Language of document : ECLI:EU:T:2013:440

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

16 settembre 2013 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Imputabilità del comportamento illecito – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Gravità dell’infrazione – Coefficienti – Circostanze attenuanti – Riduzione dell’importo dell’ammenda – Valore aggiunto significativo»

Nella causa T‑408/10,

Roca Sanitario, SA, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata da J. Folguera Crespo e M. Merola, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e F. Castilla Contreras, successivamente da F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda diretta al parziale annullamento della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), e, in subordine, la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e M. van der Woude, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

(omissis)

 Procedimento e conclusioni delle parti

29      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 settembre 2010, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

30      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del suo regolamento di procedura, ha sottoposto alle due parti alcuni quesiti scritti, ai quali esse hanno risposto nel termine assegnato.

31      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti oralmente dal Tribunale durante l’udienza del 6 marzo 2013.

32      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare parzialmente gli articoli 1, 2 e 4 della decisione impugnata nella parte in cui la riguardano;

–        in via subordinata, ridurre l’importo dell’ammenda inflittale;

–        condannare la Commissione alle spese.

33      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

(omissis)

 2. Sulla domanda, formulata in subordine, diretta alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente

(omissis)

 Sul secondo argomento, relativo a qualsiasi riduzione eventualmente concessa ad una controllata della ricorrente

189    La ricorrente chiede al Tribunale di estenderle il beneficio qualsiasi riduzione dell’importo dell’ammenda eventualmente concessa ad una delle sue controllate nei loro rispettivi ricorsi, proposti nelle cause T‑411/10, Laufen Austria/Commissione, e T‑412/10, Roca/Commissione. Infatti, qualora la sua responsabilità derivasse, come sostenuto dalla Commissione nella decisione impugnata, solo dal fatto che essa costituiva un’impresa unica con le sue controllate Roca France e Laufen Austria, sarebbe necessario applicarle qualsiasi riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta in solido eventualmente concessa a tale controllata nel ricorso da quest’ultima proposto.

190    Senza eccepire formalmente l’irricevibilità di tale argomento, la Commissione afferma, in sostanza, che la ricorrente non può limitarsi a rinviare agli argomenti presentati dalle sue controllate Roca France e Laufen Austria nei loro rispettivi ricorsi per beneficiare di qualsiasi riduzione dell’importo dell’ammenda ad esse eventualmente concessa.

191    In risposta ai quesiti posti dal Tribunale in udienza quanto all’incidenza esercitata dalla sentenza della Corte del 22 gennaio 2013, Commissione/Tomkins (C‑286/11 P) sulla valutazione del presente argomento, la Commissione ha aggiunto che, ai sensi di detta sentenza, soltanto qualora la società controllante e la sua controllata sollevino, nei loro rispettivi ricorsi, motivi simili, il Tribunale può applicare anche alla società controllante la riduzione dell’ammenda concessa alla controllata. Per contro, da tale sentenza non deriverebbe nessuna automatica estensione alla società controllante di una riduzione dell’importo dell’ammenda concessa alla controllata nel ricorso da quest’ultima proposto.

192    Considerati gli argomenti delle parti, occorre esaminare, in un primo tempo, la ricevibilità del secondo argomento sollevato dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda, ed esaminare poi, in un secondo tempo, la fondatezza di tale argomento.

 Sulla ricevibilità del secondo argomento

193    Va rammentato, al riguardo, che, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione nonché dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

194    Secondo la giurisprudenza, tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso. Lo stesso vale per tutte le conclusioni che devono essere integrate con i motivi e gli argomenti che consentano, sia alla parte convenuta sia al giudice, di valutarne la fondatezza (sentenza del Tribunale del 7 luglio 1994, Dunlop Slazenger/Commissione, T‑43/92, Racc. pag. II‑441, punto 183). Infatti, affinché un ricorso sia ricevibile, occorre che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto di ricorso stesso. A tale proposito, pur se il contenuto del ricorso può essere suffragato e completato, su punti specifici, con rinvii a determinati passi della documentazione allegata, un rinvio complessivo ad altri documenti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto, che, ai sensi delle norme sopra ricordate, devono figurare nel ricorso (v. sentenza del Tribunale del 17 settembre 2007, Microsoft/Commissione, T‑201/04, Racc. pag. II‑3601, punto 94 e la giurisprudenza ivi citata).

