Sentenza del Tribunale 20 settembre 2012 - Ungheria / cm
(Causa T-407/10)
("Fondi strutturali - Contributo finanziario - Linea ferroviaria Budapest Kelenföld - Székesfehérvár - Boba - IVA - Spesa non ammissibile")
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė, D. Triantafyllou e V. Bottka, agenti)
Oggetto
Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Commissione dell'8 luglio 2010, relativa al grande progetto denominato "Ricostruzione della linea ferroviaria Budapest-Kelenföld - Székesfehérvár - Boba, primo troncone, prima fase", e che prevede un sostegno strutturale dell'Unione europea, nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza", per il tramite del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) e del Fondo di coesione (CCI 2008HU161PR015)
Dispositivo
Il ricorso é respinto.
L'Ungheria è condannata alle spese.
____________1 - GU C 317 del 20.11.2010.