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Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2015 – European Dynamics Luxembourg e altri / Commissione

(Causa T-536/11) 1

(«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi informatici di sviluppo e di manutenzione di software, di consulenza e di assistenza per vari tipi di applicazioni informatiche – Collocamento in graduatoria dell’offerta di un offerente nel sistema a cascata per diversi lotti e collocamento in graduatoria delle offerte di altri offerenti – Obbligo di motivazione – Criterio di aggiudicazione – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo); European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio); e Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis, M. Dermitzakis e N. Theologou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Delaude e V. Savov, successivamente S. Delaude, in qualità di agenti, assistiti da O. Graber-Soudry, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea del 22 luglio 2011 di collocare in graduatoria le ricorrenti, per le offerte dalle stesse presentate per la gara d’appalto AO 10340, relativa alla prestazione di servizi informatici di sviluppo e di manutenzione di software, di consulenza e assistenza per vari tipi di applicazioni informatiche (GU 2011/S 66-106099), al terzo posto nel sistema a cascata per il lotto n. 1, al terzo posto nel sistema a cascata per il lotto n. 4 e al secondo posto nel sistema a cascata per il lotto n. 3, nonché le decisioni di aggiudicare i suddetti appalti ad altri offerenti nei limiti in cui riguardano il loro collocamento in graduatoria e, dall’altro lato, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La European Dynamics Luxembourg SA, la European Dynamics Belgium SA e la Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sono condannate alle spese.

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1 GU C 355 del 3.12.2011.