tutti i beneficiari menzionati nelle decisioni ministeriali del 1942 e del 1943, la Commissione ha ritenuto, al punto 93 della decisione impugnata, che tale misura fosse, di per sé, tale da falsare la concorrenza all’interno dell’Unione e da incidere sugli scambi tra Stati membri.

99      Sotto un primo profilo, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente in via subordinata, tale motivazione è sufficiente a consentirle di comprendere il ragionamento seguito dalla Commissione e a permettere al Tribunale di esercitare il proprio di controllo.

100    Sotto un secondo profilo, occorre esaminare gli argomenti della ricorrente secondo i quali la decisione impugnata è viziata da errori di valutazione per quanto concerne le condizioni relative alla distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi tra Stati membri.

101    A tal riguardo, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che la decisione impugnata non contiene alcun elemento di prova concreto che permetta di suffragare le sue argomentazioni riguardanti gli effetti della misura fiscale di cui trattasi sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza. Orbene, secondo la giurisprudenza, l’effetto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri di una misura o di un regime di aiuti non può essere meramente ipotetico o presunto.

102    Orbene, come sostenuto dalla Commissione al punto 87 della decisione impugnata, trattandosi di un regime di aiuti che si applica a porti molto diversi quanto a dimensioni, ubicazione geografica, tipo (porto interno o marittimo) e attività svolte, non è necessario, per stabilire che la misura in esame è un aiuto di Stato, dimostrare individualmente che detta misura determina per ciascun porto una distorsione della concorrenza e un’incidenza sugli scambi. Nel caso di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiare le caratteristiche del regime di cui trattasi per valutare nella motivazione della sua decisione se, in base alle modalità previste da tale regime, esso assicuri un vantaggio sensibile ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e sia tale da giovare essenzialmente a imprese che partecipano agli scambi tra Stati membri. Pertanto, in una decisione riguardante un simile regime, la Commissione non è tenuta a compiere un’analisi dell’aiuto concesso in ogni singolo caso sulla base di un regime siffatto (v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punto 63, e del 26 novembre 2015, Navarra de Servicios y Tecnologías/Commissione, T‑487/13, non pubblicata, EU:T:2015:899, punto 66).

103    Inoltre, si deve rilevare che, sebbene, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 91, la Commissione non fosse tenuta a dimostrare che la misura di aiuto in questione era in grado di produrre un effetto reale o potenziale sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri, come sostiene la ricorrente, dalla decisione impugnata risulta che, per quanto riguarda la maggior parte dei porti interessati, in particolare i più grandi porti francesi come ad esempio quelli di Le Havre, Rouen e Marsiglia, è pacifico che essi sono in concorrenza con altri porti dell’Unione, fatto che dimostra che la misura ha un effetto concreto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (v. punto 88 della decisione impugnata). Anche per quanto concerne i piccoli porti, soprattutto quelli situati in prossimità di una zona di frontiera, la Commissione non ha commesso alcun errore di valutazione nel considerare che anch’essi fossero soggetti a un’effettiva concorrenza transfrontaliera (v. punto 91 della decisione impugnata). Orbene, è giocoforza constatare che un tale esame generale dell’esistenza di una distorsione della concorrenza e di un’incidenza sugli scambi tra Stati membri per determinate categorie di porti è sufficiente alla luce degli obblighi che gravano sulla Commissione per quanto riguarda l’esame di un regime di aiuti (v. precedente punto 102).

104    In secondo luogo, la ricorrente erra nel ritenere che la Commissione fosse tenuta a dimostrare che la misura fiscale in questione, di cui beneficiavano i costruttori o i proprietari delle infrastrutture portuali, aveva anch’essa conferito un vantaggio economico anche agli operatori e agli utilizzatori finali di tali infrastrutture.

105    Infatti, la decisione impugnata individua chiaramente i beneficiari della misura di aiuto di cui trattasi come «i porti autonomi (alcuni dei quali sono diventati grandi porti marittimi), le camere di commercio marittime, le camere di commercio e dell’industria che gestiscono impianti portuali, i comuni concessionari di attrezzature pubbliche di proprietà dello Stato situate nei porti marittimi nonché le imprese che possono subentrare nella gestione di tali attrezzature» (articolo 1 della decisione impugnata). Pertanto, la Commissione ha correttamente esaminato se le condizioni relative all’esistenza di un aiuto, in particolare quelle relative alla distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi tra Stati membri, fossero soddisfatte con riferimento a tali beneficiari e non ad altre categorie di operatori, come gli operatori o gli utilizzatori finali delle infrastrutture portuali. In ogni caso, nei limiti in cui la ricorrente rappresenta i porti francesi e le CCI responsabili della loro gestione, è difficile comprendere in che modo un eventuale difetto di motivazione della decisione impugnata concernente un eventuale aiuto indiretto a favore di altre categorie di operatori potrebbe inficiare la validità di detta decisione per quanto riguarda i suoi membri.

