Language of document : ECLI:EU:T:2009:441

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

17 novembre 2009 (*)

«Dumping – Importazione di fogli di polietilene tereftalato originari dell’India – Regolamento che chiude un riesame intermedio – Impegni di prezzi minimi all’importazione – Determinazione del prezzo all’esportazione – Applicazione di un metodo differente da quello utilizzato durante l’inchiesta iniziale – Scelta del fondamento giuridico – Art. 2, nn. 8 e 9, e art. 11, nn. 3 e 9, del regolamento (CE) n. 384/96»

Nella causa T‑143/06,

MTZ Polyfilms Ltd, con sede in Mumbai (India), rappresentata dall’avv. P. De Baere,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. J.‑P. Hix, in qualità di agente, assistito dall’avv. G. Berrisch,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. N. Khan e dalla sig.ra K. Talabér‑Ritz, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 27 febbraio 2006, n. 366, recante modifica del regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India (GU L 68, pag. 6),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona (relatore) e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 dicembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato in particolare dal regolamento (CE) del Consiglio 8 marzo 2004, n. 461 (GU L 77, pag. 12) (in prosieguo: il «regolamento di base»), dispone quanto segue:

«8. Il prezzo all’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione dal paese esportatore alla Comunità.

9. Quando non esiste un prezzo all’esportazione oppure quando il prezzo all’esportazione non è considerato attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, il prezzo all’esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa.

(…)».

2        L’art. 8, n. 9, del regolamento di base stabilisce quanto segue:

«9. In caso di violazione o di revoca di un impegno ad opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, l’accettazione dell’impegno è, previa consultazione, revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica automaticamente il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell’articolo 7 o il dazio definitivo istituito dal Consiglio a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, a condizione che l’esportatore interessato, salvo nei casi in cui abbia revocato lui stesso l’impegno, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni (…)».

3        L’art 11, nn. 3, 6, 9 e 10, del regolamento di base prevede quanto segue:

«3. Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di lasciare in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori comunitari, la quale contenga sufficienti elementi di prova dell’esigenza di tale riesame intermedio.

Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo.

Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, la Commissione può, tra l’altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell’articolo 3. A tale fine, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati.

(…)

6. La Commissione avvia i riesami a norma del presente articolo dopo aver sentito il comitato consultivo. Secondo l’esito del riesame, le misure sono abrogate o vengono lasciate in vigore a norma del paragrafo 2 oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma dei paragrafi 3 e 4 dall’istituzione comunitaria che le ha adottate. Qualora le misure siano soppresse nei confronti dei singoli esportatori, ma non nel paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere automaticamente soggetti ad una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese in oggetto a norma del presente articolo.

(…)

9. In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell’articolo 2, in particolare i paragrafi 11 e 12, e dell’articolo 17.

10. Nelle inchieste svolte a norma del presente articolo la Commissione esamina l’attendibilità dei prezzi all’esportazione in conformità dell’articolo 2. Tuttavia, se il prezzo all’esportazione è costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, non viene detratto l’importo dei dazi antidumping quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nella Comunità».

 Fatti

4        La ricorrente, MTZ Polyfilms Ltd, è una società di diritto indiano che produce ed esporta verso la Comunità europea e verso paesi terzi fogli di polietilene tereftalato (PET).

5        Il 13 agosto 2001 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 1676/2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India e della Repubblica di Corea (GU L 227, pag. 1). L’aliquota individuale di dazio antidumping applicabile alla ricorrente in base all’ottantesimo ‘considerando’ di detto regolamento era del 49%.

6        Con decisione 22 agosto 2001, 2001/645/CE, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di fogli di PET originarie dell’India e della Repubblica di Corea (GU L 227, pag. 56), la Commissione della Comunità europee ha accettato alcuni impegni, offerti dalla ricorrente e da altri quattro esportatori indiani, di esportare i fogli di PET verso la Comunità a prezzi minimi all’importazione (in prosieguo: i «PMI»). I PMI erano differenti per ogni esportatore. Alla luce di tali impegni, le importazioni nella Comunità di fogli di PET prodotti dalla ricorrente e dagli altri quattro esportatori indiani sono stati esentati dal dazio antidumping, ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 1676/2001.

