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Ricorso proposto il 17 luglio 2023 – Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-444/23)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare integralmente il regolamento (UE) 2023/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell’Unione in materia di clima 1 ;

in subordine, annullare parzialmente il regolamento 2023/851 per quanto riguarda le disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2035 in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi definiti all’articolo 1, punto 1, lettera b), di tale regolamento, qualora la Corte di giustizia dovesse ritenere che i motivi dedotti non giustificano l’annullamento di tale regolamento nella sua interezza;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

1) Motivo vertente sulla violazione dell’articolo 192, paragrafo 2, lettera c), TFUE

Secondo la Polonia, le istituzioni convenute hanno violato l’articolo 192, paragrafo 2, lettera c), TFUE, non avendo adottato la decisione impugnata sulla base della summenzionata disposizione del Trattato, che richiede l’unanimità in seno al Consiglio, sebbene la decisione impugnata abbia una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell’approvvigionamento energetico del medesimo.

2) Motivo vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, TUE, dell’articolo 9 TFUE e dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

La Polonia ritiene che adottando le disposizioni di cui all’articolo 1, punto 1, lettera b), del regolamento impugnato relative agli obiettivi in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, che comporteranno effetti sensibili sull’industria automobilistica e sui settori economici collegati nonché sulle società, il legislatore dell’Unione è venuto meno all’obbligo di promuovere il benessere dei popoli dell’Unione (articolo 3, paragrafo 1, TUE), all’obbligo di promuovere la giustizia sociale, all’obbligo di realizzare uno sviluppo economico sostenibile e di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri (articolo 3, paragrafo 3, TUE), all’obbligo di tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione e la lotta contro l’esclusione sociale (articolo 9 TFUE), nonché al divieto di qualsiasi forma di discriminazione basata sul patrimonio ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (articolo 21, paragrafo 1).

3) Motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, TUE), in combinato disposto con l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE

La Polonia è del parere che le disposizioni del regolamento impugnato non siano compatibili con il principio di proporzionalità, in quanto, in primo luogo, non sono idonee a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 191, paragrafo 2, TFUE e, in secondo luogo, gli inconvenienti che ne derivano, in particolare i costi, sono evidentemente sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti. Secondo la Polonia, i costi di adattamento delle economie e delle società dell’Unione alle norme più severe per la riduzione delle emissioni di CO2 del regolamento impugnato sono sensibilmente più elevati rispetto ai vantaggi che ne derivano. Per realizzare la transizione verso una mobilità senza emissioni, il regolamento impugnato impone un onere sproporzionato ai cittadini europei, in particolare ai meno abbienti, e al settore automobilistico europeo. Il regolamento impugnato comporta il rischio di effetti negativi gravi per l’industria automobilistica europea, di esclusione sociale, di esclusione dei più poveri dall’accesso ai mezzi di trasporto nonché di intensificazione delle differenze nel livello di vita tra i cittadini. Inoltre, il regolamento impugnato non tiene sufficientemente conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione, il che implica una violazione dell’articolo 192, paragrafo 2, TFUE.

4) Motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di procedere a un’analisi adeguata dell’incidenza del regolamento impugnato nonché sulla violazione dell’articolo 191, paragrafo 3, TFUE

Secondo la Polonia, le istituzioni convenute hanno violato l’obbligo di presentare una valutazione d’impatto sufficiente, poiché la valutazione dell’impatto della normativa che accompagna il progetto di regolamento presenta lacune importanti per quanto riguarda l’incidenza degli obblighi e degli obiettivi definiti nel regolamento sui diversi Stati membri. Inoltre, non sono stati presi in sufficiente considerazione i dati tecnico-scientifici disponibili, i vantaggi e i potenziali costi connessi a un’attività o alla sua interruzione, nonché lo sviluppo economico e sociale dell’Unione nel suo complesso e lo sviluppo equilibrato delle sue regioni, il che costituisce una violazione dell’articolo 191, paragrafo 3, TFUE.

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1     GU 2023, L 110, pag. 5.