Language of document :

Ricorso proposto il 27 ottobre 2015 – Yieh United Steel / Commissione

(Causa T-607/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yieh United Steel Corp. (Kaohsiung City, Taiwan) (rappresentante: D. Luff, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1429, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan1 (il “regolamento impugnato” o il “regolamento sul dazio definitivo”), nei limiti in cui riguarda la ricorrente; e

condannare la Commissione a sostenere le spese della ricorrente nel presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Corte è competente a riesaminare gli articoli 1 e 2 del regolamento impugnato e la sua conformità con il regolamento di base e i principi generali del diritto europeo.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base poiché ha erroneamente rifiutato di prendere in considerazione i metodi di allocazione dei costi della ricorrente, da questa storicamente utilizzati, e che corrispondono a pratiche contabili riconosciute a livello internazionale. A causa di tale violazione, la Commissione ha erroneamente rifiutato la deduzione dei rottami riciclati dai costi di produzione del prodotto interessato, così aumentando artificialmente il valore normale in violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base perché, nel determinare il valore normale, ha erroneamente scartato le vendite del prodotto interessato ad un acquirente interno indipendente nel corso di normali operazioni commerciali. La Commissione non ha sufficientemente motivato la ragione di tale rifiuto. Inoltre, supponendo che la ragione di tale rifiuto sia semplicemente il fatto che tali beni fossero esportati dopo la vendita (senza che la ricorrente ne fosse a conoscenza), il criterio applicato dalla Commissione è illegittimo. La Commissione avrebbe dovuto considerare l’intenzione della ricorrente in merito alla destinazione finale di tali beni al momento della vendita. Conseguentemente, la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base non tenendo conto delle vendite interne semplicemente perché tali beni erano esportati da parte di un acquirente indipendente dopo la vendita.

____________

1 GU 2015 L 224, pag. 10