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Ricorso proposto il 27 ottobre 2015 – Ertico – Its Europe/Commissione

(Causa T-604/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — Its Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Wellinger e K. T’Syen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del gruppo di esperti in materia di convalida della Commissione europea, del 18 agosto 2015, che dichiara che la ricorrente non può essere qualificata come microimpresa, piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124, pag. 36).

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 58/20031 , in quanto il gruppo di esperti in materia di convalida ha adottato la decisione impugnata più di due mesi dopo la data in cui è stato avviato il procedimento di ricorso con il gruppo di esperti in materia di convalida.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola i) l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 58/2003; ii) il diritto di difesa della ricorrente; e iii) il principio della buona amministrazione, in quanto il gruppo di esperti in materia di convalida non ha preso in considerazione gli argomenti della ricorrente prima di adottare la decisione impugnata.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola i principi i) della certezza del diritto, ii) della buona amministrazione, iii) della tutela del legittimo affidamento della ricorrente; e iv) della «res judicata», in quanto il gruppo di esperti in materia di convalida, nonostante abbia affermato che gli argomenti addotti dalla ricorrente il 7 febbraio 2014 sono corretti, ha tuttavia sostituito la sua motivazione iniziale con una del tutto nuova, senza che vi fossero fatti nuovi e sostanziali.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (in prosieguo: la «raccomandazione sulle PMI»), in quanto la sua conclusione, secondo cui la ricorrente non può essere qualificata come impresa, si basa su criteri previsti non dalla raccomandazione sulle PMI, bensì dalla sezione 1.1.3.1, paragrafo 6, lettera c) della decisione 2012/838/UE2 della Commissione.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la conclusione della decisione impugnata, secondo cui la ricorrente non può essere qualificata come PMI, viola e ignora la chiara e inequivocabile formulazione della raccomandazione sulle PMI e si basa su un’interpretazione arbitraria e puramente soggettiva della raccomandazione sulle PMI.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata conclude erroneamente che la ricorrente non può essere qualificata come PMI ai sensi della raccomandazione sulle PMI: la ricorrente è un’«impresa» e la ricorrente è «autonoma» ai sensi dell’allegato della raccomandazione sulle PMI.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio del trattamento più favorevole ai sensi della decisione 2012/838/UE della Commissione, nonché la disposizione equivalente ai sensi del programma Orizzonte 2020.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da una motivazione contraddittoria e insufficiente, a causa dell’inosservanza, da parte del gruppo di esperti in materia di convalida, dell’obbligo di adeguata motivazione della propria decisione.

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1 Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003 L 11, pag. 1)

2 Decisione della Commissione del 18 dicembre 2012 sull’adozione delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell’esistenza e dello status giuridico, nonché della capacità operativa e finanziaria, dei partecipanti alle azioni indirette finanziate mediante sovvenzioni nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (GU L 359, pag. 45).