106    In terzo luogo, la ricorrente ritiene che, anche supponendo che la misura fiscale in questione possa aver avuto un’influenza sul livello dei prezzi praticati dai porti francesi, essa non potrebbe incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza, dal momento che il prezzo non è un elemento decisivo per l’attrattiva dei porti, poiché essa è legata a molti altri fattori, quali la portata e la qualità dei suoi collegamenti con l’entroterra, la loro situazione geografica o i vantaggi che essi possono portare al sistema logistico più globale.

107    A tal riguardo, è sufficiente constatare, al pari della Commissione al punto 85 della decisione impugnata, che non è contestato che il livello dei prezzi praticati è un elemento, tra gli altri, della competitività dei porti. Il fatto che altri elementi possano avere un maggiore o minore impatto sull’attrattiva di un porto non è, dunque, idoneo a rimettere in discussione la conclusione della Commissione a tal riguardo. Inoltre, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano pregiudicati (v. precedente punto 94). Le statistiche fornite dalla ricorrente, relative alle quote di mercato dei porti francesi rispetto agli altri porti dell’Unione, non sono quindi idonee a rimettere in discussione le conclusioni della Commissione in proposito.

108    In quarto luogo, secondo la ricorrente, in ogni caso, le condizioni relative all’incidenza sugli scambi tra Stati membri e alla distorsione della concorrenza non sono soddisfatte, con riguardo ai porti insulari e a quelli di oltremare. Per quanto concerne i porti insulari, essa sostiene che la Commissione doveva tener conto della situazione particolare di questi porti, conformemente alla sua comunicazione relativa alla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, tenuto conto del loro obiettivo principale relativo, in particolare, a mantenere la continuità tra il continente e l’isola. Per quanto riguarda i porti d’oltremare, essa deduce, da un lato, la lontananza geografica dei territori di oltremare rispetto al territorio dell’Unione e, dall’altro, l’assenza di un ruolo importante svolto da tali porti nel sistema di trasporto dell’Unione, come risulta dalla possibilità, prevista dal regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU 2017, L 57, pag. 1), di escludere tali porti dal suo campo di applicazione. Inoltre, essa sostiene che la Commissione ha ritenuto, a torto, al punto 84 della decisione impugnata, che la misura fiscale di cui trattasi avrebbe indotto alcune imprese a preferire il trasporto per vie navigabili rispetto a quello per via aerea per la distribuzione delle loro merci nelle regioni d’oltremare e avrebbe pertanto comportato una distorsione della concorrenza e un’incidenza sugli scambi tra Stati membri per quanto riguarda i porti d’oltremare.

109    A tal riguardo, occorre sottolineare che la decisione della Commissione non tratta di aiuti individuali, che si riferiscono alla situazione specifica dei porti insulari o di oltremare, bensì di un regime di aiuti i cui beneficiari sono identificati in maniera generale dalle decisioni ministeriali del 1942 e del 1943, come «i porti autonomi (alcuni dei quali sono diventati grandi porti marittimi), le camere di commercio marittime, le camere di commercio e dell’industria che gestiscono impianti portuali, i comuni concessionari di attrezzature pubbliche di proprietà dello Stato situate nei porti marittimi nonché le imprese che possono subentrare nella gestione di tali attrezzature» (v. articolo 1 della decisione impugnata).

110    Orbene, a tal riguardo, considerati i requisiti imposti dalla giurisprudenza (v. precedenti punti da 91 a 96 e 102), il ragionamento di cui ai punti da 82 a 93 della decisione impugnata è sufficiente per dimostrare che le condizioni di distorsione della concorrenza e di incidenza sugli scambi sono soddisfatte.

111    Infatti, anche supponendo che l’esame della situazione individuale di alcuni porti insulari o d’oltremare possa evidenziare che tali condizioni non siano soddisfatte nei loro confronti, trattandosi di un regime di aiuti esistente, come nel caso di specie, tale esame deve essere compiuto dallo Stato membro nella fase del recupero dell’aiuto o in una fase successiva, in conformità con il principio di leale cooperazione tra la Commissione e lo Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punti 63 e 125).

112    Di conseguenza, gli argomenti della ricorrente riguardanti la situazione individuale dei porti insulari e di oltremare devono essere respinti in quanto inoperanti, senza che sia necessario pronunciarsi sulla fondatezza dell’analisi contenuta nell’ultima frase del punto 84 della decisione impugnata, poiché una siffatta analisi riveste un carattere ultroneo.

113    Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che la decisione impugnata è sufficientemente motivata e non è viziata da alcun errore di valutazione per quanto riguarda le condizioni di distorsione della concorrenza e di incidenza sugli scambi commerciali tra Stati membri.

114    Pertanto, occorre respingere il terzo motivo di ricorso.

 Sul quarto motivo di ricorso, vertente su un errore di diritto nell’espletamento della procedura di controllo degli aiuti esistenti e su una violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con il principio di proporzionalità

115    La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato le disposizioni dell’articolo 108, paragrafi 1 e 3, TFUE, combinate con il principio di proporzionalità.

