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Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2024 — Topper Argentina/EUIPO — Ningbo Xiangxinli Network Technology (wetoper)

(Causa T-630/22)1

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo wetoper – Marchi nazionale denominativo anteriore TOPPER e Benelux figurativo anteriore Topper – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Topper Argentina, SA (Buenos Aires, Repubblica argentina) (rappresentante: M. Mora Cortés, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Nicolás Gómez, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Ningbo Xiangxinli Network Technology Co. Ltd (Qingdao, Cina)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 giugno 2022 (procedimento R 2126/2021-4).

Dispositivo

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La Topper Argentina, SA e l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si faranno carico delle proprie spese.

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1     GU C 463 del 5.12.2022.