Language of document : ECLI:EU:T:2015:188

Causa T‑538/11

Regno del Belgio

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Sanità pubblica – Aiuti concessi a favore del finanziamento di test diagnostici relativi alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini – Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Atto lesivo – Ricevibilità – Nozione di vantaggio – Nozione di selettività»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 marzo 2015

1.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione che qualifica come aiuto di Stato una misura notificata e la dichiara compatibile con il mercato interno – Inclusione

(Artt. 107, §§ 1 e 3, TFUE, 108 TFUE e 263 TFUE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Intervento dello Stato in settori che non hanno formato oggetto di armonizzazione nell’Unione europea – Inclusione

(Artt. 107 TFUE e 108 TFUE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Intervento dello Stato che allevia gli oneri solitamente gravanti sul bilancio di un’impresa – Oneri derivanti dal rispetto della normativa nazionale – Costo dei controlli obbligatori relativi alla produzione o alla commercializzazione dei prodotti – Inclusione – Oneri che si ricollegano all’esercizio da parte dello Stato delle sue prerogative di potere pubblico – Irrilevanza – Principio del «chi inquina paga» – Irrilevanza

(Art. 107, § 1, TFUE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Obiettivo di tutela della sanità pubblica – Irrilevanza rispetto alla qualificazione di una misura come aiuto

(Art. 107, § 1, TFUE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Differenziazione tra imprese che versano in una situazione di fatto e di diritto analoga – Misura che conferisce un vantaggio agli operatori di un solo settore ad esclusione di altri – Giustificazione che risulta dalla natura e dall’economia del sistema di spese di cui trattasi – Insussistenza

(Art. 107, § 1, TFUE)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Valutazione mediante confronto con altre imprese dello stesso Stato membro e non con imprese di altri Stati membri

(Art. 107, § 1, TFUE)

7.      Ricorso di annullamento – Oggetto – Decisione basata su diversi motivi, ciascuno sufficiente a fondare il suo dispositivo – Decisione in materia di aiuti di Stato – Mezzi relativi a un errore o altro vizio di legittimità che incidono soltanto su uno dei motivi – Motivo inoperante ai fini dell’annullamento della decisione

(Art. 263 TFUE)

8.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 47‑49, 53)

2.      In materia di aiuti di Stato, gli interventi degli Stati membri nei settori che non hanno formato oggetto di armonizzazione nell’Unione europea non sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa in materia di controllo degli aiuti di Stato. Infatti, ammettere il contrario equivarrebbe necessariamente a privare di effetto utile le disposizioni degli articoli 107 TFUE e 108 TFUE.

(v. punti 65, 67)

3.      In materia di aiuti di Stato, la nozione di oneri che gravano normalmente sul bilancio di un’impresa include, segnatamente, i costi supplementari che le imprese devono sopportare in ragione degli obblighi legali, regolamentari o contrattuali che si applicano a un’attività economica, quali i costi dei controlli obbligatori riguardanti la produzione o la commercializzazione dei prodotti.

Peraltro, la nozione di oneri che gravano normalmente sul bilancio di un’impresa non si limita ai costi derivanti dall’applicazione del principio «chi inquina paga». Il fatto che questo principio non sia applicabile nel presente procedimento, anche supponendolo accertato, non può quindi inficiare tale conclusione.

In ogni caso, il fatto che la normativa nazionale imponga oneri alle imprese, che si ricollegano quindi necessariamente all’esercizio da parte dello Stato membro interessato delle sue prerogative di potere pubblico, non osta a che detti oneri siano qualificati come oneri che gravano normalmente sul bilancio di un’impresa.

(v. punti 76, 77, 85, 96, 104, 105)

4.      L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non distingue gli interventi di cui trattasi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti. Pertanto, l’obiettivo di tutela della sanità pubblica perseguito dalla misura di cui trattasi, anche supponendolo corretto, non è sufficiente a escludere la qualificazione come aiuto di Stato stabilita con decisione della Commissione.

(v. punti 80, 81)

5.      In materia di aiuti di Stato, il carattere selettivo di una misura, consistente nell’introduzione di una differenziazione tra imprese in materia di oneri, da un lato è validamente accertato quando la Commissione rileva che gli operatori di un determinato settore beneficiano di un vantaggio del quale non godono le imprese di altri settori, ossia della gratuità dei controlli che devono obbligatoriamente effettuare prima dell’immissione in commercio o della commercializzazione dei loro prodotti, mentre le imprese di altri settori non hanno questa possibilità.

Dall’altro, il carattere selettivo di una misura si valuta rispetto alla totalità delle imprese, e non rispetto alle imprese beneficiarie di un medesimo vantaggio all’interno di uno stesso settore.

Infine, il fatto che i beneficiari dell’aiuto devono sopportare oneri che le imprese di altri settori non sono tenute a sostenere, anche supponendolo accertato, è insufficiente per dimostrare che la differenziazione tra imprese in materia di oneri è giustificata dalla natura e dall’economia del sistema di spese di cui trattasi.

(v. punti 103, 110, 111, 114‑116)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 124)

7.      Dal momento che, anche in mancanza di un’erronea considerazione riguardo al carattere selettivo di una misura di aiuti di Stato, gli altri motivi di una decisione giustificano la conclusione secondo cui la misura in questione è selettiva, l’errore in cui è incorsa la Commissione non può rimettere in discussione la legittimità della sua decisione.

(v. punto 126)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 131)