Language of document : ECLI:EU:T:2019:831

Causa T607/15

Yieh United Steel Corp.

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 dicembre 2019

«Dumping – Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Cina e di Taiwan – Dazio antidumping definitivo – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 – Articolo 2, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 2016/1036] – Articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2016/1036] – Calcolo del valore normale – Calcolo del costo di produzione – Vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno del paese esportatore»

1.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Nozione di operazione commerciale normale

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2)

(v. punti 52-55, 58, 59, 79, 125)

2.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Ricorso al valore costruito – Calcolo dei costi di produzione sulla base dei documenti contabili – Deroga – Costi di produzione e spese di vendita del prodotto oggetto dell’indagine che non sono stati riportati adeguatamente in tali documenti – Onere della prova incombente alle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 5)

(v. punti 63-68)

3.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Obbligo della Commissione di verificare l’esattezza delle informazioni fornite dalle parti interessate – Limiti – Cooperazione volontaria delle parti interessate

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 6, § 8, e 18)

(v. punti 71-73, 77, 106-110)

4.      Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Considerazione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa in oggetto

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 2)

(v. punti 127-130)

5.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno del paese esportatore – Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 2)

(v. punti 131-133, 135)

Sintesi

Con la sua sentenza del 3 dicembre 2019, Yieh United Steel/Commissione (T‑607/15), il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento presentata dalla Yieh United Steel Corp. contro il regolamento di esecuzione 2015/1429 della Commissione, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan(1).

La causa in esame trae origine da un procedimento antidumping avviato dalla Commissione nel 2014 e nel 2015, che è sfociato nell’istituzione, con il regolamento impugnato, di un dazio antidumping del 6,8% sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. La ricorrente è una società con sede in Taiwan che opera nella fabbricazione e nella distribuzione dei prodotti oggetto di tale dazio antidumping.

La ricorrente ha adito il Tribunale per ottenere l’annullamento del regolamento di esecuzione 2015/1429, nella parte ad essa relativa, invocando, in particolare, una violazione dell’articolo 2 del regolamento antidumping di base(2). In forza del secondo paragrafo di tale disposizione, il «valore normale» dei prodotti oggetto del dazio antidumping è di norma determinato sulla base delle vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno del paese esportatore. Ai sensi del primo paragrafo di detto articolo, il valore normale del prodotto oggetto del dazio antidumping è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti.

In proposito, la ricorrente ha, in particolare, contestato il rifiuto della Commissione di detrarre il valore dei rottami riciclati dal costo di produzione del prodotto oggetto del dazio antidumping ai fini della determinazione del suo valore normale. Inoltre, la Commissione avrebbe erroneamente rifiutato di prendere in considerazione alcune delle sue vendite ad un cliente indipendente nel paese esportatore, che è anche distributore del prodotto in questione, che, ad avviso della ricorrente, costituivano vendite interne in quanto essa non le destinava all’esportazione o ne ignorava la destinazione finale. La Commissione aveva, per contro, rifiutato di prendere in considerazione dette vendite ai fini della determinazione del valore normale del prodotto di cui trattasi, tenendo conto del fatto che, secondo l’inchiesta, esistevano prove oggettive dell’effettiva destinazione all’esportazione di tali vendite, di cui alcune erano state inoltre oggetto di un sistema di sconti all’esportazione.

Il Tribunale ha considerato anzitutto che la Commissione aveva potuto respingere la domanda di detrazione del valore dei rottami riciclati dal costo di produzione del prodotto oggetto del dazio antidumping, non avendo potuto verificare con precisione se le spese di produzione e di vendita del prodotto di cui trattasi si riflettessero adeguatamente nei registri contabili della ricorrente.

Per quanto concerne la domanda di tener conto delle vendite dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo ad un cliente indipendente nel paese esportatore, il Tribunale ha anzitutto rilevato che, anche se sussistono divergenze tra le diverse versioni linguistiche dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, una buona parte di tali versioni linguistiche fa riferimento alla destinazione del prodotto in questione senza riferirsi all’intenzione del produttore circa detta destinazione al momento della vendita.

Il Tribunale, da un lato, ha sottolineato, poi, che l’articolo 2.1 dell’accordo antidumping GATT(3) utilizza, nelle sue tre lingue ufficiali, rispettivamente, l’espressione «destined for consumption» in inglese, «destiné à la consommation» in francese e «destinado al consumo» in spagnolo, e, dall’altro, ha ricordato che occorre interpretare le disposizioni del regolamento antidumping di base, per quanto possibile, alla luce delle corrispondenti disposizioni di detto accordo antidumping.

L’interpretazione secondo cui non è necessario ricercare un’«intenzione» o una «conoscenza specifica» del venditore riguardo alla destinazione finale del prodotto in esame è inoltre confermata dall’analisi che ha effettuato il Tribunale del contesto dell’articolo 2 del regolamento antidumping di base.

Tale interpretazione è anche avvalorata dalla finalità dell’inchiesta antidumping, che consiste nel ricercare elementi di prova oggettivi. In tale contesto, subordinare l’esclusione delle vendite di prodotti esportati dalla determinazione del valore normale alla prova dell’intenzione del venditore in merito alla destinazione finale del prodotto in questione equivarrebbe, secondo il Tribunale, a consentire di tener conto, ai fini della determinazione del valore normale, dei prezzi di prodotti esportati che possono falsare e compromettere la corretta determinazione di detto valore normale.

Il Tribunale, infine, ha precisato che detta interpretazione è inoltre compatibile con i principi di prevedibilità e di certezza del diritto, mentre l’applicazione di un criterio fondato sull’intenzione o sulla conoscenza specifica del venditore farebbe dipendere la presa in considerazione del prezzo di vendita dei prodotti esportati ai fini della determinazione del valore normale da un elemento soggettivo, la cui esistenza rischierebbe di rivelarsi, in pratica, aleatoria, o addirittura impossibile da stabilire.

Pertanto, il Tribunale ha concluso che la ricorrente non aveva dimostrato nel caso di specie che la Commissione fosse incorsa in un errore di diritto o in un errore manifesto di valutazione dei fatti, avendo rifiutato di prendere in considerazione le vendite della ricorrente al suo cliente indipendente ai fini della determinazione del valore normale del prodotto oggetto del procedimento antidumping.


1      Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU 2015, L 224, pag. 10).


2      Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51).


3      Articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) (GU 1994, L 336, pag. 103, che figura nell’allegato 1 A all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU 1994, L 336, pag. 3).