Language of document : ECLI:EU:T:2006:171

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

22 giugno 2006 (*)

«Direttiva del Consiglio 92/43/CEE − Conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche − Decisione della Commissione 2004/69/CE – Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina – Ricorso d’annullamento – Irricevibilità»

Nel procedimento T‑137/04,

Kurt Martin Mayer, residente in Eisentratten (Austria),

Tilly Forstbetriebe GmbH, con sede in Treibach (Austria),

Anton Volpini de Maestri, residente in Spittal/Drau (Austria),

Johannes Volpini de Maestri, residente in Seeboden (Austria),

rappresentati dall’avv. M. Schaffgotsch,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e B. Schima, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica di Finlandia, rappresentata dalle sig.re T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda diretta all’annullamento della decisione della Commissione 22 dicembre 2003, 2004/69/CE, recante adozione, in attuazione della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (GU 2004, L 14, pag. 21),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalle sig.re I. Labucka e V. Trstenjak, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo e fattuale

1        Il 21 maggio 1992, il Consiglio ha adottato la direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva habitat»).

2        Ai sensi dell’art. 2, n. 1, oggetto della direttiva habitat è quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato CE.

3        All’art. 2, n. 2, si precisa che le misure adottate a norma della direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

4        Ai sensi del sesto ‘considerando’ della direttiva habitat, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenzario definito.

5        L’art. 3, n. 1, della direttiva habitat dispone che questa rete, denominata «Natura 2000», comprende delle zone speciali di conservazione, nonché zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1).

6        Ai sensi dell’art. 1, lett. e), della direttiva habitat, per zona speciale di conservazione si intende «un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato».

7        L’art. 4 della direttiva habitat prevede una procedura in tre fasi per la designazione delle zone speciali di conservazione. In base al n. 1 di tale disposizione, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II della direttiva habitat si riscontrano in detti siti. L’elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della direttiva stessa, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito.

8        Ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva habitat, sulla base di tali elenchi e dei criteri riportati nell’allegato III di quest’ultima, la Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria. L’elenco dei siti d’importanza comunitaria è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’art. 21 della direttiva habitat. In base all’art. 4, n. 3, tale elenco è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della direttiva habitat.

9        L’art. 4, n. 4, della stessa stabilisce che, quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al n. 2 della medesima disposizione, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

10      All’art. 4, n. 5, la direttiva precisa che, non appena un sito è iscritto nell’elenco dei siti d’importanza comunitaria stabilito dalla Commissione, esso è soggetto alle disposizioni dell’articolo 6, nn. 2-4, della direttiva habitat.

11      Ai sensi dell’art. 6 della direttiva habitat:

«1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».

12      La decisione della Commissione 22 dicembre 2003, 2004/69/CE, recante adozione, in applicazione della direttiva habitat, dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (GU 2004, L 14, pag. 21; in prosieguo: la «decisione impugnata»), è stata adottata sulla base dell’art. 4, n. 2, terzo comma, della suddetta direttiva. Tra i siti d’importanza comunitaria inclusi nell’elenco si trovano i seguenti:

−      AT 2102000 Nockberge (Kernzone), Kärnten;

−      AT 2119000 Gut Walterskirchen.

13      I ricorrenti sono coltivatori agricoli e forestali che svolgono sui propri fondi attività legate alla loro coltivazione e attività secondarie. In forza della decisione impugnata, queste proprietà sono state ricomprese nei siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina.

14      La seconda ricorrente è proprietaria di un fondo che corrisponde totalmente al sito d’importanza comunitaria indicato con il codice AT 2119000. Gli altri ricorrenti sono proprietari di beni che si trovano nel sito d’importanza comunitaria recante il codice AT 2102000.

 Procedimento

15      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 aprile 2004, i ricorrenti hanno presentato il ricorso in oggetto.

16      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2004, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. I ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tale eccezione in data 2 settembre 2004.

17      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 luglio 2004, la Repubblica di Finlandia ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della Commissione. Con ordinanza 20 settembre 2004, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento. La parte interveniente ha depositato una memoria circoscritta alla ricevibilità. I ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni il 30 dicembre 2004.

 Conclusioni delle parti

18      Nella sua eccezione di irricevibilità, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

19      Nella sua memoria di intervento, la Repubblica di Finlandia chiede che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso irricevibile.