195    Nella fattispecie, si deve constatare che, con il secondo argomento sollevato a sostegno della sua domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda, la ricorrente non si limita, contrariamente a quanto fatto valere dalla Commissione, a rinviare alle memorie scritte presentate dalle sue controllate Roca France e Laufen Austria nel contesto del loro rispettivi ricorsi. Al contrario, la ricorrente sostiene esplicitamente tale argomento asserendo che, essendo stata considerata responsabile dei comportamenti anticoncorrenziali commessi da tali controllate unicamente in virtù della sola qualità di società controllante, l’ammenda inflittale in solido costituisce un semplice riflesso di tale responsabilità solidale. In tal modo, la ricorrente ha sviluppato un’argomentazione propria, ai sensi della quale essa ritiene di poter beneficiare della riduzione dell’ammenda concessa, eventualmente, alle sue controllate, nella sua qualità di società controllante e senza dover dimostrare, come devono fare queste ultime, l’errore compiuto dalla Commissione nel calcolo di tale ammenda.

196    In tale contesto, occorre respingere l’argomento della Commissione secondo cui il secondo argomento sollevato dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda è irricevibile.

 Sulla fondatezza del secondo argomento

197    In primo luogo, va osservato che con sentenza odierna, pronunciata nella causa T‑411/10, Laufen Austria/Commissione, il Tribunale ha respinto la domanda della Laufen Austria diretta a ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda ad essa inflitta nell’articolo 2, paragrafo 4, lettere a) e c), della decisione impugnata.

198    In tale contesto, il secondo argomento sollevato dalla ricorrente a sostegno delle sue domande dirette ad ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda deve essere respinto in quanto inoperante, nei limiti in cui è diretto ad ottenere il beneficio di una riduzione dell’ammenda che sia eventualmente concessa alla Laufen Austria.

199    In secondo luogo, è necessario osservare che con sentenza odierna, pronunciata nella causa T‑412/10, Roca/Commissione, il Tribunale ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta in solido alla Roca France e alla ricorrente, in forza dell’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della decisione impugnata, a causa di un errore compiuto dalla Commissione all’atto della valutazione degli elementi presentati dalla Roca France nell’ambito della sua domanda diretta ad ottenere il beneficio di una riduzione dell’ammenda in base alla comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. In tale contesto, il Tribunale, dopo aver concesso una riduzione dell’ammenda del 6%, ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta, nell’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della decisione impugnata, alla Roca France, in solido con la ricorrente, a EUR 6 298 000.

200    Pertanto, alla luce degli argomenti delle parti, come esposti ai precedenti punti da 189 a 191, occorre verificare se la ricorrente sia, come essa sostiene, legittimata a beneficiare, semplicemente in virtù della sua qualità di società controllante considerata responsabile in solido del pagamento dell’ammenda di cui al precedente punto 199, della medesima riduzione dell’importo dell’ammenda.

201    Si deve osservare, al riguardo, che, secondo la giurisprudenza, qualora la società controllante non abbia materialmente partecipato all’intesa e la sua responsabilità sia fondata sulla sola partecipazione della sua controllata a tale intesa, la responsabilità della società controllante si risolve in una responsabilità puramente derivata, accessoria e dipendente da quella della sua controllata (v., in tal senso, sentenza Commissione/Tomkins, punto 191 supra, punto 39) e non può, quindi, eccedere la responsabilità di quest’ultima (v., in questo senso, sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, Tomkins/Commissione, T‑382/06, Racc. pag. II‑1157, punto 38, confermata in sede d’impugnazione con sentenza Commissione/Tomkins, punto 191 supra, punto 39).

202    Nella fattispecie, occorre ricordare che la ricorrente non ha partecipato materialmente all’infrazione constatata. Infatti, essa è considerata responsabile dei comportamenti della Roca France unicamente in virtù della sua qualità di società controllante che detiene integralmente il capitale sociale della sua controllata.

203    In tale contesto, poiché la sua responsabilità si risolve, in base alle circostanze di specie, in una responsabilità puramente derivata, accessoria e dipendente da quella della sua controllata, e non può, così, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 201, eccedere la responsabilità di quest’ultima, occorre, in accoglimento della domanda della ricorrente, concederle una riduzione dell’ammenda, come concessa alla Roca France.

204    Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti della Commissione.

205    In primo luogo, la Commissione, facendo valere le sentenze della Corte del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a. (C‑310/97 P, Racc. pag. I‑5363), e del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a. (C‑201/09 P e C‑216/09 P, Racc. pag. I‑2239, punto 142), afferma che, in assenza di qualsiasi argomento sollevato dalla ricorrente riguardo all’ammenda inflittale solidalmente, la decisione impugnata, in quanto le infligge un’ammenda, è passata in giudicato nei suoi confronti, indipendentemente da qualsiasi riduzione dell’importo dell’ammenda eventualmente concessa ad una delle controllate della ricorrente nei loro rispettivi ricorsi.

206    Si deve, al riguardo, osservare che, nelle sentenze menzionate al precedente punto 205, la Corte ha dichiarato che, qualora il destinatario di una decisione decida di proporre un ricorso di annullamento, il giudice dell’Unione è investito solo degli elementi della decisione che lo riguardano. Per contro, quegli elementi che riguardano altri destinatari, che non sono stati impugnati, non rientrano nell’oggetto della controversia che il giudice dell’Unione è chiamato a risolvere (sentenze Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., punto 205 supra, punto 53, e ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., punto 205 supra, punto 142).

