Language of document : ECLI:EU:T:2015:476

Causa T‑536/11

(pubblicazione per estratto)

European Dynamics Luxembourg SA e altri

contro

Commissione europea

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi informatici di sviluppo e di manutenzione di software, di consulenza e di assistenza per vari tipi di applicazioni informatiche – Collocamento in graduatoria dell’offerta di un offerente nel sistema a cascata per diversi lotti e collocamento in graduatoria delle offerte di altri offerenti – Obbligo di motivazione – Criterio di aggiudicazione – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 luglio 2015

1.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

2.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, in seguito a richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Valutazione alla luce degli elementi d’informazione a disposizione della ricorrente al momento della presentazione del ricorso

(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 2)

3.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo, per l’amministrazione aggiudicatrice, di comunicare il rapporto del comitato di valutazione e le offerte prescelte ad un offerente che ha presentato un’offerta collocata in graduatoria ad un posto inferiore rispetto a quello degli altri offerenti prescelti nel sistema a cascata – Insussistenza – Obbligo, per l’amministrazione aggiudicatrice, di fornire un’analisi comparativa minuziosa dell’offerta prescelta e di quella dell’offerente che ha presentato un’offerta collocata in graduatoria ad un posto inferiore rispetto a quello degli altri offerenti prescelti nel sistema a cascata – Insussistenza

(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3)

4.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Obbligo di rispettare il principio di trasparenza – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, 100, § 2)

5.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Procedura di ricorso contro le decisioni di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dell’amministrazione aggiudicatrice – Principio del contraddittorio – Conciliazione con la tutela dei segreti commerciali – Obbligo di garantire la riservatezza e il diritto al rispetto dei segreti commerciali in relazione alle informazioni contenute nei fascicoli comunicati dalle parti – Presupposti – Conciliazione di tale obbligo con le esigenze di tutela giuridica effettiva e con il rispetto dei diritti della difesa delle parti in causa al fine di garantire il diritto ad un equo processo

(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2)

6.      Ricorso di annullamento – Oggetto – Domanda di annullamento di una decisione strettamente legata ad una decisione precedente – Rigetto della domanda di annullamento della decisione precedente che comporta il rigetto della domanda di annullamento della decisione successiva

(Art. 263 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 33)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 36‑39, 41)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 40, 53, 56, 57)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 49)

5.      Nell’ambito di un ricorso proposto contro una decisione adottata da un’amministrazione aggiudicatrice relativa ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, il principio del contraddittorio non implica che le parti abbiano un diritto di accesso illimitato e assoluto a tutte le informazioni relative alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi. Al contrario, tale diritto di accesso dev’essere ponderato con il diritto di altri operatori economici alla tutela delle loro informazioni riservate e dei loro segreti commerciali. Il principio della tutela delle informazioni riservate e dei segreti commerciali deve essere attuato in modo da conciliarlo con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale e con il rispetto del diritto di difesa delle parti della controversia e, nel caso di un ricorso giurisdizionale, in modo da garantire che il procedimento, nel suo complesso, rispetti il diritto ad un equo processo.

(v. punto 50)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 378)