116    A tal riguardo, la ricorrente sostiene, anzitutto, che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell’espletamento della procedura di controllo del regime di aiuti in questione. Più precisamente, secondo la ricorrente, considerando che spettava alle autorità francesi dimostrare la compatibilità della misura fiscale in questione con il mercato interno, la Commissione ha agito come se avesse ricevuto una richiesta di approvazione di un nuovo aiuto di Stato, quando in realtà si trattava di un aiuto di Stato esistente, con riferimento al quale l’onere della prova di non conformità incombeva sulla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 108, paragrafi 1 e 2, TFUE.

117    La ricorrente fa inoltre valere che, nell’ambito della procedura delle opportune misure, prevista dall’articolo 22 del regolamento n. 2015/1589, la Commissione non può chiedere la soppressione di un regime di aiuti esistente se la semplice modifica di alcuni dei suoi elementi è sufficiente a rimediare all’incompatibilità identificata. Pertanto, conformemente al principio di proporzionalità, la soppressione di un regime di aiuti dovrebbe essere presa in considerazione unicamente quando è del tutto escluso che le modifiche che possono essere apportate a tale regime siano in grado renderlo conforme alle norme del Trattato. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe quindi dovuto verificare la possibilità che, adottando alcune modifiche del regime in questione, l’esenzione fosse in grado di soddisfare le condizioni relative al finanziamento dei servizi di interesse economico generale (SIEG) e di conseguenza essere considerata compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

118    Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione ha snaturato il significato dell’articolo 93 TFUE nel considerare che gli aiuti autorizzati sulla base di esso dovevano essere collegati a determinati costi e essere limitati entro un massimale e nel restringere l’ambito di applicazione ratione materiae di questa disposizione agli aiuti agli investimenti, escludendo gli aiuti al funzionamento. A sostegno di tale argomento essa adduce la decisione della Commissione SA.37402 del 18 dicembre 2014 relativa all’aiuto versato al porto di Budapest (Ungheria) (GU 2014, C 141, pag. 1) e la comunicazione C(2004) 43 della Commissione ‑ Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU 2004, C 13, pag. 3).

119    Per gli stessi motivi, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia erroneamente escluso l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e b), TFUE e dell’articolo 349 TFUE, per il solo motivo che la misura fiscale non sarebbe destinata alla realizzazione di un progetto di comune interesse europeo, né ai porti d’oltremare.

120    Infine, la ricorrente sostiene che la violazione dell’articolo 108, paragrafi 1 e 2, TFUE, in combinato disposto con il principio di proporzionalità, è ancora più evidente se si considera che la decisione impugnata è stata adottata dopo l’entrata in vigore di due regolamenti relativi ai porti ‑ vale a dire il regolamento 2017/352 e il regolamento 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (GU 2017, L 156, pag. 1) ‑ quando quest’ultimo prevedrebbe un’estensione del regolamento generale di esenzione per categoria alle infrastrutture portuali, nonché la possibilità di concedere aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche.

121    La Commissione contesta tali argomenti.

122    Sotto un primo profilo, si deve ricordare che l’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, dispone che: «la Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati» e che «[e]ssa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno». L’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, prevede poi quanto segue: «[q]ualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato».

123    Il regolamento n. 2015/1589 specifica, nel suo capo VI, la procedura relativa ai regimi di aiuti esistenti. L’articolo 21 del regolamento n. 2015/1589 stabilisce, innanzitutto, il meccanismo di cooperazione tra la Commissione e lo Stato membro interessato, di cui all’articolo 108, paragrafo 1, TFUE. L’articolo 22 del regolamento n. 2015/1589 prevede, poi, il tipo di opportune misure che la Commissione può proporre allo Stato membro, qualora stabilisca che un regime di aiuti esistente non è, o non è più, compatibile con il mercato interno. Tali misure possono consistere, in particolare, in modificazioni sostanziali del regime di aiuti in questione o nella soppressione del regime di aiuti di cui trattasi. Infine, l’articolo 23 del regolamento n. 2015/1589 precisa le conseguenze giuridiche di una proposta di opportune misure. Esso prevede che, se lo Stato membro rifiuta di attuare le misure proposte e la Commissione, dopo aver considerato gli argomenti dello Stato membro, continua a ritenere necessaria tale attuazione, essa avvia il procedimento di indagine formale. È inoltre precisato che gli articoli relativi al procedimento di indagine formale e ai tipi di decisioni che possono essere adottate dalla Commissione alla fine di tale procedura si applicano mutatis mutandis.

124    Alla luce del tenore letterale di tali disposizioni, si deve considerare, pertanto, che la Commissione non ha né operato un’inversione dell’onere della prova, né violato la procedura da seguire nell’ambito dell’esame di un regime di aiuti esistente.

