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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 21 dicembre 2023 – Finanzamt Österreich / P GmbH

(Causa C-794/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Finanzamt Österreich

Resistente: P GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 1 , debba essere interpretato nel senso che un soggetto passivo, il quale abbia effettuato una prestazione e abbia indicato nella propria fattura un importo di imposta sul valore aggiunto (IVA) calcolato sulla base di un’aliquota errata, non è debitore, ai sensi di tale disposizione, della parte dell’IVA erroneamente fatturata qualora la prestazione indicata nella concreta fattura sia stata fornita ad un soggetto non passivo, anche laddove il suddetto soggetto passivo abbia fornito ulteriori prestazioni equivalenti ad altri soggetti passivi.

Se per «consumatore finale non legittimato alla detrazione dell’IVA pagata a monte» ai sensi della sentenza Finanzamt Österreich1 (…), debba intendersi unicamente un soggetto non passivo oppure anche un soggetto passivo che si avvale della prestazione concreta unicamente a fini privati (oppure ad altri fini che non legittimino alla detrazione dell’IVA) e non abbia pertanto diritto alla detrazione.

Sulla base di quali criteri debba essere stabilito, nel caso di una fattura semplificata ai sensi dell’articolo 238 della direttiva 2006/112/CE, quali siano le fatture in relazione alle quali (se del caso nell’ambito di una stima) il soggetto passivo non è debitore dell’IVA erroneamente fatturata, in quanto non sussiste alcun rischio di perdita di gettito fiscale.

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.

1 Sentenza dell‘8 dicembre 2022, C 378/21, ECLI:EU:C:2022:968.