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Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015 –Belgio / Commissione

(Causa T-538/11)1

(«Aiuti di Stato – Sanità pubblica – Aiuti concessi a favore del finanziamento di test diagnostici relativi alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini – Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Atto lesivo – Ricevibilità – Nozione di vantaggio – Nozione di selettività»)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet e J.-C. Halleux, agenti, assistiti da L. Van den Hende, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente H. van Vliet e S. Thomas, successivamente H. van Vliet e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2011/678/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa all’aiuto di Stato a favore del finanziamento di indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini cui il Belgio ha dato esecuzione [aiuto di Stato C 44/08 (ex NN 45/04)] (GU L 274, pag. 36)

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

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1 GU C 347 del 26.11.2011.