20      Nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        in via principale:

–        respingere l’eccezione di irricevibilità;

–        annullare la decisione impugnata;

–        in subordine:

–        annullare la decisione impugnata per quel che riguarda i siti inseriti nell’allegato I e che si trovano in Austria;

–        oppure, annullare l’iscrizione dei siti inseriti nell’allegato I della decisione impugnata con i codici AT 2102000 Nockberge (Kernzone), Kärnten e AT 2119000 Gut Walterskirchen;

–        oppure, annullare l’inserimento nell’allegato I della decisione impugnata dei siti riconosciuti come siti d’importanza comunitaria per l’habitat e le specie aventi un grado di rappresentatività e un punteggio totale corrispondente alle categorie B, C e D, in subordine alle categorie C e D o, ancora in subordine, alla categoria D, del formulario standard di dati compilato dagli Stati membri, sia per tutti i territori inclusi nella decisione impugnata, sia per tutti i territori austriaci, sia per i territori inseriti con i codici AT 2102000 Nockberge (Kernzone), Kärnten et AT 2119000 Gut Walterskirchen;

–        inoltre, condannare la Commissione alle spese del procedimento.

 In diritto

21      Ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull’irricevibilità, senza impegnare la discussione nel merito, il procedimento sull’eccezione d’irricevibilità prosegue oralmente, salvo decisione contraria. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato sulla base dei documenti del fascicolo e decide che non vi è motivo di aprire la fase orale del procedimento.

 Argomenti delle parti

22      La Commissione sostiene in via principale che i ricorrenti non hanno interesse ad agire.

23      Essa ritiene che la decisione impugnata costituisca solo un provvedimento provvisorio, ai sensi della sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione (Racc. pag. 2639, punto 10). La decisione impugnata non sarebbe un atto impugnabile, in quanto la costituzione di un elenco di siti d’importanza comunitaria non porrebbe fine alla procedura diretta a costituire la rete Natura 2000.

24      La Commissione sottolinea che la decisione impugnata è priva di incidenza diretta sulla situazione giuridica dei ricorrenti. A suo giudizio, eventuali effetti giuridici sui ricorrenti si verificheranno solo quando le autorità nazionali adotteranno misure in applicazione della direttiva habitat e della decisione impugnata.

25      Di conseguenza, la Commissione ritiene che la decisione impugnata non abbia affatto inciso nella sfera giuridica dei ricorrenti. Pertanto, essendo privi di interesse ad agire, essi non avrebbero diritto di proporre un ricorso d’annullamento contro tale decisione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

26      In subordine, la Commissione afferma che i ricorrenti non sono direttamente e individualmente interessati.

27      Nel caso di specie, la misura controversa è stata adottata dalla Commissione sotto forma di decisione indirizzata agli Stati membri. La natura di un atto, però, non può essere ricercata nella sua forma esteriore, bensì nel suo contenuto normativo concreto. La decisione controversa completa il contesto normativo in cui si inserisce la rete Natura 2000, poiché precisa quali sono i siti che debbono essere designati come zone speciali di conservazione dagli Stati membri (art. 4, n. 4, della direttiva habitat), in modo che questi ultimi siano tenuti a stabilire le misure conservative necessarie per i siti in questione (art. 6, n. 1, della direttiva habitat).

28      La decisione impugnata farebbe quindi parte di un insieme di regole generali a carattere normativo. Tuttavia, la Commissione riconosce che, secondo una giurisprudenza costante, ciò peraltro non esclude che la decisione possa riguardare direttamente e individualmente alcuni operatori economici.

29      Quanto all’interesse diretto dei ricorrenti, la Commissione ritiene che la possibilità di individuare i siti che hanno un’importanza comunitaria e rientrano, a questo titolo, nell’ambito di applicazione dell’art. 6, nn. 2-4, della direttiva habitat, non pregiudica affatto la situazione giuridica dei ricorrenti. Gli obblighi derivanti da tale articolo, secondo il regime giuridico delle direttive, non possono essere imposti ai privati e possono discendere unicamente da misure adottate dagli Stati membri per trasporre la direttiva habitat.

30      Secondo la Commissione, l’art. 6, n. 2, della direttiva habitat lascia agli Stati membri un margine per valutare il momento in cui un’alterazione degli equilibri naturali può avere effetti significativi e per stabilire le misure opportune al fine di evitare degradi e perturbazioni. Essa precisa che, se uno Stato membro non utilizza il suo potere di valutazione, non è possibile sapere se la situazione giuridica dei ricorrenti ne è stata interessata. Essa conclude quindi che la decisione impugnata non produce effetti diretti sui ricorrenti.

