Language of document : ECLI:EU:T:2013:403

Causa T‑24/11

Bank Refah Kargaran

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 settembre 2013

1.      Procedimento giurisdizionale – Decisione che sostituisce, in corso di causa, la decisione impugnata e medio tempore revocata – Ammissibilità di nuove conclusioni – Limiti – Atti ipotetici non ancora adottati

2.      Procedimento giurisdizionale – Atti che abrogano e sostituiscono, in corso di causa, gli atti impugnati – Domanda di adeguamento delle conclusioni dirette all’annullamento formulata in corso di causa – Ammissibilità

(Art. 263 TFUE)

3.      Diritto dell’Unione europea – Diritti fondamentali – Ambito di applicazione ratione personae – Persone giuridiche che costituiscono emanazioni di Stati terzi – Inclusione – Responsabilità dello Stato terzo per il rispetto dei diritti fondamentali sul suo territorio – Irrilevanza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

4.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare la motivazione all’interessato – Limiti – Sicurezza dell’Unione e degli Stati membri o condotta delle loro relazioni internazionali – Motivo unico che non specifica la nozione di subentro operato dal ricorrente con riferimento ad operazioni bancarie illecite – Inosservanza dell’obbligo di motivazione

(Art. 296, secondo comma, TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamenti del Consiglio n. 423/2007, art. 15, § 3, n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/2012, art. 46, § 3)

5.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Annullamento in due momenti diversi di due atti contenenti misure restrittive identiche – Rischio di danno grave alla certezza del diritto – Mantenimento degli effetti del primo di tali atti sino al momento in cui l’annullamento del secondo esplica i propri effetti

(Art. 264, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, primo comma, e 60, secondo comma; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, allegato II; regolamento del Consiglio n. 267/2012, allegato IX)

6.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di un regolamento e di una decisione concernenti l’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran – Effetto dell’annullamento del regolamento a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione o dal rigetto di essa – Applicazione di tale termine al momento in cui l’annullamento della decisione esplica i suoi effetti

(Artt. 264, secondo comma, TFUE e 280 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 56, primo comma, e 60, secondo comma; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, allegato II; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, allegato VIII, n. 1245/2011 e n. 267/2012, allegato IX)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 31, 32)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 47, 49)

3.      Né la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea né i Trattati prevedono disposizioni che escludano le persone giuridiche che costituiscono emanazioni degli Stati dal beneficio della tutela dei diritti fondamentali. Al riguardo, l’articolo 34 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo è una disposizione processuale che non è applicabile ai procedimenti dinanzi al giudice dell’Unione, mentre lo scopo di tale disposizione è quello di evitare che uno Stato parte della stessa Convenzione sia nel contempo ricorrente e convenuto dinanzi a detta Corte. Inoltre, il fatto che uno Stato sia garante del rispetto dei diritti fondamentali nel proprio territorio è irrilevante rispetto alla portata dei diritti di cui possono beneficiare persone giuridiche che sono emanazioni di tale Stato nel territorio degli Stati terzi. Infine, né il fatto che uno Stato detenga la maggior parte del capitale di una persona giuridica né il fatto che i servizi bancari prestati da quest’ultima siano necessari per il funzionamento dell’economia di uno Stato conferisce a tali attività la qualità di servizio pubblico né implica che detta persona giuridica partecipi all’esercizio dei pubblici poteri.

(v. punti 57, 59, 61, 65)

4.      Salvo che ragioni imperative riguardanti la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri o la condotta delle loro relazioni internazionali ostino alla comunicazione di taluni elementi, il Consiglio è tenuto a portare a conoscenza dell’entità interessata dalle misure restrittive le ragioni specifiche e concrete per le quali considera che esse dovevano essere adottate. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi.

In tali circostanze, un motivo unico che abbia giustificato l’iscrizione della parte ricorrente nell’elenco delle entità che concorrono alla proliferazione nucleare, che ha comportato il congelamento dei capitali e delle risorse economiche della stessa, motivo consistente nel sostenere che la parte ricorrente è subentrata, con riferimento ad operazioni bancarie, ad un’altra persona giuridica già iscritta su tali elenchi e altresì destinataria di siffatte misure restrittive, non è sufficientemente preciso, in quanto non specifica ciò che si deve intendere per subentrare, né in quali operazioni di detta banca la parte ricorrente sarebbe subentrata, né quali erano le terze parti che avrebbero beneficiato delle operazioni di cui trattasi.

(v. punti 72, 73, 77, 80)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 86, 89, 90)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 87, 88)