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Ricorso proposto il 10 ottobre 2011 - Belgio / Commissione

(Causa T-538/11)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: sigg. C. Pochet en J. Halleux, assistito dal sig. L. Van den Hende, advocaat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, 27 luglio 2011, relativa all'aiuto di Stato a favore del finanziamento di indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini cui il Belgio ha dato esecuzione [aiuto di Stato C 44/08 (ex NN 45/04)];

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente adduce un motivo unico.

Primo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 107, n. 1, del TFUE.

Le misure adottate dal Belgio non contengono alcun vantaggio selettivo a favore degli allevatori, dei mattatoi e degli enti che si occupano della lavorazione, del trattamento, della vendita e dello smercio di prodotti provenienti da bovini che, in forza della vigente normativa, dovevano essere sottoposti ad un test BSE.

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