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Ricorso proposto il 17 gennaio 2011 - Germans Boada / UAMI (Forma di una macchina per il taglio della ceramica)

(Causa T-25/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Germans Boada, SA (Rubí, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 ottobre 2010, procedimento R 771/2010-1, in conformità all'art. 65, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario, a causa della violazione del principio di parità di trattamento e degli artt. 7, n. 1, lett. b), e 7, n. 3, dello stesso regolamento, accogliendo la domanda di registrazione del marchio tridimensionale n. 7.317.911;

in subordine, e solo per il caso in cui la prima domanda sia respinta, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 28 ottobre 2010, procedimento R 771/2010-1, per la violazione degli artt 75 e 76 del regolamento sul marchio comunitario;

condannare il convenuto alle spese del procedimento, in conformità dell'art. 87, n. 2, del regolamento sul marchio comunitario.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio tridimensionale che raffigura una macchina per il taglio della ceramica, per prodotti della classe 8.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 1, dal momento che il marchio richiesto sarebbe dotato di carattere distintivo, e dell'art. 7, n. 3, dello stesso regolamento, in quanto sarebbe stato dimostrato il carattere distintivo del marchio richiesto in seguito all'uso. Violazione del principio di eguaglianza e dell'art. 14 della Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal momento che l'UAMI avrebbe dovuto tener conto unicamente dei fatti e delle prove prodotte entro i termini dalle parti. Violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto l'UAMI non avrebbe tenuto conto di fatti e prove prodotti dalla ricorrente entro i termini e conformemente ai requisiti di forma.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 6 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).