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Ricorso presentato il 3 giugno 2021 - Commissione europea - Repubblica slovacca

(Causa-342/21)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti:

Ricorrente: Commissione europea (rappresentata da: M. Noll-Ehlers, R. Lindenthal, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca

Conclusioni

dichiarare che la Repubblica slovacca, superando in modo sistematico e costante i valori limite giornalieri di PM10 a partire dal 2005 nella zona SKBB01 regione di Banská Bystrica (ad eccezione del 2016) e nell’agglomerato SKKO0.1 Košice (ad eccezione del 2009, 2015 e 2016), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa e dell’allegato XI di quest’ultima.

dichiarare che la Repubblica slovacca, non avendo previsto nei propri piani per la qualità dell’aria misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile nella zona SKBB01 regione di Banská Bystrica, nell’agglomerato SKKO0.1 Košice e nella zona SKKO02 regione di Košice, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE in combinato disposto con l’allegato XV di quest’ultima;

condannare la Repubblica slovacca alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 2008/50/CE fissa un valore limite di PM10 per il valore di concentrazione giornaliera (50 μg/m³). Il valore della concentrazione giornaliera non può essere superato più di 35 volte per anno civile. La Repubblica slovacca ha violato in modo sistematico e costante l’articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2008/50 nella zona Banskobystrický kraj (regione di Banská Bystrica) e nell’agglomerato Košice, come emerge dalle relazioni annuali sulla qualità dell'aria presentate dalla Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 27 della direttiva.

Inoltre, l'articolo 23, paragrafo 1 della direttiva 2008/50/CE prevede che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite specificato nell’allegato XI. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. La Commissione sostiene che la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti di predisporre, in caso di superamento dei valori limite, piani per la qualità dell’aria, per quanto riguarda la zona - regione di Banská Bystrica e la zona - regione di Košice e l’agglomerato Košice, che stabilissero misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite fosse il più breve possibile. Tale violazione risulta, da un lato, dal fatto stesso che in tali due zone e nell’agglomerato la Repubblica slovacca, con il superamento dei valori limite giornalieri di PM10, ha violato in modo sistematico e costante l’articolo 13, paragrafo 1, della summenzionata direttiva; dall’altro lato, la violazione dell’articolo 23, paragrafo 1 della stessa direttiva, risulta anche dall’inadeguatezza dei piani per la qualità dell’aria, dalla carente strategia per la qualità dell’aria, dall’insufficienza dei provvedimenti ulteriori e dalle lacune della normativa slovacca.

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1 GU 2008, L 152, pag. 1.