207    Orbene, da una parte, occorre osservare che tale giurisprudenza non è pertinente nella fattispecie. Infatti, essa attiene agli effetti dell’annullamento parziale di una decisione. Pertanto, non è idonea rimettere in discussione la considerazione secondo cui, qualora la responsabilità della società controllante sia puramente derivata da quella della sua controllata, la responsabilità della prima non può eccedere quella della seconda (v., in tal senso, sentenza Commissione/Tomkins, punto 191 supra, punti da 46 a 50). In tale contesto, il Tribunale può applicare alla società controllante, nell’ambito del ricorso proposto da detta società controllante e nei limiti in cui essa lo abbia chiesto, qualsiasi riduzione dell’importo dell’ammenda eventualmente concessa alla sua controllata in un ricorso proposto da quest’ultima.

208    Dall’altra parte, nei limiti in cui l’argomento della Commissione debba essere inteso nel senso che è diretto a dimostrare che, accogliendo il secondo argomento sollevato dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda, il Tribunale statuirebbe ultra petita, è giocoforza ricordare che, come constatato al precedente punto 195, la ricorrente ha presentato, nel contesto del secondo capo delle sue conclusioni diretto, in subordine, ad ottenere la riduzione dell’ammenda inflittale, un’argomentazione a sostegno di tale argomento. Pertanto, è alla luce di tale argomentazione e non sulla base di motivi sollevati d’ufficio che il Tribunale concede, nella fattispecie, una riduzione dell’importo dell’ammenda alla ricorrente.

209    In secondo luogo, rispondendo ad un quesito posto oralmente dal Tribunale, la Commissione ha asserito, in sostanza, che l’estensione alla società controllante del beneficio di una riduzione dell’importo dell’ammenda concessa alla controllata nel suo ricorso è, come risulterebbe dal punto 56 della sentenza Commissione/Tomkins, punto 191 supra, subordinata alla condizione che la società controllante e la sua controllata sollevino, nei loro rispettivi ricorsi, motivi simili. Orbene, nella fattispecie, la ricorrente avrebbe omesso di far valere un errore che la Commissione avrebbe compiuto all’atto del calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente solidalmente con le sue controllate.

210    Al riguardo, va osservato che, al punto 56 della sentenza Commissione/Tomkins, punto 191 supra, la Corte ha confermato che, poiché nel suo ricorso la Tomkins plc non aveva fatto valere alcun errore quanto all’applicazione di un coefficiente moltiplicatore con funzione deterrente, giustamente il Tribunale non aveva esteso il beneficio di siffatta riduzione dell’ammenda a vantaggio della società controllante nel ricorso da quest’ultima proposto, pur avendo ridotto l’importo dell’ammenda dopo aver constatato tale errore nel ricorso proposto dalla Pegler Ltd, controllata di Tomkins (sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, Pegler/Commissione, T‑386/06, Racc. pag. II‑1267, punti 134 e 144).

211    Orbene, nella fattispecie, se è vero che la ricorrente non ha fatto valere alcun errore che la Commissione avrebbe compiuto all’atto del calcolo dell’ammenda inflittale in solido con la Roca France, è tuttavia giocoforza osservare che, contrariamente a quanto avvenuto nelle circostanze contemplate al punto 56 della sentenza Commissione/Tomkins, punto 191 supra, la ricorrente ha formalmente sollevato un argomento con cui ha chiesto al Tribunale di poter beneficiare di qualsiasi riduzione dell’importo dell’ammenda concessa, eventualmente, ad una delle sue controllate. Pertanto, le considerazioni esposte al detto punto 56 della sentenza Commissione/Tomkins, punto 191 supra, non possono essere trasposte alla presente controversia.

212    In tale contesto, si deve accogliere il secondo argomento sollevato dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda, nei limiti in cui la ricorrente chiede di ottenere la riduzione dell’ammenda come concessa alla Roca France.

213    Pertanto, occorre ridurre l’importo dell’ammenda inflitta, nell’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della decisione impugnata, alla ricorrente in solido con la Roca France, nella misura del 6%, pari a di EUR 402 000. Il Tribunale fissa quindi detto importo ad EUR 6 298 000.

(omissis)

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’importo dell’ammenda inflitta solidalmente alla Roca Sanitario, SA, nell’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), è di EUR 6 298 000.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese sostenute dalla Roca Sanitario.

4)      La Roca Sanitario supporterà i due terzi delle proprie spese.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 settembre 2013.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.


1 –      Sono riprodotti solo i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è giudicata utile dal Tribunale.