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Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 giugno 2006 - Mayer e a. / Commissione

(Procedimento T-137/04)1

("Direttiva del Consiglio 92/43/CEE − Conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche − Decisione della Commissione 2004/69/CE - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina - Ricorso d'annullamento - Irricevibilità")

Lingua processuale:il tedesco

Parti

Ricorrenti: Kurt Martin Mayer (Eisentratten, Austria), Tilly Forstbetriebe GmbH (Treibach, Austria), Anton Volpini de Maestri (Spittal/Drau, Austria) e Johannes Volpini de Maestri (Seeboden, Austria) (rappresentante: avv. M. Schaffgotsch)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. M. van Beek e B. Schima, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica finlandese (rappresentanti: sig.re T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, agenti)

Oggetto della causa

Domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 22 dicembre 2003, 2004/69/CE, recante adozione, in attuazione della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (GU 2004, L 14, pag. 21)

Dispositivo dell'ordinanza

Il ricorso è irricevibile.

I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

La Repubblica finlandese sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 146 del 29.5.2004.