31      Secondo la Commissione, le stesse riflessioni valgono riguardo all’applicazione dell’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat: solo nell’ambito di un piano o di un progetto concreto la condizione dell’esame della compatibilità con gli obiettivi di preservazione può produrre effetti giuridici. Poiché si tratta di una procedura di autorizzazione in cui occorre soppesare e prendere in considerazione diversi elementi, le autorità nazionali godono necessariamente di un margine di discrezionalità. Del resto, i requisiti di cui all’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat, ove soddisfatti, riguardano l’autore del piano o del progetto e non il proprietario del fondo. Tutti i ricorrenti però fanno valere le loro qualità di proprietari fondiari. L’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat non produce quindi effetti giuridici che riguardano direttamente la situazione dei ricorrenti.

32      Per quel che concerne l’interesse individuale, la Commissione ritiene che la decisione impugnata non definisca né i diritti né gli obblighi dei proprietari immobiliari, ma che stabilisca semplicemente un elenco dei siti ai quali in seguito verranno applicate altre disposizioni che non riguardano la proprietà immobiliare. L’obiettivo di tali disposizioni è di proteggere i siti dal degrado del loro stato di conservazione, a prescindere dal comportamento all’origine del degrado stesso.

33      Dato che la decisione impugnata non impone alcun obbligo ai proprietari fondiari, secondo la Commissione i ricorrenti non possono asserire che essa riguarda i loro interessi specifici o che ha procurato loro un danno eccezionale tale da contraddistinguerli rispetto ad ogni altro operatore economico. Anche ammettendo che la decisione possa imporre degli obblighi ai ricorrenti, ciò deriverebbe da una situazione oggettivamente determinata, ossia la situazione geografica dei siti ripresi nell’allegato.

34      I ricorrenti non sarebbero contraddistinti neppure a causa del fatto che la Commissione, in forza di disposizioni specifiche, è obbligata a tener conto delle conseguenze dell’atto che essa prevede di adottare in merito alla situazione dei ricorrenti. Secondo la Commissione, soltanto criteri esclusivamente scientifici relativi alla tutela della natura sono applicabili alla procedura che ha portato all’adozione della decisione impugnata. Inoltre, non esistevano disposizioni di diritto comunitario che imponessero alla Commissione, per l’adozione della decisione impugnata, di seguire una procedura nell’ambito della quale i ricorrenti avrebbero potuto far valere dei diritti, come quello di essere sentiti.

35      Alla luce di tutto quanto precede, la Commissione conclude chiedendo che il ricorso venga dichiarato irricevibile.

36      L’interveniente sostiene gli argomenti della Commissione e conclude anch’essa per l’irricevibilità del ricorso in esame.

37      Per quanto riguarda l’interesse diretto dei ricorrenti, essa aggiunge che la decisione impugnata lascia con evidenza agli Stati membri la possibilità di adottare o meno certe misure; gli effetti della decisione impugnata dipenderebbero dall’uso che le autorità nazionali faranno del loro potere di valutazione.

38      Quanto all’interesse individuale dei ricorrenti, l’interveniente ritiene che la decisione impugnata non impedisca loro di fare uso dei propri diritti esclusivi né li privi di alcuno di essi. Infatti, tale decisione non disciplina i diritti e gli obblighi dei ricorrenti, ma si limita a fissare l’elenco geograficamente limitato. I possibili problemi cui si allude nel ricorso non sono che conseguenze indirette della decisione impugnata.

39      Secondo l’interveniente, si deve inoltre osservare che la decisione impugnata non riguarda i ricorrenti in quanto titolari di diritti esclusivi. Anche supponendo che essa li riguardi, ciò potrebbe avvenire solo in quanto proprietari fondiari, allo stesso modo di tutti i proprietari dei terreni indicati nell’allegato.

40      L’interveniente sottolinea inoltre che, secondo la giurisprudenza della Corte, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti ai quali si applica una misura non implica affatto che tali soggetti vadano considerati toccati individualmente dalla detta misura, sempreché risulti evidente che la detta applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in questione (v. ordinanza del Tribunale 6 settembre 2004, causa T-213/02, SNF/Commissione, Racc. pag. II‑3047, punto 59, e la giurisprudenza ivi citata).

41      Secondo l’interveniente, sebbene la decisione impugnata permetta, all’occorrenza, di individuare i proprietari dei beni fondiari inclusi nei siti elencati nell’allegato alla stessa, è anche vero che tale decisione è applicata in virtù di una situazione obiettiva di fatto da essa definita, vale a dire il valore naturale dei siti.

