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Ricorso proposto il 5 settembre 2008 - Csepeli Áramtermelő / Commissione

(Causa T-370/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Csepeli Áramtermelő kft (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: avv.ti Á. Máttyus, K. Ferenczi, B. van de Walle de Ghelcke, T. Franchoo e D. Fessenko)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione in quanto definisce la ricorrente beneficiaria di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune ed ordina all'Ungheria di recuperare dalla stessa tale asserito aiuto di Stato, maggiorato degli interessi;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 4 giugno 2008, C(2008) 2223 def. (decisione C 41/2005 - Ungheria, costi di investimento non recuperabili), in quanto definisce la ricorrente beneficiaria di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune ed ordina all'Ungheria di recuperare dalla stessa tale asserito aiuto di Stato, maggiorato degli interessi.

La ricorrente ritiene che la Commissione non abbia dimostrato e debitamente motivato la sua conclusione secondo cui l'accordo per l'acquisto di energia elettrica siglato tra la ricorrente, proprietaria di una centrale elettrica in Ungheria successivamente rilevata dalla Atel AG, e la società elettrica nazionale ungherese, Magyar Villamos Művek Rt. (MVM), costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile. A sostegno delle sue allegazioni essa deduce i seguenti motivi di diritto.

Primo motivo: la Commissione avrebbe violato gli artt. 253 CE e 87, n. 1, CE in quanto l'affermazione secondo cui l'accordo per l'acquisto di energia elettrica dalla ricorrente ha procurato a quest'ultima un vantaggio economico sarebbe viziata da difetto di motivazione e da un errore manifesto di valutazione.

Secondo motivo: la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione concludendo che l'accordo per l'acquisto di energia elettrica dalla ricorrente falsi la concorrenza.

Terzo motivo: la Commissione avrebbe violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, dal momento che l'obbligo di recupero sarebbe ingiustificato nelle particolari circostanze di specie alla luce dei principi generali del diritto comunitario. La Commissione sarebbe altresì incorsa in un errore manifesto di valutazione quanto al metodo di calcolo delle somme da recuperare.

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