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Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 – Hultafors Group / UAMI – Società Italiana Calzature (Snickers)

(Causa T-537/11) 1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Snickers – Marchio nazionale denominativo anteriore KICKERS – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hultafors Group AB (Bollebygd, Svezia) (rappresentanti: A. Rasmussen e T. Swanstrøm, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Società Italiana Calzature SpA (Milano) (rappresentanti: G. Cantalupi, A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 9 agosto 2011 (procedimento R 2519/2010-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Società Italiana Calzature SpA e la Hultafors Group AB

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Hultafors Group AB è condannata alle spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Società Italiana Calzature SpA nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale e alle spese sostenute dalla Società Italiana Calzature SpA ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

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1     GU C 362 del 10.12.2011.