Language of document : ECLI:EU:T:2005:419

Causa T-135/04

GfK AG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio denominativo comunitario Online Bus — Marchio anteriore figurativo contenente l’elemento verbale “BUS” nonché un’immagine costituita da tre triangoli intrecciati — Uso effettivo del marchio anteriore — Art. 15, n. 2, lett. a), e art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 15, n.  2, lett. a), e 43, nn. 2 e 3]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo Online Bus e marchio figurativo contenente l’elemento verbale «BUS»

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1.      In forza dell’applicazione del combinato disposto dell’art. 15, n. 2, lett. a), e dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, la prova dell’uso effettivo di un marchio anteriore, nazionale o comunitario, su cui si fonda un’opposizione proposta avverso una domanda di marchio comunitario, comprende anche la prova dell’uso del marchio anteriore in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo di tale marchio nella forma in cui esso è stato registrato.

Per quanto riguarda un marchio anteriore nazionale, le disposizioni del diritto nazionale dello Stato membro in cui questo è registrato non sono pertinenti per valutare tale uso.

(v. punti 30-31)

2.      Vi è per il pubblico tedesco un rischio di confusione tra il segno denominativo Online Bus, la cui registrazione come marchio comunitario è stata chiesta per «ricerche e analisi di mercato», appartenenti alla classe 35 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio figurativo comprendente l’elemento verbale «BUS», registrato anteriormente in Germania per, in particolare, i servizi di «consulenza di direzione aziendale», appartenenti alla stessa classe. A causa della grande somiglianza tra i servizi interessati e la forte somiglianza fonetica tra i marchi in conflitto, la sola differenza visiva tra tali marchi, generata dalla presenza dell’elemento figurativo nel marchio anteriore, non è tale da escludere l’esistenza di un rischio di confusione. Infatti, il consumatore di riferimento, di fronte ai marchi in questione, rileverà soprattutto l’elemento verbale «bus», presente nei due marchi e dominante a livello di pronuncia.

(v. punto 80)