125    Nel caso di specie, infatti, si deve ricordare che la Commissione ha innanzitutto esaminato il regime di aiuti in collaborazione con le autorità francesi, e in seguito, dopo aver proposto opportune misure, che sono state rifiutate da suddette autorità, ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 2015/1589 e dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (v. precedenti punti da 2 a 7).

126    Orbene, sebbene le disposizioni citate al precedente punto 122 istituiscano effettivamente un meccanismo di cooperazione tra lo Stato membro e la Commissione allo stadio della fase di informazione e proposta di opportune misure, esse prevedono esplicitamente che, quando la Commissione decide di avviare il procedimento d’indagine formale, le disposizioni relative allo svolgimento di tale procedimento, che di norma si applicano ai nuovi aiuti, si applicano anche, mutatis mutandis, nell’ambito di una procedura relativa a un regime di aiuti esistente.

127    Pertanto, come osserva la Commissione, non vi è alcuna ragione di operare una distinzione, allo stadio della fase del procedimento d’indagine formale, tra la procedura applicabile ai nuovi aiuti e quella applicabile agli aiuti esistenti.

128    A fortiori, non vi è nemmeno alcun motivo di ritenere che vi sia stata un’inversione dell’onere della prova riguardo all’esame della compatibilità di un regime di aiuti esistente con il mercato interno. Come sostenuto dalla Commissione, lo Stato membro e le parti interessate hanno la facoltà di contestare il ragionamento provvisorio della Commissione a tal proposito durante il procedimento di indagine formale. Lo Stato membro e, in misura minore, le parti interessate si trovano in generale in una posizione migliore per stabilire l’esistenza di un obiettivo d’interesse pubblico che sia stato perseguito con l’adozione della misura in questione, il quale permetterebbe di dichiararla totalmente o parzialmente compatibile.

129    È giocoforza constatare, a tal proposito, che la Commissione ha esaminato i diversi motivi di compatibilità invocati durante il procedimento di indagine formale nella decisione impugnata e che essa ha illustrato le ragioni per cui nessuno di questi permetteva di dichiarare compatibile, nemmeno parzialmente, la misura in questione con il mercato interno.

130    In primo luogo, per quanto concerne l’articolo 93 TFUE, esso prevede che: «[s]ono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio».

131    A tal riguardo, la Commissione ha ritenuto, al punto 97 della decisione impugnata, che, sebbene i porti interni svolgessero un ruolo importante nello sviluppo del trasporto multimodale, non tutti gli investimenti dei porti rientravano nel campo di applicazione dell’articolo 93 TFUE, il quale comprendeva soltanto gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti. Inoltre, secondo la Commissione, l’esenzione dall’IS non costituisce un aiuto all’investimento, ma un aiuto al funzionamento che non riguarda gli investimenti. La misura non si riferisce nemmeno al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio, come indicato. Inoltre, il vantaggio associato a un’esenzione pura e semplice dal pagamento di un’imposta non è limitato all’importo necessario per assicurare il coordinamento del trasporto e nemmeno al rimborso di determinate servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio, e non garantisce quindi il rispetto del principio di proporzionalità. La misura non comporta nemmeno un effetto incentivante chiaramente identificato, in particolare perché l’esenzione avvantaggia maggiormente i porti più redditizi, che dispongono quindi di maggiori risorse e che hanno meno bisogno di incentivi. Di conseguenza, secondo la Commissione l’articolo 93 TFUE non è applicabile.

132    Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale ragionamento non è viziato da alcun errore manifesto di valutazione. Infatti, la ricorrente non spiega, in particolare, in che senso l’esenzione dall’IS a favore dei porti sia intrinsecamente legata e necessaria al coordinamento dei trasporti.

133    Orbene, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, la Commissione può dichiarare un aiuto compatibile soltanto se può constatare che tale aiuto contribuisce alla realizzazione di uno degli obiettivi indicati dalla base giuridica richiamata per la sua compatibilità, obiettivi che l’impresa beneficiaria non potrebbe raggiungere con i propri mezzi in condizioni normali di mercato. In altri termini, affinché un aiuto possa beneficiare di una delle deroghe previste dal Trattato, non solo l’aiuto deve essere conforme a uno degli scopi previsti da quest’ultimo, ma deve altresì essere necessario per il conseguimento di tali scopi (v., per analogia, sentenza del 13 dicembre 2017, Grecia/Commissione, T‑314/15, non pubblicata, EU:T:2017:903, punto 180 e giurisprudenza citata).

134    Inoltre, sebbene né l’articolo 93 TFUE né l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE distinguano tra aiuti al funzionamento e aiuti agli investimenti, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, gli aiuti al funzionamento, destinati a preservare lo status quo o a sollevare un’impresa dai costi che essa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell’ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività, non possono, in linea di principio, essere considerati compatibili con il mercato interno.