42      I ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la decisione impugnata è un atto normativo della Commissione che però produce anche effetti per alcuni individui, dato che i destinatari sono non soltanto gli Stati membri, ma anche i ricorrenti.

43      Secondo i ricorrenti, non si può opporre loro la mancata trasposizione della direttiva habitat entro i termini. Essi ricordano che, secondo la giurisprudenza della Corte, un cittadino può invocare direttamente una direttiva contro lo Stato membro destinatario o le sue suddivisioni amministrative se la lettera di tale direttiva è sufficientemente precisa per poterne dedurre direttamente dei diritti, e se lo Stato membro interessato non ha rispettato il termine di trasposizione. Peraltro, un ritardo nell’applicazione di una direttiva da parte di uno Stato membro non può mettere un cittadino dell’Unione in grado di sottrarsi agli obiettivi della direttiva stessa o di farli fallire.

44      Quanto all’argomento della Commissione secondo il quale un sito, a seguito della sua notificazione da parte dello Stato membro interessato, beneficia della protezione prevista dall’art. 6, nn. 2-4, della direttiva habitat, i ricorrenti ritengono che, se questa fosse stata l’intenzione del legislatore, la disposizione contenuta nell’art. 4, n. 5, della direttiva habitat sarebbe stata superflua e si sarebbe stabilito che la notificazione comporta l’applicazione del regime di protezione.

45      Essi inoltre sostengono di essere direttamente e individualmente interessati dalla decisione impugnata.

46      Per quanto riguarda l’interesse diretto, i ricorrenti sostengono che, poiché la decisione impugnata non lascia agli Stati membri alcun margine di valutazione quanto alla messa in atto delle disposizioni normative della direttiva habitat nei confronti dei ricorrenti, il criterio secondo il quale questi ultimi sono direttamente interessati dalla decisione impugnata risulta soddisfatto. A loro avviso, la decisione impugnata, benché formalmente rivolta agli Stati membri, contiene per le zone di protezione speciale che vi figurano, in attuazione della direttiva habitat, non solo l’elenco diretto e definitivo dei siti inclusi, ma anche la definizione diretta e conclusiva degli obiettivi di conservazione. Gli Stati membri sono autorizzati unicamente ad adottare le misure, effettive o normative, rispettando il principio del divieto di degrado e l’obbligo di effettuare una valutazione appropriata dell’incidenza delle attività agricole e forestali dei ricorrenti. Queste misure, peraltro, comportano alcuni svantaggi giuridici ed economici di vasta portata per i ricorrenti.

47      I ricorrenti ritengono che l’analisi compiuta dalla Commissione dell’art. 6, nn. 2-4, della direttiva habitat non sia convincente. Da un lato, la Commissione trascurerebbe un elemento fondamentale, ossia il fatto che essa non risponde all’accusa attinente alla mancata constatazione esplicita dei motivi per cui i siti indicati avrebbero effettivamente un’importanza comunitaria e, dall’altro lato, la sua analisi relativa agli obblighi delle autorità nazionali e al loro potere di valutazione verterebbe unicamente su questioni secondarie.

48      A questo proposito, i ricorrenti ricordano che gli Stati membri non dispongono di alcun margine di valutazione quanto al divieto di degrado e di perturbazione dei siti d’importanza comunitaria stabiliti nell’ambito delle disposizioni di esecuzione della direttiva habitat. Gli obiettivi definiti dalla decisione impugnata non lascerebbero agli Stati membri neppure alcun margine di manovra, e di conseguenza i ricorrenti sarebbero direttamente interessati da tale decisione e dall’assenza di precisazioni, nel caso specifico, quanto all’opportunità di proteggere determinate specie ed habitat.

49      I ricorrenti contestano le osservazioni dell’interveniente. Gli Stati membri dovrebbero valutare i piani e i progetti che riguardano i siti classificati alla luce dell’art. 6, n. 3, della direttiva habitat, nonché degli obiettivi di protezione fissati dalla decisione impugnata. Difatti, l’obbligo di procedere a tale valutazione e i criteri della stessa deriverebbero dalla determinazione dell’obiettivo di tutela fissato dalla decisione impugnata, e uno Stato membro non potrebbe in alcun modo sottrarsi a detti obblighi in forza di un qualsiasi potere discrezionale autonomo. Lo stesso varrebbe per il divieto di degrado di cui all’art. 6, n. 2, della direttiva habitat.

