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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 30 dicembre 2020 – Gallaher Limited / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-707/20)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti

Ricorrente: Gallaher Limited

Resistente: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

Se si possa invocare l’articolo 63 TFUE in relazione a una normativa nazionale, quale le Group Transfer Rules (norme sui trasferimenti infragruppo), che si applica solo ai gruppi di società.

Anche qualora non si possa invocare più in generale l’articolo 63 TFUE in relazione alle Group Transfer Rules (norme sui trasferimenti infragruppo), se lo si possa tuttavia invocare:

a)    in relazione ai movimenti di capitale da una controllante residente in uno Stato membro dell’Unione verso una controllata residente in Svizzera, qualora la controllante detenga il 100% delle partecipazioni sia nella controllata residente in Svizzera sia nella controllata residente nel Regno Unito alla quale viene imposto il prelievo fiscale;

b)    in relazione a un movimento di capitali da una società interamente controllata residente nel Regno Unito verso una società interamente controllata residente in Svizzera della stessa controllante residente in uno Stato membro dell’Unione, dato che le due società sono consorelle e non hanno una relazione controllante-controllata.

Se una normativa quale le Group Transfer Rules (norme sui trasferimenti infragruppo), che impone un prelievo fiscale immediato su un trasferimento di attività da una società residente nel Regno Unito a una società consorella residente in Svizzera (che non svolge un’attività commerciale nel Regno Unito attraverso una stabile organizzazione), ove entrambe le società siano interamente controllate da una controllante comune, residente in un altro Stato membro, in circostanze in cui un siffatto trasferimento sarebbe effettuato in regime di neutralità fiscale qualora anche la società consorella fosse residente nel Regno Unito (o esercitasse un’attività commerciale nel Regno Unito attraverso una stabile organizzazione), costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento della controllante di cui all’articolo 49 TFUE o, eventualmente, una restrizione alla libera circolazione dei capitali di cui all’articolo 63 TFUE.

Supponendo che sia possibile invocare l’articolo 63 TFUE:

a)    se il trasferimento dei marchi e delle attività connesse da parte della società GL alla società JTISA, per un corrispettivo che doveva riflettere il valore di mercato dei marchi, abbia costituito un movimento di capitali ai fini dell’articolo 63 TFUE;

b)    se i movimenti di capitale effettuati dalla società JTIH a favore della società JTISA, la sua controllata residente in Svizzera, abbiano costituito investimenti diretti ai fini dell’articolo 64 TFUE;

c)    atteso che l’articolo 64 TFUE si applica solo a determinati tipi di movimenti di capitali, se il medesimo articolo 64 possa applicarsi in circostanze in cui i movimenti di capitali possono essere qualificati sia come investimenti diretti (cui si fa riferimento nell’articolo 64 TFUE) sia come un altro tipo di movimento di capitali non previsto dall’articolo 64 TFUE.

Qualora si sia verificata una restrizione, essendo pacifico che essa era in linea di principio giustificata da motivi imperativi di interesse generale (vale a dire la necessità di preservare l’equilibrata ripartizione dei diritti impositivi), se la restrizione fosse necessaria e proporzionata ai sensi della giurisprudenza della CGUE, in particolare in situazioni in cui il contribuente in questione ha realizzato, per la cessione delle attività, introiti corrispondenti al pieno valore di mercato delle attività.

Qualora si sia verificata una violazione della libertà di stabilimento e/o del diritto alla libera circolazione dei capitali:

a)    se il diritto dell’Unione richieda che la normativa nazionale sia interpretata o disapplicata in modo tale da offrire alla GL l’opzione di differire il pagamento dell’imposta;

b)    in caso affermativo, se il diritto dell’Unione richieda che la normativa nazionale sia interpretata o disapplicata in modo da consentire alla GL l’opzione del differimento del pagamento dell’imposta fino alla cessione delle attività al di fuori del sottogruppo di cui la società residente nell’altro Stato membro è controllante (ossia «sulla base del realizzo») o se l’opzione del pagamento rateale dell’imposta (ossia «sulla base della rateizzazione») sia idonea a fornire un rimedio proporzionato;

c)    qualora, in linea di principio, l’opzione del pagamento rateale dell’imposta possa costituire un rimedio proporzionato:

i.    se ciò si verifichi solo nel caso in cui il diritto nazionale preveda l’opzione al momento della cessione delle attività, oppure se sia compatibile con il diritto dell’Unione che una siffatta opzione sia fornita a titolo di rimedio a posteriori (vale a dire che il giudice nazionale fornisca tale opzione a posteriori applicando un’interpretazione conforme o disapplicando la normativa);

ii.    se il diritto dell’Unione imponga ai giudici nazionali di fornire un rimedio che interferisca il meno possibile con la libertà del diritto dell’Unione in materia, o se sia sufficiente che i giudici nazionali forniscano un rimedio che sia proporzionato ma si discosti il meno possibile dal diritto nazionale vigente;

iii.    quale sia il periodo di rateizzazione necessario; e

iv.    se sia contrario al diritto dell’Unione un rimedio che comporti un piano di rateizzazione i cui i pagamenti scadono prima della data in cui le questioni tra le parti sono decise in via definitiva, ossia se le scadenze delle rate debbano essere future.

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