135    Infatti, aiuti che si limitano a ridurre le spese correnti e ordinarie di esercizio, che le imprese avrebbero dovuto comunque sopportare nell’ambito della loro normale attività, non possono essere considerati tali da perseguire un obiettivo di interesse pubblico né ai sensi dell’articolo 93 TFUE né ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Poiché tali aiuti favoriscono le imprese rispetto ai loro concorrenti, senza che ciò sia giustificato da un obiettivo di interesse pubblico, essi non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno (sentenza del 12 luglio 2018, Austria/Commissione, T‑356/15, in fase d’impugnazione, EU:T:2018:439, punto 581; v. anche, in tal senso, sentenza dell’8 giugno 1995, Siemens/Commissione, T‑459/93, EU:T:1995:100, punto 76).

136    Inoltre, è vano il tentativo della ricorrente di avvalersi della decisione della Commissione nel procedimento SA.37402, del 18 dicembre 2014, relativo agli aiuti versati al porto di Budapest per tentare di dimostrare la compatibilità del regime di aiuti in questione con il mercato interno. Infatti, come rileva la Commissione, da un lato, la sua prassi decisionale non può incidere sulla validità della decisione impugnata (v. precedente punto 72). In ogni caso, è sufficiente rilevare che l’aiuto in questione in quella causa era un aiuto per l’investimento in infrastrutture portuali, che perseguiva un obiettivo chiaramente definito, a differenza della misura di cui trattasi nel caso di specie.

137    Per quanto concerne la comunicazione della Commissione in materia di aiuti ai trasporti marittimi, come indica il suo stesso titolo, essa riguarda unicamente gli aiuti in favore dei trasporti marittimi, e non quelli a favore dei porti o delle infrastrutture portuali. Inoltre, le misure fiscali indicate da suddetta comunicazione non si riferiscono a un’esenzione generalizzata dall’IS, come nel caso di specie, ma a una sostituzione di un certo tipo di imposta con un’altra fondata sul tonnellaggio, al fine di evitare delocalizzazioni. La ricorrente non può, quindi, far discendere da tale comunicazione un principio generale ai sensi del quale gli aiuti sotto forma di sgravi fiscali sarebbero compatibili con il mercato interno. La comunicazione indica, tutt’al più, che determinati aiuti al funzionamento, sotto forma di sgravi fiscali, possono, in casi eccezionali, essere dichiarati compatibili con il mercato interno, il che non è contestato dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2018, Austria/Commissione, T‑356/15, con impugnazione pendente, EU:T:2018:439, punto 583 e giurisprudenza citata).

138    In secondo luogo, per quanto riguarda l’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e b), TFUE e l’articolo 349 TFUE, la Commissione ha esaminato l’applicabilità di tali disposizioni ai punti da 98 a 100 della decisione impugnata. Orbene, la ricorrente non spiega in che modo tale ragionamento sarebbe viziato da un manifesto errore di valutazione, ma si limita ad affermare che l’articolo 349 TFUE era incontestabilmente una base giuridica sufficiente per ritenere che un regime di esenzione fiscale dei porti d’oltremare fosse compatibile con il Trattato.

139    A tal riguardo, si deve tuttavia osservare, da un lato, che la misura di aiuto di cui trattasi non riguarda i porti d’oltremare, ma l’insieme dei porti e delle entità beneficiarie, così come individuati all’articolo 1 della decisione impugnata. Dall’altro lato, l’articolo 349 TFUE prevede che il legislatore dell’Unione può adottare misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del Trattato alle regioni ivi indicate, tenendo conto del fatto che la loro situazione socioeconomica strutturale è aggravata da alcuni fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo (sentenza del 10 settembre 2009, Banco Comercial dos Açores/Commissione, T‑75/03, non pubblicata, EU:T:2009:322, punto 3). L’articolo 349, terzo comma, TFUE stabilisce, tuttavia, che il Consiglio adotta le misure indicate tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. Orbene, è giocoforza constatare che la ricorrente non invoca alcuna disposizione di diritto derivato la quale indichi che il Consiglio avrebbe deciso di autorizzare gli aiuti sotto forma di un’esenzione dall’IS in favore dei porti situati nei territori d’oltremare.

140    Laddove la ricorrente invoca il regolamento 2017/352, è sufficiente osservare, come ha fatto la Commissione al punto 111 della decisione impugnata, che tale regolamento non ha né per oggetto né per effetto di influenzare l’azione della Commissione basata sugli articoli 107 e 108 TFUE. Al contrario, tale regolamento, che mira a istituire un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, stabilisce che esso deve consentire «un controllo equo ed efficace degli aiuti di Stato» (considerando 6), che esso «non dovrebbe precludere alle autorità competenti di garantire una compensazione per le azioni effettuate in esecuzione degli obblighi di servizio pubblico, a condizione che tale compensazione sia compatibile con la normativa applicabile in materia di aiuti di Stato» (considerando 32) e che, «in ogni caso dovrebbe essere garantito il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato» (considerando 43).

