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Ricorso proposto il 17 gennaio 2011 - El Corte Inglés / UAMI - BA&SH (ba&sh)

(Causa T-23/11)

Lingua in cui è formulato il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA l (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. López Camba e J. Rivas Zurdo, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BA&SH SAS (Parigi, Francia)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 ottobre 2010, procedimento R 94/2010-2;

condannare alle spese del procedimento il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "ba&sh", per prodotti delle classi 3, 14, 18 e 25 - Domanda di registrazione di marchio comunitario n. 5679758

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo a colori "BASS10", registrato come marchio spagnolo con il n. 2211312, per prodotti della classe 3; marchio figurativo a colori "BASS10", registrato come marchio spagnolo con il n. 2140717, per prodotti della classe 18; marchio figurativo a colori "BASS10", registrato come marchio spagnolo con il n. 2140718, per prodotti della classe 25; marchio figurativo a colori "BASS10", registrato come marchio spagnolo con il n. 2223832, per prodotti della classe 14.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi gli artt. 42, n. 2 e 42, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente considerato che non era stato dimostrato l'uso effettivo per i prodotti interessati. La ricorrente ritiene inoltre che la decisione impugnata violi l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto i marchi di cui trattasi si somigliano generando confusione e i prodotti contrassegnati dal marchio controverso sono in parte identici e in parte simili a quelli protetti dalle registrazioni anteriori.

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