Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 giugno 2006 - Mayer e a. / Commissione
("Direttiva del Consiglio 92/43/CEE − Conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche − Decisione della Commissione 2004/69/CE - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina - Ricorso d'annullamento - Irricevibilità")
Lingua processuale:il tedesco
Parti
Ricorrenti: Kurt Martin Mayer (Eisentratten, Austria), Tilly Forstbetriebe GmbH (Treibach, Austria), Anton Volpini de Maestri (Spittal/Drau, Austria) e Johannes Volpini de Maestri (Seeboden, Austria) (rappresentante: avv. M. Schaffgotsch)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. M. van Beek e B. Schima, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica finlandese (rappresentanti: sig.re T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, agenti)
Oggetto della causa
Domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 22 dicembre 2003, 2004/69/CE, recante adozione, in attuazione della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (GU 2004, L 14, pag. 21)
Dispositivo dell'ordinanza
Il ricorso è irricevibile.
I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
La Repubblica finlandese sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 146 del 29.5.2004.