141    Per quanto riguarda il regolamento 2017/1084, anch’esso invocato dalla ricorrente, esso modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 2014, L 187, pag. 1), aggiungendovi in particolare l’articolo 56 ter e l’articolo 56 quater, che prevedono la possibilità di esentare taluni aiuti a favore dei porti marittimi e dei porti interni. Orbene, il regolamento n. 651/2014, che è stato adottato sulla base dell’articolo 108, paragrafo 4, TFUE e del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU 1998, L 142, pag. 1), è inteso a dispensare gli Stati membri dal loro obbligo di notificare determinate categorie di aiuti, a determinate condizioni. Come tuttavia sostenuto dalla Commissione, tale regolamento non fornisce alcuna altra ipotesi di compatibilità rispetto a quelle previste dal Trattato. Pertanto, poiché la Commissione ha stabilito, ai punti da 95 a 104 della decisione impugnata, che la misura in questione non poteva essere dichiarata compatibile con il mercato interno, senza aver commesso un errore manifesto di valutazione a tale riguardo (cfr. sopra), essa non poteva, a fortiori, dichiararla compatibile sulla base del regolamento n. 651/2014. Inoltre, l’articolo 56 ter e l’articolo 56 quater del regolamento n. 651/2014 prevedono talune condizioni in termini segnatamente di costi ammissibili, intensità dell’aiuto o ancora di necessità dell’aiuto, senza che la ricorrente abbia cercato di dimostrare che tali condizioni siano state soddisfatte nel caso di specie.

142    Di conseguenza, si deve respingere la censura della ricorrente, vertente su una violazione delle particolarità del procedimento relativo agli aiuti esistenti, su un’inversione dell’onere della prova e su manifesti errori di valutazione per quanto riguarda l’analisi della compatibilità del regime di aiuti in esame con il mercato interno.

143    Sotto un secondo profilo, la ricorrente deduce la violazione del principio di proporzionalità da parte della Commissione per aver preteso la soppressione pura e semplice del regime in questione nella decisione impugnata, invece di richiederne la modifica o dichiararla compatibile a determinate condizioni.

144    A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non vadano oltre quanto è appropriato e necessario per conseguire lo scopo prefissato, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva (v. sentenza del 17 luglio 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione, T‑457/09, EU:T:2014:683, punto 346 e giurisprudenza citata).

145    Nel caso di specie, secondo la Commissione, poiché la misura in questione era manifestamente incompatibile con il mercato interno, essa non si prestava né a una modifica né alla prescrizione di condizioni che avrebbero potuto renderla compatibile con il mercato interno. Essa sostiene, inoltre, che qualsiasi modifica del regime di aiuti in questione al fine di renderlo compatibile con il mercato interno sarebbe stata particolarmente complessa, poiché la natura stessa del vantaggio, ossia un’esenzione dall’IS legata al profitto realizzato, mal si concilia con i criteri di compatibilità, in particolare la proporzionalità e la trasparenza della misura rispetto a un obiettivo definito.

146    A tal riguardo, si deve rilevare, da un lato, che l’articolo 22 del regolamento n. 2015/1589 prevede che la Commissione può proporre, a titolo di opportune misure, vuoi modificazioni sostanziali del regime di aiuti in questione, vuoi l’introduzione di obblighi procedurali, vuoi ancora la soppressione del regime di aiuti in questione. La possibilità di sopprimere il regime di aiuti di cui trattasi è pertanto espressamente prevista fin dal momento della proposta di opportune misure, che precede la fase di indagine formale.

147    Dall’altro lato, la possibilità per la Commissione di richiedere la soppressione pura e semplice di un regime di aiuti esistente, quando essa conclude, al termine del procedimento di indagine formale, che suddetto regime non è compatibile con il mercato interno, non è accompagnata da alcuna condizione supplementare rispetto all’esame di un nuovo regime di aiuti, in considerazione del parallelismo esistente tra queste due procedure fin dall’avvio del procedimento di indagine formale (v. precedente punto 127).

148    Ciononostante, come fa valere la ricorrente, una tale possibilità deve essere esercitata nel rispetto del principio di proporzionalità, e ciò implica che, se la modifica o alcuni adeguamenti del regime in questione sono possibili e permettono di renderlo compatibile con il mercato interno, la Commissione è tenuta quantomeno a esaminare questa opzione con lo Stato membro interessato nella fase della sua proposta di opportune misure.

149    Si deve rilevare, tuttavia, al pari della Commissione, che una tale modifica del regime di aiuti di cui trattasi, la quale peraltro non sembra essere stata prospettata dalla Repubblica francese, appariva difficile o addirittura impossibile nel caso di specie. Infatti, trattandosi di una misura che prevede un’esenzione incondizionata dall’IS a favore di alcune categorie generali di beneficiari, senza alcun collegamento con un obiettivo di interesse generale chiaramente definito, una modifica di tale regime avrebbe implicato che la Repubblica francese notificasse un altro regime, fondamentalmente diverso dal regime di aiuti esistente esaminato dalla Commissione. Pertanto, si sarebbe dovuto in particolare limitare e sottoporre a condizioni il vantaggio e il suo ammontare ai costi non coperti di determinati investimenti o alla compensazione dei costi di eventuali SIEG la cui natura e portata avrebbero dovuto essere definite per categoria di porto, o porto per porto su base annua, tenendo conto delle specificità finanziarie dei circa 500 porti francesi e delle regole potenzialmente diverse in materia di compatibilità applicabili a ciascuno di essi, in particolare ai porti di oltremare.