50      Per quanto riguarda l’interesse individuale i ricorrenti sostengono, in sostanza, di essere individualmente interessati dalla decisione impugnata in virtù della loro qualità di proprietari dei beni immobili ai quali si riferisce la decisione della Commissione. Il fatto che un certo numero di altri proprietari di beni immobili siano riguardati, non cambierebbe questo stato di fatto. I proprietari si distinguerebbero dalla cerchia degli altri operatori economici interessati, per esempio dai non proprietari aventi dei piani o dei progetti per i terreni in esame, a causa del fatto che essi sono già attualmente, e non solo potenzialmente, in futuro, riguardati dalla decisione impugnata. Per di più, su di essi graverebbe non solo la minaccia di considerevoli svantaggi economici, ma anche di svantaggi giuridici immediati. Il fatto di non poter disporre dei propri beni fondiari, dato che i loro diritti sono compromessi dal regime di protezione entrato in vigore, sarebbe particolarmente determinante. Questo non avverrebbe per altri operatori economici, che avrebbero la possibilità di applicare i loro piani o progetti su altri beni immobili maggiormente idonei e non gravati da un regime di protezione restrittivo.

51      I ricorrenti contestano gli argomenti della Commissione relativi all’interesse individuale. Essi precisano di non far valere semplicemente il nudum ius della proprietà fondiaria, ma di riferirsi alla loro qualità di coltivatori del suolo. La decisione impugnata limiterebbe anche i diritti di godimento dei ricorrenti, in quanto essi non possono farne uso come in precedenza.

52      I ricorrenti non ritengono che gli obblighi ad essi imposti dalla decisione impugnata siano la conseguenza di una situazione obiettivamente determinata, come sostenuto dalla Commissione. Essi sottolineano che i loro terreni non sono soggetti per caso ad una norma esistente in forza della loro situazione geografica, ma che è stata emanata una norma che si applica ai terreni esistenti. Pertanto, essi si distinguerebbero non solo dalla cerchia di soggetti non interessati, ma anche da quella dei soggetti interessati, in quanto l’applicazione di tali disposizioni si baserebbe su criteri arbitrari.

53      Rispondendo alle osservazioni dell’interveniente, i ricorrenti ricordano che il problema non è quello di colpire una qualsiasi posizione sul mercato, ma di limitare gravemente dei diritti fondamentali. Questa limitazione deriverebbe dalla decisione impugnata che è assai concreta ed estremamente dettagliata. I ricorrenti sostengono di essere i destinatari concreti di una decisione errata, con cui la Commissione ha fissato alcuni obiettivi di protezione per i beni fondiari.

54      I ricorrenti ritengono di essere individuati, a causa del carattere arbitrario della decisione impugnata, rispetto a tutti gli altri proprietari fondiari interessati dalla decisione stessa, prendendo come gruppo di riferimento l’insieme dei proprietari fondiari ai cui terreni si applicano gli obiettivi di protezione fissati nella decisione impugnata.

55      Essi aggiungono che tale limitazione della proprietà fondiaria sarebbe stata decisa senza che i soggetti interessati godessero del diritto di essere sentiti, senza ponderare gli interessi coinvolti, senza indennizzo o senza neppure la possibilità di ottenere un indennizzo, e che per questi motivi sarebbe giusto non adottare nel caso di specie un’interpretazione restrittiva delle condizioni di ricevibilità.

 Giudizio del Tribunale

56      Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (…) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».

57      Poiché non si contesta che i ricorrenti non sono i destinatari della decisione impugnata, si deve esaminare se tale decisione li riguardi direttamente e individualmente.

58      Per quanto riguarda l’interesse diretto dei ricorrenti, va ricordato che il requisito dell’interesse diretto di un individuo esige, nel caso di specie, che la decisione impugnata produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenze della Corte 5 maggio 1998, causa C‑386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I‑2309, punto 43, e la giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale 27 giugno 2000, cause riunite T‑172/98 e da T‑175/98 a T‑177/98, Salamander e a./Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑2487, punto 52).

59      Questo significa che, nel caso in cui un atto comunitario è rivolto ad uno Stato membro da un’istituzione, se l’azione che lo Stato membro deve intraprendere in seguito all’atto ha un carattere automatico, o se comunque l’esito non è dubbio, allora l’atto riguarda direttamente qualsiasi persona interessata da tale azione. Se, al contrario, l’atto lascia allo Stato membro la possibilità di agire o di non agire, o non lo costringe ad agire in un senso determinato, sarà l’azione o l’inerzia dello Stato membro a riguardare direttamente la persona interessata e non l’atto in se stesso. In altri termini, il provvedimento di cui trattasi non deve dipendere, quanto ai suoi effetti, dall’esercizio di un potere discrezionale da parte di un terzo, a meno che sia manifesto che un siffatto potere deve necessariamente essere esercitato in un determinato modo (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 10 settembre 2002, causa T‑223/01, Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑3259, punto 46).

