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Impugnazione proposta il 20 dicembre 2023 dalla Sberbank of Russia PAO avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2023, causa T526/22, Sberbank / Commissione e SRB

(Causa C792/23 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sberbank of Russia PAO (rappresentanti: D. Rovetta, avocat, M. Campa, M. Moretto, M. Pirovano, V. Villante, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata e dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento in primo grado (i) della decisione SRB/EES/2022/20 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 1° marzo 2022, relativa all’adozione di un programma di risoluzione per la Sberbank banka d.d., (ii) delle valutazioni 1 e 2 della Sberbank banka d.d. predisposte dal SRB, rispettivamente, il 27 e il 28 febbraio 2022 e (iii) della decisione della Commissione (UE) 2022/947 , del 1° marzo 2022, che approva il programma di risoluzione per la Sberbank banka d.d.;1

rinviare la causa al Tribunale affinché esamini nel merito il ricorso proposto dalla ricorrente;

condannare il Comitato di risoluzione unico (SRB) e la Commissione europea alle spese della presente impugnazione e del procedimento in primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi in via principale.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 263, quarto comma, TFUE, sarebbe incorso in diversi errori di diritto e avrebbe snaturato fatti e prove, laddove ha statuito che la posizione giuridica della ricorrente non era direttamente interessata dalla decisione impugnata, omettendo di fornire una motivazione e di rispondere a vari argomenti centrali, suffragati da prove, sollevati dalla ricorrente.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 263, quarto comma, TFUE e interpretato erroneamente il concetto giuridico di «proprietà». Il Tribunale avrebbe inteso in modo errato la definizione legale di «gruppo bancario e gruppo di risoluzione» nonché di «azionista» e «azionista unico». In via subordinata: il Tribunale avrebbe violato l’articolo 263, quarto comma, TFUE laddove ha ritenuto che gli «effetti economici» sulla ricorrente non sarebbero stati sufficienti per stabilire un interesse diretto.

In terzo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 15, del regolamento n. 806/2014 , in combinato disposto con l’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, avendo esso interpretato erroneamente la domanda di annullamento e le conclusioni della ricorrente.1

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1 GU 2022, L 164, pag. 63.

1 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).