150    Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, si deve affermare che la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità omettendo di esaminare se, attraverso alcune modifiche da apportare alla misura di aiuto di cui trattasi, quest’ultima avrebbe potuto soddisfare le condizioni relative al finanziamento di SIEG ed essere considerata compatibile con il mercato interno.

151    Certo, come fa valere la ricorrente, nella decisione della Commissione del 15 dicembre 2009 relativa all’aiuto di Stato SA.14175 (ex E 2/2005 e N 642/2009) – Paesi Bassi – Existing and special projet aid to housing corporations (GU 2010, C 31, pag. 4), e nella decisione del 30 agosto 2010 relativa all’aiuto di Stato E/2005 – Paesi Bassi – Existing aid to housing corporations: decision amending paragraphs 22-24 of the Commission Decision of 15 December 2009 (GU 2010, C 250, pag. 1), la Commissione non ha proposto alle autorità dei Paesi Bassi di sopprimere il regime di aiuti esistente, ma di modificarlo per allinearlo con le norme dell’Unione che disciplinano gli aiuti di Stato.

152    Tuttavia, nelle decisioni citate al precedente punto 150 riguardanti l’edilizia popolare dei Paesi Bassi, il Regno dei Paesi Bassi aveva proposto impegni idonei a conformarsi alle opportune misure proposte dalla Commissione per rendere il regime compatibile con il mercato interno. La decisione finale della Commissione era stata così adottata sulla base dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, che prevedeva le conseguenze giuridiche di un’accettazione, da parte di uno Stato membro, delle opportune misure della Commissione.

153    Tuttavia, nel caso di specie, poiché lo Stato membro non ha né accettato le opportune misure proposte dalla Commissione né, come ha confermato la Commissione in udienza, ha proposto impegni per rispondere alle obiezioni sollevate da quest’ultima, la decisione impugnata è stata adottata al termine del procedimento di indagine formale, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 2015/1589. Non può quindi essere istituito alcun parallelismo con le decisioni di cui al precedente punto 150.

154    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il quarto motivo di ricorso dev’essere respinto.

 Sul quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione

155    Con tale motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell’obbligo di imparzialità oggettiva che grava sulla Commissione in virtù del principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Più in particolare, essa contesta l’inerzia della Commissione nei confronti dei regimi di aiuti di cui beneficiano alcuni porti dell’Unione in forza della normativa fiscale in vigore in altri Stati membri, inducendo così ulteriori distorsioni della concorrenza in diretta violazione del suo ruolo di garante del buon funzionamento del mercato interno.

156    La Commissione contesta tali argomenti.

157    In via preliminare, occorre esaminare se, come sostiene la ricorrente, un’eventuale violazione del principio di buona amministrazione, ammettendo che essa sia accertata, costituisca un vizio di legittimità autonomo, che possa, di per sé, comportare l’annullamento della decisione impugnata. Infatti, la Commissione osserva, in via principale, che una violazione di tale principio può comportare l’annullamento della decisione impugnata soltanto unitamente alla violazione di un’altra norma del diritto dell’Unione. A tal riguardo, essa fa riferimento al punto 43 della sentenza del 6 dicembre 2001, Area Cova e a./Consiglio e Commissione (T‑196/99, EU:T:2001:281), dal quale si evince che il principio di buona amministrazione non rientra tra le norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli, la cui violazione può essere invocata per stabilire la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

158    Va osservato, tuttavia, che la giurisprudenza richiamata dalla Commissione riguarda la questione se il diritto a una buona amministrazione costituisca una norma di diritto preordinata a conferire diritti ai singoli, questione pertinente nell’ambito di azioni di responsabilità, di cui all’articolo 268 TFUE, e non nell’ambito di un ricorso di annullamento, di cui all’articolo 263 TFUE, come nel caso di specie.

159    Nel contesto del suo motivo vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione, la ricorrente fa valere, in sostanza, una violazione del dovere di diligenza e dell’obbligo di imparzialità.

160    Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di diligenza è insito nel principio di buona amministrazione. Esso si applica in maniera generale all’azione dell’amministrazione dell’Unione nei suoi rapporti con il pubblico e implica che l’amministrazione dell’Unione deve agire con accuratezza e prudenza ed esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie [v. in particolare, in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punti 92 e 93, e del 15 gennaio 2015, Ziegler e Ziegler Relocation/Commissione, T‑539/12 e T‑150/13, non pubblicata, EU:T:2015:15, punto 97].