7        Il 22 novembre 2003 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale, relativo alla forma delle misure applicabili ai cinque esportatori indiani soggetti ai PMI, del regolamento n. 1676/2001, ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento di base. Nell’ambito di tale riesame, la Commissione ha in particolare accertato che i vari tipi di modello venduti e la variabilità dei prezzi in taluni gruppi di prodotto (gamma dei valori del prodotto), nonché la tipologia delle vendite tra i vari gruppi di prodotto, erano mutate considerevolmente dall’accettazione degli impegni di PMI. Dato che i PMI erano stati fissati sulla base dei vari tipi di prodotti e dei rispettivi valori durante il periodo d’inchiesta iniziale, essa ha ritenuto che i mutamenti riscontrati avessero reso i PMI «specifici» e che gli impegni fossero divenuti «inadeguati» a contrastare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

8        A seguito di detto riesame il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) 27 febbraio 2006, n. 365, che modifica il regolamento (CE) n. 1676/2001 e chiude il riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di fogli di PET originari, tra l’altro, dell’India (GU L 68, pag. 1). Conformemente al venticinquesimo ‘considerando’ di tale regolamento, l’accettazione degli impegni di PMI offerti dalla ricorrente e da altri quattro esportatori indiani è stata revocata.

9        Il 4 gennaio 2005 la Commissione ha avviato un nuovo riesame intermedio parziale del regolamento n. 1676/2001, ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento di base. Tale riesame riguardava esclusivamente il dumping praticato dai cinque esportatori indiani soggetti a PMI e il livello del dazio antidumping residuo. Esso era diretto a valutare la necessità di mantenere, eliminare o modificare il livello delle misure in vigore.

10      All’esito di tale riesame, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) 27 febbraio 2006, n. 366, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di PET originarie, tra l’altro, dell’India (GU L 68, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). L’aliquota individuale di dazio antidumping applicata alla ricorrente nel regolamento impugnato era divenuta del 18%.

11      A sostegno dell’imposizione di tale dazio antidumping definitivo il Consiglio, in sostanza, evidenzia, nel ventisettesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, che, in sede di determinazione del prezzo all’esportazione, l’inchiesta di riesame mira a stabilire se si siano registrati mutamenti nei livelli di dumping e se tali mutamenti possano essere considerati di carattere duraturo. In tale contesto, la determinazione dei prezzi all’esportazione non può, a suo avviso, limitarsi a un esame del comportamento passato degli esportatori. Il Consiglio precisa che si deve determinare se i prezzi all’esportazione applicati verso la Comunità in passato costituiscano un’indicazione affidabile dell’evoluzione probabile dei prezzi all’esportazione in futuro. Esso afferma che, considerata l’accettazione degli impegni nel caso di specie, si è esaminato in particolare se la loro esistenza abbia inciso sui prezzi all’esportazione in passato, rendendoli quindi inattendibili per la determinazione delle future strategie di esportazione.

12      Dal ventottesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato emerge che l’attendibilità dei prezzi delle vendite effettuate verso la Comunità dagli esportatori indiani interessati, fra i quali rientra la ricorrente, è stata valutata sulla base di un confronto di detti prezzi con i PMI di cui agli impegni accettati. Si è quindi esaminato se la media ponderata dei prezzi praticati da ciascuno di questi esportatori fosse o meno considerevolmente superiore ai PMI. Nei casi in cui i prezzi all’esportazione erano ben superiori ai PMI, si è considerato che essi fossero fissati indipendentemente dai PMI e che risultassero pertanto attendibili. Al contrario, nei casi in cui i prezzi all’esportazione non erano sufficientemente superiori ai PMI, si è ritenuto che essi fossero influenzati dagli impegni e che non fossero sufficientemente attendibili per potere essere utilizzati ai fini del calcolo del dumping, conformemente all’art. 2, n. 8, del regolamento di base.

13      Al trentesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato si è in sostanza rilevato che i prezzi all’esportazione verso la Comunità di tre esportatori indiani, fra i quali la ricorrente, erano molto prossimi ai PMI, mentre i loro prezzi all’esportazione verso paesi terzi erano considerevolmente inferiori a quelli praticati verso la Comunità, il che, secondo il Consiglio, rende probabile che, in mancanza degli impegni, i prezzi all’esportazione verso la Comunità siano allineati ai prezzi all’esportazione praticati, per gli stessi tipi di prodotti, verso paesi terzi. Pertanto, secondo il Consiglio, i prezzi all’esportazione verso la Comunità praticati da questi esportatori non possono essere utilizzati per determinare prezzi all’esportazione attendibili nel senso inteso dall’art. 2, n. 8, del regolamento di base. Secondo il trentunesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, per tale motivo si è deciso di fissare i prezzi all’esportazione degli esportatori in parola sulla base dei prezzi praticati per le loro vendite verso paesi terzi.

14      Dal trentatreesimo e trentaquattresimo ‘considerando’ del regolamento impugnato emerge, sostanzialmente, che l’impiego dei prezzi all’esportazione praticati verso paesi terzi anziché di quelli praticati verso la Comunità non si fonda sull’applicazione dell’art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento di base, ma è giustificato dalla necessità di valutare, conformemente agli obiettivi del riesame intermedio ex art. 11, n. 3, del suddetto regolamento, le probabilità che i prezzi all’esportazione verso la Comunità siano mantenuti in futuro e, quindi, le probabilità di reiterazione del dumping.

