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Ricorso proposto il 26 ottobre 2015 – British Aggregates / Commissione

(Causa T-610/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Aggregates Association (Lanark, Regno Unito) (rappresentanti: L. Van den Hende, avvocato, e A. White, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

disporre l’annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, della decisione C(2015) 2141 final della Commissione, del 27 marzo 2015, nel caso SA.34775 (2013/C) (ex 2012/NN) - Tassa sugli aggregati;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sugli errori di valutazione in cui è incorsa la Commissione nel decidere che otto esenzioni dalla tassa sugli aggregati (“AGL”) ai sensi della legge finanziaria per il 2001 non conferiscono vantaggi selettivi e che pertanto non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e nel determinare l’obiettivo e il principio di tassazione normale dell’AGL ai fini dell’applicazione del criterio di selettività.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha effettivamente svolto un esame diligente e imparziale per verificare se le otto esenzioni in questione conferiscano vantaggi selettivi e pertanto costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha motivato la decisione impugnata come prescritto dall’articolo 296 TFUE perché l’applicazione fatta dalla Commissione dell’obiettivo e del principio di tassazione normale dell’AGL per spiegare il motivo per cui le otto esenzioni in esame non conferiscono vantaggi selettivi è contraddittoria nel testo della decisione impugnata.

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