Language of document :

Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2019 – Ertico - ITS Europe / Commissione

(Causa T-604/15)1

[«Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Raccomandazione 2003/361/CE – Decisione del gruppo di esperti di validazione della Commissione relativa alla qualificazione come microimprese, piccole o medie imprese – Richiesta di revisione ai sensi dei punti 1.2.6 e 1.2.7 dell’allegato alla decisione 2012/838/UE, Euratom – Assenza di ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 58/2003 – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Autorità di cosa giudicata – Criteri di definizione delle microimprese, piccole o medie imprese nelle politiche dell’Unione – Nozione di “impresa” – Nozione di “attività economica” – Requisito dell’indipendenza – Obbligo di motivazione»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Wellinger e K. T’Syen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e M. Clausen, successivamente R. Lyal e A. Kyratsou, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione del 18 agosto 2015 del gruppo di esperti di validazione previsto dal punto 1.2.7 dell’allegato alla decisione 2012/838/UE, Euratom della Commissione, del 18 dicembre 2012, sull’adozione delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell’esistenza e dello status giuridico, nonché della capacità operativa e finanziaria, dei partecipanti alle azioni indirette finanziate mediante sovvenzioni nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (GU 2012, L 359, pag. 45), in quanto tale decisione afferma che la ricorrente non può essere qualificata come microimpresa, piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU 2003, L 124, pag. 36).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) sopporterà la metà delle proprie spese.

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Ertico – ITS Europe.

____________

1 GU C 414 del 14.12.2015.