15      Secondo il quarantottesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, il margine di dumping è stato calcolato, per ogni esportatore, in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, conformemente all’art. 2, n. 11, del regolamento di base. Da una lettura congiunta del quarantanovesimo e del cinquantaseiesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato si evince che la riduzione considerevole dei margini di dumping individuali giustifica una modifica del dazio antidumping residuo, il cui livello è stato fissato conformemente all’art. 11, n. 9, del regolamento di base. Nel caso della ricorrente, il cui prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai prezzi praticati verso paesi terzi a causa dell’inattendibilità dei suoi prezzi all’esportazione verso la Comunità, il margine di dumping è stato fissato all’aliquota del 26,7% (cinquantesimo e cinquantaquattresimo ‘considerando’ del regolamento impugnato).

16      Ai sensi dei ‘considerando’ cinquantunesimo-cinquantaseiesimo del regolamento impugnato, tale modifica del dazio antidumping residuo si fonda, in sostanza, sull’accertamento del carattere duraturo del mutamento delle circostanze relative al dumping rispetto alla situazione esistente all’epoca dell’inchiesta iniziale, conformemente all’art. 11, n. 3, del regolamento di base.

 Procedimento e conclusioni delle parti

17      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 maggio 2006 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

18      Con ordinanza 13 novembre 2006 il presidente della Quinta Sezione ha autorizzato la Commissione a intervenire in giudizio a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

19      Dopo essere stata inizialmente assegnata alla Quinta Sezione, la causa è stata attribuita alla Terza Sezione con decisione del presidente del Tribunale del 6 febbraio 2007. A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale è stata conseguentemente attribuita la presente causa. Poiché il giudice relatore, per via di un impedimento, non poteva partecipare ai lavori della sezione, il presidente del Tribunale, con decisione del 17 gennaio 2008, ha riattribuito la causa alla Terza Sezione.

20      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento il Consiglio è stato invitato a rispondere a quesiti scritti. Esso ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.

21      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza del 9 dicembre 2008.

22      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato;

–        condannare il Consiglio alle spese.

23      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sull’ambito del capo delle conclusioni di annullamento

24      In via preliminare, occorre rilevare che il regolamento impugnato istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di PET da diverse società.

25      La ricorrente chiede l’annullamento integrale del regolamento impugnato. Nell’esposizione dei propri motivi ed argomentazioni, tuttavia, essa si limita a contestare la legittimità della determinazione del proprio prezzo all’esportazione.

26      Deve ritenersi, a tale riguardo, che l’eventuale illegittimità di tale determinazione possa incidere sulla legittimità del regolamento impugnato solamente nella parte in cui questo impone un dazio antidumping alla ricorrente. Per contro, essa non inficerebbe la legittimità delle altre disposizioni del regolamento impugnato, vale a dire, segnatamente, dei dazi antidumping imposti alle altre società destinatarie.

27      Inoltre, dalla giurisprudenza si ricava che, quando un regolamento, che istituisce dazi antidumping impone dazi diversi ad una serie di società, una società è individualmente interessata soltanto dalle disposizioni che le impongono un particolare dazio antidumping e ne fissano l’importo, e non da quelle che impongono dazi antidumping ad altre società, cosicché il ricorso di questa società va accolto solo per la parte diretta all’annullamento del regolamento limitatamente alle disposizioni che la riguardano esclusivamente (v. sentenza della Corte 15 febbraio 2001, causa C‑239/99, Nachi Europe, Racc. pag. I‑1197, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata).

28      Conseguentemente, tenuto conto dei motivi e delle argomentazioni invocati dalla ricorrente a sostegno del proprio ricorso, occorre interpretare il capo delle conclusioni di annullamento nel senso che esso è diretto all’annullamento solamente parziale del regolamento impugnato, nella parte in cui impone un dazio antidumping definitivo alla ricorrente.

 Nel merito

29      La ricorrente, in sostanza, critica il metodo applicato dal Consiglio nel regolamento impugnato per determinare il prezzo all’esportazione. Essa fa valere tre motivi a contestazione di tale metodo, attinenti, in primo luogo, alla violazione dell’art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento di base; in secondo luogo, alla violazione dell’art. 2, nn. 1 e 3, e dell’art. 11 dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT) (GU L 336, pag. 103), contenuto nell’allegato 1 A all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU 1994, L 336, pag. 3), e, in terzo luogo, a una mancanza di fondamento giuridico e alla violazione del principio della certezza del diritto.

