Language of document : ECLI:EU:T:2011:93





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 17 marzo 2011 – Jiménez Sarmiento / UAMI – Oxygène sport international (Q)

(causa T‑455/09)

«Marchio comunitario – Opposizione – Calcolo del termine per la presentazione della memoria che espone i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Regola 70 del regolamento (CE) n. 2868/95– Prassi anteriore dell’UAMI – Nozione di errore scusabile»

Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Termini – Calcolo dei termini (Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 70, nn. 2 e 4) (v. punti 29-31)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 4 settembre 2009 (procedimento R 312/2009‑4), che respinge, in quanto irricevibile, il ricorso del sig. Vicente J. Jiménez Sarmiento nel procedimento di opposizione tra quest’ultimo e i sigg. Michel Robin, D. Falzone e M. Monseur.

Dati della causa

Richiedenti il marchio comunitario:

Sigg. Michel Robin, Daniel Falzone e Maxime Monseur

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio figurativo costituito dalla lettera Q inclinata e scritta con tratto spesso nella parte inferiore, per prodotti delle classi 18, 25 e 28 – domanda di registrazione n. 4804266

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Vicente J. Jiménez Sarmiento

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio figurativo spagnolo che contiene l’elemento denominativo quadrata (n. 1770312), per prodotti della classe 25

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell’opposizione in quanto irricevibile

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso in quanto irricevibile


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Vicente J. Jiménez Sarmiento sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

3)

L’Oxygène sport international sopporterà le proprie spese.