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Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2016 – ENAC / INEA

(Causa T-695/13)1

(«Contributo finanziario – Progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia – Realizzazione di uno studio per lo sviluppo intermodale dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio – Determinazione dell’importo finale del contributo finanziario – Costi non finanziabili – Errore di diritto – Obbligo di motivazione»)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) (Roma, Italia) (rappresentanti: G. Palmieri e P. Garofoli, avvocati dello Stato)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (rappresentanti: I. Ramallo, D. Silhol e Z. Szilvássy, agenti, assistiti da M. Merola, C. Santacroce e L. Armati, avvocati)

Interveniente a sostegno della ricorrente : Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio, Italia) (rappresentante: M. Muscardini, G. Greco e G. Carullo, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle lettere del 18 marzo e del 23 ottobre 2013 dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA), divenuta INEA, relative a taluni costi sostenuti in occasione della realizzazione di uno studio di fattibilità concernente l’intermodalità dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Italia) a seguito del contributo finanziario concesso al ricorrente dalla Commissione europea.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è condannato alle spese.

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1 GU C 52 del 22.2.2014.