Language of document :

Ordinanza del Tribunale dell’11 dicembre 2023 – UY/Commissione

(Causa T-108/23)1

(«Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Spikevax – Vaccino contro il COVID 19– Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: UY (rappresentante: R. Holzeisen, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Mathieu e M. Noll-Ehlers, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento, in primo luogo, della decisione di esecuzione C(2022) 7163 final della Commissione, del 3 ottobre 2022, che rilascia l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano Spikevax – elasomeran a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione C(2021) 94(final), in secondo luogo, della decisione di esecuzione C(2021) 5686 final della Commissione, del 23 luglio 2021, che modifica l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata del medicinale per uso umano «Spikevax – Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)» rilasciata dalla decisione di esecuzione C(2021) 94 final, del 6 gennaio 2021, in terzo luogo, della decisione di esecuzione C(2021) 94 final, recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, per il medicinale per uso umano «COVID-19 Vaccine Moderna - Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)», in quarto luogo, dell’allegato I, parte IV, punto 2.1, ultima frase, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), e, in quinto luogo, dell’allegato della direttiva 2009/120/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, che modifica la direttiva 2001/83 per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate (GU 2009, L 242, pag. 3).

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento presentata dal Parlamento europeo.

UY si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

Il Parlamento si farà carico delle proprie spese.

____________

1     GU C 155 del 2.5.2023.