Language of document : ECLI:EU:T:2019:348

Causa T604/15

European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation ‐ Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico ‐ ITS Europe)

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 maggio 2019

«Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Raccomandazione 2003/361/CE – Decisione del gruppo di esperti di validazione della Commissione relativa alla qualificazione come microimprese, piccole o medie imprese – Richiesta di revisione ai sensi dei punti 1.2.6 e 1.2.7 dell’allegato alla decisione 2012/838/UE, Euratom – Assenza di ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 58/2003 – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Autorità di cosa giudicata – Criteri di definizione delle microimprese, piccole o medie imprese nelle politiche dell’Unione – Nozione di “impresa” – Nozione di “attività economica” – Requisito dell’indipendenza – Obbligo di motivazione»

1.      Agenzie dell’Unione europea – Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) – Validazione dello status di microimpresa, piccola o media impresa dei partecipanti ai programmi di ricerca esistenti – Richiesta di revisione della decisione da parte del gruppo di esperti di validazione – Procedure di ricorso – Distinzione rispetto alle richieste di controllo della legittimità di un atto della REA

(Regolamento del Consiglio n. 58/2003, art. 22; decisione della Commissione 2012/838, allegato, punti 1.2.6 e 1.2.7)

(v. punti 30‑38)

2.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, 47 e 48)

(v. punti 46‑48, 63)

3.      Agenzie dell’Unione europea – Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) – Validazione dello status di microimpresa, piccola o media impresa dei partecipanti ai programmi di ricerca esistenti – Obbligo di rispetto dei diritti della difesa dei partecipanti – Portata

(Decisione della Commissione 2012/838, allegato, punti 1.2.6 e 1.2.7)

(v. punto 52)

4.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Nozione

(v. punto 68)

5.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Rassicurazioni precise fornite dall’amministrazione

(v. punto 69)

6.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Principio di buona amministrazione – Obbligo dell’istituzione competente di esaminare, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi pertinenti della fattispecie – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)

(v. punto 70)

7.      Agenzie dell’Unione europea – Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) – Validazione dello status di microimpresa, piccola o media impresa dei partecipanti ai programmi di ricerca esistenti – Revoca di una prima decisione negativa e sostituzione con una nuova decisione – Ammissibilità – Presupposti

(Decisione della Commissione 2012/838, allegato, punti 1.2.6 e 1.2.7)

(v. punto 72)

8.      Agenzie dell’Unione europea – Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) – Validazione dello status di microimpresa, piccola o media impresa dei partecipanti ai programmi di ricerca esistenti – 97060 / Determinazione delle dimensioni di un’impresa sulla base dei criteri della raccomandazione 2003/361 – Ammissibilità

(Decisione della Commissione 2012/838, allegato, punti 1.1.3.1, 1.2.6 e 1.2.7; raccomandazione della Commissione 2003/361, allegato, considerando 3 e art. 1)

(v. punti 92‑95)

9.      Agenzie dell’Unione europea – Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) – Validazione dello status di microimpresa, piccola o media impresa dei partecipanti ai programmi di ricerca esistenti – Determinazione delle dimensioni di un’impresa sulla base dei criteri della raccomandazione 2003/361 – Applicazione del criterio dell’indipendenza – Diniego di riconoscimento dello status di microimpresa, piccola o media impresa a un’entità che appartiene de facto a un grande gruppo economico – Ammissibilità

(Decisione della Commissione 2012/838, allegato, punti 1.1.3.1, 1.2.6 e 1.2.7; raccomandazione della Commissione 2003/361, allegato, considerando 9 e 12 e art. 1)

(v. punti 100‑103, 106, 107)

10.    Agenzie dell’Unione europea – Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) – Validazione dello status di microimpresa, piccola o media impresa dei partecipanti ai programmi di ricerca esistenti – Determinazione delle dimensioni di un’impresa sulla base dei criteri della raccomandazione 2003/361 – Nozione di impresa – Associazione di imprese che fornisce servizi ai propri membri a fronte dei contributi da questi versati – Inclusione

(Artt. 54 TFUE, 101 TFUE e 102 TFUE; raccomandazione della Commissione 2003/361, allegato, art. 1)

(v. punti 118, 119, 123‑128, 130)

11.    Agenzie dell’Unione europea – Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) – Validazione dello status di microimpresa, piccola o media impresa dei partecipanti ai programmi di ricerca esistenti – Determinazione delle dimensioni di un’impresa sulla base dei criteri della raccomandazione 2003/361 – Applicazione del criterio dell’indipendenza – Diniego di riconoscimento dello status di microimpresa, piccola o media impresa a un’entità che percepisce contributi dai suoi membri e dispone di risorse ampiamente sufficienti per i suoi bisogni – Ammissibilità – Soddisfacimento da parte dell’entità, considerata singolarmente, dei criteri relativi agli effettivi e alle soglie finanziarie previsti nella raccomandazione – Irrilevanza

(Raccomandazione della Commissione 2003/361, allegato, artt. 1 e 2)

(v. punti 140‑146, 148‑152)

12.    Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Motivazione contraddittoria – Presupposti – Effetti

(Art. 296 TFUE)

(v. punti 166‑168)

13.    Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti

(Art. 266 TFUE)

(v. punto 176)

14.    Procedimento giurisdizionale – Spese – Presa in considerazione delle esigenze di equità – Condanna della parte vittoriosa a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla ricorrente

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 134, § 1, e 135, §§ 1 e 2)

(v. punto 182)

Sintesi

Con sentenza del 22 maggio 2019, Ertico ‐ ITS Europe/Commissione (T‑604/15), il Tribunale ha respinto la domanda della ricorrente, la European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation ‐ Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico ‐ ITS Europe), volta a ottenere l’annullamento della decisione del 18 agosto 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata») del gruppo di esperti di validazione ai sensi dei punti 1.2.6 e 1.2.7 della decisione 2012/838, nella misura in cui detta decisione stabilisce che la ricorrente non può essere qualificata come microimpresa, piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361. Inoltre, alla luce delle specifiche circostanze del caso di specie, la Commissione è stata condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Ertico ‐ ITS Europe.