161    Inoltre, ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, ogni individuo ha diritto in particolare a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni dell’Unione. Tale esigenza di imparzialità riguarda, da un lato, il profilo soggettivo, nel senso che nessuno dei membri dell’istituzione interessata che è incaricata della questione deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, nel senso che l’istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio (v. sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 155 e giurisprudenza citata).

162    L’obbligo di imparzialità che grava sulla Commissione non può tuttavia imporle, quando essa esamina i regimi di aiuto esistenti in diversi Stati membri, di condurre tali indagini simultaneamente o di adottare decisioni vincolanti contemporaneamente per tutti gli Stati membri. Nel caso di specie, sebbene risulti dal comunicato stampa della Commissione del 9 luglio 2014, concernente le esenzioni fiscali concesse alle imprese pubbliche dei Paesi Bassi, che «in alcuni Stati membri, i porti non sono assoggettati all’imposta sulle società ma ad un altro regime fiscale che potrebbe essere più favorevole», mentre «in altri Stati membri i porti non pagano nessuna imposta sulle società poiché sono in perdita», la ricorrente non può dedurre da tali considerazioni generali che la Commissione ha violato il requisito di imparzialità affrontando in primis i regimi fiscali belga, dei Paesi Bassi e francese e adottando decisioni finali negative riguardo a tali regimi prima di aver esaminato l’insieme dei regimi fiscali degli altri Stati membri che avrebbero potuto eventualmente contenere anch’essi aiuti di Stato.

163    Inoltre, si deve osservare che argomenti simili sono stati esaminati e respinti nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 31 maggio 2018, Groningen Seaports e a./Commissione (T‑160/16, non pubblicata, EU:T:2018:317), relativa al ricorso introdotto da alcuni porti dei Paesi Bassi contro la decisione (UE) 2016/634 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.25338 (2014/C) (ex E 3/2008 ed ex CP 115/2004) al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione ‑ Esenzione dall’imposta sulle società per le imprese pubbliche (GU 2016, L 113, pag. 148).

164    In tale causa il Tribunale ha infatti stabilito che un’eventuale violazione da parte di uno Stato membro di un obbligo impostogli dal Trattato, in particolare del divieto di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non può essere giustificata dalla circostanza che altri Stati membri siano anch’essi venuti meno a detto obbligo, e che più distorsioni della concorrenza non hanno sugli scambi tra Stati membri l’effetto di neutralizzarsi reciprocamente, ma anzi esse si cumulano fra loro, il che aumenta le conseguenze pregiudizievoli per il mercato interno (v. sentenza del 31 maggio 2018, Groningen Seaports e a./Commissione, T‑160/16, non pubblicata, EU:T:2018:317, punto 97 e giurisprudenza citata).

165    Pertanto, anche supponendo che altri Stati membri concedano aiuti di Stato ai propri porti marittimi, resta il fatto che la Commissione, nella decisione impugnata, dichiarando il regime di aiuti di cui trattasi incompatibile con il mercato interno e disponendone la soppressione, mira a ripristinare condizioni concorrenziali eque nel settore portuale e, di conseguenza, a soddisfare gli obiettivi delle norme in materia di aiuti di Stato (v., per analogia, sentenza del 31 maggio 2018, Groningen Seaports e a./Commissione, T‑160/16, non pubblicata, EU:T:2018:317, punto 98).

166    Il Tribunale ha anche ricordato che l’osservanza del principio della parità di trattamento doveva conciliarsi con il principio di legalità, secondo cui nessuno poteva far valere a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri (v. sentenza del 31 maggio 2018, Groningen Seaports e a./Commissione, T‑160/16, non pubblicata, EU:T:2018:317, punto 116 e giurisprudenza citata).

167    Pertanto, l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe violato il principio di buona amministrazione, poiché ha avviato procedimenti per aiuti di Stato solo nei confronti di tre Stati membri, vale a dire la Repubblica francese, il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Bassi, quando in realtà risultava dalle risposte al suo questionario che la metà degli Stati membri aveva ammesso di aver riservato ai propri porti regimi fiscali di deroga alle norme di diritto comune, deve essere respinto.

168    In ogni caso, un argomento del genere è inconferente, poiché non è in grado di rimettere in discussione la legittimità della decisione impugnata in quanto tale, ma piuttosto mira a evidenziare un’eventuale carenza della Commissione nei confronti di regimi di aiuti analoghi che sarebbero anch’essi in vigore in altri Stati membri. Orbene, come fa valere la Commissione, in un caso del genere, la ricorrente è legittimata a presentare una denuncia presso la Commissione in merito ai regimi di aiuti che permarrebbero in altri Stati membri e, in caso di prolungata e ingiustificata inerzia di quest’ultima, a proporre un ricorso per carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE.

169    Di conseguenza, alla luce di tutte le suesposte considerazioni occorre respingere il quinto motivo di ricorso e, pertanto, il ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

170    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’Union des ports de France – UPF è condannata alle spese.

Berardis

Papasavvas

Spineanu‑Matei

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 aprile 2019.

Firme


Indice



*      Lingua processuale: il francese