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Communication au journal officiel

 

Ricorso del sig. Kurt Martin Mayer, della Tilly Forstbetriebe GesmbH, dei sigg. Anton Volpini de Maestri e Johannes Volpini de Maestri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 aprile 2004

(Causa T-137/04)

Lingua processuale: il tedesco

Il 13 aprile 2004 il sig. Kurt Martin Mayer, domiciliato ad Eisentratten (Austria), la Tilly Forstbetriebe GesmbH, con sede in Treibach (Austria), il sig. Anton Volpini de Maestri, domiciliato a Spittal/Drau (Austria) e il sig. Johannes Volpini de Maestri, domiciliato a Seeboden (Austria), rappresentati dall'avv. M. Schaffgotsch, hanno proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione della Commissione impugnata;

in subordine,

annullare la decisione per la parte in cui fa riferimento a tutti i territori austriaci di interesse comunitario (cod. AT dell'allegato I della decisione impugnata);

in subordine,

a) annullare l'inclusione del territorio AT 2102000 "Nockberge" nella decisione della Commissione impugnata e

b) annullare l'inclusione del territorio AT 2119000 "Gut Walterskirchen" nella decisione della Commissione impugnata,

in subordine,

annullare l'inclusione nella decisione della Commissione impugnata di determinati territori come siti d'importanza comunitaria per l'habitat delle specie con un grado di rappresentatività ed un punteggio totale B, C e D (in subordine C e D, e, ancora in subordine, solo C) conformemente alle schede degli Stati membri per

tutti i territori inclusi nella decisione impugnata (secondo l'allegato I), in subordine,

tutti i territori austriaci (cod. AT nell'allegato I), in subordine,

solo i territori AT 212000 "Nockberge" e AT 2119000 "Gut Walterskirchen";

in ogni caso condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti contestano la decisione della Commissione 22 dicembre 2003 recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina ai sensi della direttiva del Consiglio 92/43/CEE1. I ricorrenti conducono attività agricole e forestali, nonché altre attività complementari, sui propri terreni, i quali rientrano tra i "siti d'importanza comunitaria" (SIC) stabiliti nella decisione impugnata. I ricorrenti sostengono di essere destinatari di norme comunitarie a seguito di tale decisione. In tale modo si è limitato, oltrepassando la misura della responsabilità sociale, il diritto alla proprietà dei ricorrenti, da tutelare secondo la tradizione costituzionale della Comunità, in modo schematico e senza soppesare gli interessi in gioco, senza eccezioni e senza alcun appropriato risarcimento (o anche solo previdenza compensatoria), nel qual caso sussisterebbe un inadempimento ai sensi dell'art. 230, n. 2. CE, che implicherebbe l'annullamento della decisione impugnata.

I ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata è parimenti contraria alla direttiva stessa2 sulla quale essa si basa. Né sono correttamente riportati i necessari fondamenti per la valutazione dell'impegno finanziario necessario, né sarebbe garantita la coerenza della rete di zone protette imposta dalla direttiva.

Inoltre i ricorrenti affermano che la Commissione ha omesso, nella decisione impugnata, di circoscrivere esplicitamente la necessaria indicazione degli habitat elencati come "SIC" che sono effettivamente d'interesse comunitario. Infine essi sostengono che per i siti protetti, riguardanti i ricorrenti, sono stati presi in considerazione, ai fini della decisione, dati tecnici falsi. I territori sarebbero quindi erroneamente definiti SIC per determinati habitat delle specie e pertanto la decisione impugnata deve essere annullata.

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1 - GU del 21 gennaio 2004, L 14, pag. 21.

2 - Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).