60      Secondo il Tribunale, non si può ritenere che la decisione impugnata, la quale designa, come siti d’importanza comunitaria, alcune zone del territorio austriaco in cui i ricorrenti possiedono dei terreni, produca di per sé degli effetti sulla situazione giuridica dei ricorrenti. La decisione impugnata non contiene alcuna disposizione in merito al regime di protezione dei siti d’importanza comunitaria, come misure di conservazione o procedure di autorizzazione. Essa non incide né sui diritti e sugli obblighi dei proprietari dei fondi, né sull’esercizio di tali diritti. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l’inclusione di tali siti nell’elenco dei siti d’importanza comunitaria non vincola affatto gli operatori economici né i privati.

61      L’art. 4, n. 4, della direttiva habitat precisa che, quando un sito è stato scelto come sito d’importanza comunitaria dalla Commissione, lo Stato membro interessato designa tale sito come «zona speciale di conservazione» entro un termine massimo di sei anni. A questo riguardo, l’art. 6, n. 1, della direttiva habitat dispone che gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie per le zone speciali di conservazione, al fine di rispondere alle esigenze ecologiche del tipo di habitat naturale e delle specie presenti nei siti.

62      L’art. 4, n. 5, della direttiva habitat stabilisce inoltre che, non appena un sito è iscritto nell’elenco dei siti d’importanza comunitaria, esso è soggetto alle disposizioni dell’art. 6, nn. 2-4.

63      Infatti, ai sensi dell’art. 6, n. 2, della direttiva habitat, gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva stessa.

64      Parimenti, ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva habitat, qualsiasi progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su di esso, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa. Al riguardo, l’art. 6, n. 4, della direttiva habitat precisa che, qualora tale progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.

65      Leggendo gli obblighi sopra citati, al cui adempimento gli Stati membri interessati sono tenuti dopo che i siti d’importanza comunitaria sono stati designati dalla decisione impugnata, va rilevato che nessuno di detti obblighi è direttamente applicabile ai ricorrenti. Difatti, tutti necessitano di un atto da parte dello Stato membro interessato che deve precisare in quale modo esso intende dare attuazione all’obbligo di cui trattasi, che si tratti di misure di conservazione necessarie (art. 6, n. 1, della direttiva habitat), di misure opportune per evitare il degrado del sito (art. 6, n. 2, della stessa) o dell’accordo che dev’essere dato dalle autorità nazionali competenti ad un progetto idoneo a incidere sul sito in maniera significativa (art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat).

66      Pertanto, dalla direttiva habitat, in base alla quale è stata adottata la decisione impugnata, emerge che essa vincola lo Stato membro quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la competenza riguardo alle misure di conservazione da adottare e alle procedure di autorizzazione da seguire. Questa conclusione non è invalidata dal fatto che il margine di valutazione così riconosciuto agli Stati membri dev’essere esercitato conformemente agli obiettivi della direttiva habitat.

67       Da quanto precede risulta che i ricorrenti non sono direttamente interessati dalla decisione impugnata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile, senza bisogno di valutare se i ricorrenti siano individualmente interessati dalla decisione in esame.

68      Tuttavia, non essendo legittimati a chiedere l’annullamento della decisione impugnata, i ricorrenti potranno contestare le misure adottate in attuazione dell’art. 6 della direttiva habitat che li riguardano e in tale ambito essi conservano la possibilità di eccepirne l’illegittimità dinanzi ai giudici nazionali, chiamati a decidere in osservanza dell’art. 234 CE (sentenza della Corte 17 novembre 1998, causa C‑70/97 P, Kruidvat/Commissione, Racc. pag. I‑7183, punti 48 e 49, e ordinanza del Tribunale 12 luglio 2000, causa T‑45/00, Conseil national des professions de l’automobile e a./Commissione, Racc. pag. II‑2927, punto 26).

 Sulle spese

69      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono risultati soccombenti, vanno condannati alle spese sostenute dalla Commissione, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

70      Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Nel caso di specie, la Repubblica di Finlandia va condannata a sopportare le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è irricevibile.

2)      I ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3)      La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 22 giugno 2006

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      R. García-Valdecasas


*Lingua processuale: il tedesco.