La ricorrente è una società cooperativa che fornisce una piattaforma multisettoriale agli attori, tanto privati quanto pubblici, del settore dei sistemi e dei servizi di trasporto intelligenti.

Dal 31 dicembre 2006 la ricorrente era considerata come una microimpresa, piccola o media impresa (in prosieguo: una «PMI») ai sensi della raccomandazione 2003/361. Tale status le ha consentito di beneficiare per più anni di ulteriori sovvenzioni da parte dell’Unione europea, in particolare nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013).

Nel dicembre 2013, nell’ambito di una revisione dello status di PMI dei partecipanti ai programmi di ricerca esistenti, l’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA), in qualità di servizio di validazione dello status di PMI dei partecipanti, ha chiesto alla ricorrente informazioni tali da giustificare che ad essa potesse continuare ad essere applicato lo status di PMI. A seguito di uno scambio di messaggi di posta elettronica, il 27 gennaio 2014 la REA ha deciso che la ricorrente non poteva essere considerata una PMI.

La ricorrente ha contestato detta decisione dinanzi al gruppo di esperti di validazione ai sensi dei punti 1.2.6 e 1.2.7 dell’allegato alla decisione 2012/838/UE. Detto ricorso veniva respinto con decisione del 15 aprile 2014 (in prosieguo: la «prima decisione negativa»). Detta decisione è stata poi revocata e il gruppo di esperti di validazione ha adottato la decisione impugnata.

Il Tribunale ha stabilito in primis che i punti 1.2.6 e 1.2.7 dell’allegato della decisione 2012/838 e l’articolo 22 del regolamento n. 58/2003 non riguardano un solo e unico procedimento di controllo. Nel caso di specie, quest’ultima disposizione non era applicabile. Pertanto, nel caso di specie il ricorso della ricorrente è stato proposto ai sensi dei punti 1.2.6 e 1.2.7 dell’allegato della decisione 2012/838.

Quanto al criterio dell’indipendenza nel quadro della raccomandazione 2003/361, il Tribunale ha concluso che il criterio applicato dal gruppo di esperti di validazione nella decisione impugnata non viola la raccomandazione 2003/361, posto che il summenzionato criterio deve essere interpretato alla luce dell’obiettivo di garantire che le misure destinate alle PMI avvantaggino veramente le imprese che subiscono lo svantaggio delle loro dimensioni e non quelle che appartengono a un grande gruppo e che, pertanto, hanno accesso ai mezzi e al sostegno di cui i loro concorrenti di dimensioni equivalenti non dispongono. Ciò considerato, per ammettere alla sovvenzione unicamente le imprese che effettivamente costituiscono PMI indipendenti, si deve esaminare la struttura delle PMI che formano un gruppo economico la cui potenza supera quella di una tale impresa e impedire che la definizione di PMI venga aggirata sulla base di ragioni puramente formali.

Dopo aver stabilito che la decisione impugnata era affetta da un errore di valutazione nella parte in cui è stato affermato che la ricorrente non era un’impresa ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361, in particolare in ragione del fatto che i contributi annui versati alla ricorrente dai suoi membri, non trattandosi questi ultimi di PMI, erano il corrispettivo dei servizi da essa forniti, il Tribunale ha tuttavia sottolineato che occorreva verificare se, tenuto conto degli elementi del caso di specie, il gruppo di esperti di validazione potesse affermare che la ricorrente non era indipendente. Esso giungeva alla conclusione che il gruppo di esperti di validazione non aveva erroneamente applicato la raccomandazione 2003/361 nel considerare che la ricorrente non faceva fronte agli svantaggi che le PMI subiscono abitualmente, in particolare in ragione del fatto che gli importi di detti contributi annui erano fissati in funzione delle sue spese, cosicché essa, pur essendo un’impresa, non poteva essere qualificata come PMI ai sensi di detta raccomandazione.

Inoltre, poiché non si ritiene che la ricorrente rispetti il requisito dell’indipendenza, essa non può sostenere di rispettare i criteri relativi agli effettivi e alle soglie finanziarie di cui all’articolo 2 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361. Pertanto, conformemente all’articolo 6 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361, detti criteri relativi agli effettivi e alle soglie finanziarie non possono essere accertati sulla base dei dati riguardanti solo la ricorrente, dal momento che quest’ultima non era un’impresa indipendente e i suoi membri erano imprese che non costituiscono PMI.

Infine, la Commissione è stata condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Ertico ‐ ITS Europe. Infatti, da una parte, l’interazione tra i procedimenti di ricorso disciplinati dai punti 1.2.6 e 1.2.7 dell’allegato della decisione 2012/838 e dall’articolo 22 del regolamento n. 58/2003 non risultava in modo chiaro dalle disposizioni della decisione 2012/838, come confermato dalla Commissione nel corso dell’udienza. Dall’altra, la descrizione del procedimento applicabile dinanzi al gruppo di esperti di validazione contenuta ai punti 1.2.6 e 1.2.7 dell’allegato alla decisione 2012/838 presentava notevoli lacune, segnatamente non erano indicati i termini procedurali, il che complicava ulteriormente la corretta comprensione delle norme applicabili. Di conseguenza, il Tribunale ha applicato l’articolo 135, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura.