Language of document : ECLI:EU:T:2011:306

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

28 giugno 2011

Causa T-454/09 P

Rinse van Arum

contro

Parlamento europeo

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2005 – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 10 settembre 2009, causa F‑139/07, van Arum/Parlamento (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑291 e II‑A‑1‑1571).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Rinse van Arum sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal Parlamento europeo nell’ambito del presente giudizio.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Irricevibilità

(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, n. 1)

2.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Attribuzione dei punti di merito

(Statuto dei funzionari, art. 45)

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

4.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Controllo da parte dell’autorità che ha il potere di nomina nell’ambito di un reclamo – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 90)

5.      Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 43, n. 1, e 44, n. 1, c)]

6.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

1.      Dall’art. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia e dall’art. 138, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale emerge in particolare che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non risponde a detto precetto il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il che esula dalla competenza del Tribunale.

(v. punti 26 e 27)

Riferimento: Tribunale 17 marzo 2010, causa T‑78/09 P, Parlamento/Collée (punti 20‑22)

2.      Conformemente all’art. 45 dello Statuto, ai sensi del quale la promozione avviene a scelta, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, la decisione di attribuzione dei punti di merito prevista dalle disposizioni generali di esecuzione non si basa su un esame isolato del rapporto informativo di ciascun funzionario, ma su un raffronto dei suoi meriti con quelli di altri funzionari. Pertanto, il fatto che il rapporto informativo definitivo di un funzionario gli sia più favorevole del rapporto come esso si presentava alla data della decisione di attribuzione dei punti di merito non implica necessariamente che egli debba ottenere punti di merito supplementari.

(v. punto 67)

Riferimento: Tribunale 17 marzo 2010, Parlamento/Collée, cit.( punto 61)

3.      Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi al Tribunale un motivo da essa non sollevato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica equivarrebbe a consentirle di sottoporre al Tribunale, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella su cui aveva dovuto pronunciarsi il Tribunale della funzione pubblica. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza del Tribunale è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita riguardo ai motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado.

(v. punto 79)

Riferimento: Corte 11 novembre 2004, cause riunite C‑186/02 P e C‑188/02 P, Ramondín e a./Commissione (Racc. pag. I‑10653, punto 60), e Corte 22 giugno 2006, causa C‑25/05 P, Storck/UAMI (Racc. pag. I‑5719, punto 61)

4.      I rapporti informativi esprimono l’opinione liberamente formulata dei valutatori e non la valutazione dell’autorità che ha il potere di nomina. Di conseguenza, nell’ambito di un reclamo presentato contro un rapporto informativo, l’autorità che ha il potere di nomina, così come il giudice quando è investito di un ricorso, non ha il diritto di sostituirsi ai valutatori né di operare un controllo esauriente e deve limitarsi ad esercitare un controllo ristretto.

(v. punto 109)

Riferimento: Corte 3 luglio 1980, cause riunite 6/79 e 97/79, Grassi/Consiglio (Racc. pag. II‑2141, punto 15); Tribunale 16 luglio 1992, causa T‑1/91, Della Pietra/Commissione (Racc. pag. II‑2145, punto 23); Tribunale 3 ottobre 2000, causa T‑187/98, Cubero Vermurie/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑885, punto 36), e Tribunale 13 luglio 2006, causa T‑165/04, Vounakis/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2155 e II‑A‑735, punto 28)

5.      Il corpo del ricorso deve contenere gli elementi essenziali dell’argomentazione del ricorrente, mentre gli allegati hanno una mera funzione probatoria.

(v. punto 133)

Riferimento: Tribunale 5 dicembre 2006, causa T‑416/03, Angelidis/Parlamento (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑317 e II‑A‑2‑1607, punti 92 e 93 e giurisprudenza ivi citata)

6.      Dato che, ai sensi dell’art. 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte, l’impugnazione dinanzi al Tribunale è limitata ai motivi di diritto, solo il Tribunale della funzione pubblica è competente ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti.

(v. punto 153)

Riferimento: Tribunale 19 marzo 2010, causa T‑338/07 P, Bianchi/ETF (punto 61 e giurisprudenza ivi citata)