 Sulla mancanza di fondamento giuridico

30      All’interno del primo e del terzo motivo, la ricorrente deduce diverse argomentazioni diretti a dimostrare la mancanza di fondamento giuridico del metodo utilizzato nel regolamento impugnato per determinare il prezzo all’esportazione praticato dalla ricorrente. Il Tribunale ritiene opportuno procedere a un esame unitario di dette argomentazioni.

–       Argomenti delle parti

31      Con il terzo motivo, attinente alla mancanza di fondamento giuridico, la ricorrente afferma che, nel regolamento impugnato, il Consiglio non illustra il fondamento giuridico del metodo utilizzato per determinare il prezzo all’esportazione, limitandosi a precisare, al trentaquattresimo ‘considerando’, che tale metodo non è basato sull’art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento di base. Per il suddetto fine il Consiglio indicherebbe l’art. 11, n. 3, del regolamento in questione quale fondamento giuridico per la prima volta nel proprio controricorso. Tuttavia, dal momento che ogni riesame intermedio deve essere effettuato in forza dell’art. 11, n. 3, del regolamento di base, la citata disposizione non avrebbe alcuna incidenza sulla scelta del fondamento giuridico pertinente utilizzato per il calcolo del prezzo all’esportazione della ricorrente.

32      Nell’ambito del primo motivo, attinente alla violazione dell’art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento di base, la ricorrente deduce, anzitutto, che il calcolo del prezzo all’esportazione è disciplinato da tali disposizioni e che la loro applicabilità alle inchieste di riesame intermedio è espressamente prevista dall’art. 11, nn. 9 e 10, del regolamento di base, pur non esistendo un metodo di calcolo specifico nell’ambito di tali inchieste. La ricorrente sostiene, inoltre, che l’analisi della probabilità di reiterazione del dumping, svolta dalla Commissione durante un’inchiesta di riesame, non è pertinente e non dovrebbe incidere sul calcolo del margine di dumping. Infine, la ricorrente evidenzia che l’art. 11, n. 3, del regolamento di base non costituisce un fondamento giuridico valido per il calcolo del prezzo all’esportazione, poiché non riporta la minima indicazione che consenta di determinare il metodo di calcolo di un margine di dumping e, a maggior ragione, di un prezzo all’esportazione.

33      Il Consiglio afferma che, nel caso di specie, l’art. 11, n. 3, del regolamento di base costituisce il fondamento giuridico pertinente del metodo utilizzato per determinare il prezzo all’esportazione.

34      La scelta del suddetto metodo sarebbe stata dettata dalla necessità, espressa nell’art. 11, n. 3, del regolamento di base, di esaminare, nell’ambito di un’inchiesta di riesame intermedio, se le circostanze relative al dumping siano mutate in misura significativa. Le istituzioni avrebbero dunque respinto i prezzi all’esportazione verso la Comunità praticati dalla ricorrente con la motivazione che tali prezzi non riflettevano un cambiamento duraturo della politica dei prezzi della ricorrente, dal momento che essi costituivano una semplice conseguenza dei PMI. Tale conclusione si baserebbe sull’affermazione secondo cui i prezzi all’esportazione verso la Comunità della ricorrente erano in media superiori solamente del 7% ai PMI, mentre erano superiori del 12% ai suoi prezzi all’esportazione verso i paesi terzi. Non essendo calcolati indipendentemente dai PMI, i prezzi all’esportazione verso la Comunità praticati dalla ricorrente non sarebbero attendibili e non potrebbero essere utilizzati per determinare un prezzo all’esportazione. L’approccio «più logico» consisterebbe quindi nel calcolare i prezzi all’esportazione sulla base dei prezzi delle vendite effettuate dalla ricorrente nei paesi terzi.

35      Con riguardo all’argomento della ricorrente secondo cui l’applicabilità dell’art. 2 del regolamento di base alle inchieste di riesame sarebbe prevista dall’art. 11, nn. 9 e 10, di tale regolamento, nel proprio controricorso il Consiglio, da un lato, deduce che l’art. 11, n. 9, consente alle istituzioni di applicare, in sede di riesame, un metodo diverso da quello impiegato nell’inchiesta iniziale, qualora le circostanze siano cambiate. Occorre in proposito sottolineare che l’incidenza degli impegni di PMI, applicabili durante il periodo di inchiesta, sui prezzi praticati dalla ricorrente costituisce un cambiamento di circostanze ai sensi dell’art. 11, n. 9, del regolamento di base. D’altro lato, il Consiglio sostiene che l’art. 11, nn. 9 e 10, non fa venir meno la necessità per le istituzioni di stabilire se un mutamento relativo al dumping o al pregiudizio abbia carattere duraturo e se, pertanto, giustifichi una modifica delle misure.

36      Nelle proprie risposte ai quesiti scritti del Tribunale e nelle proprie osservazioni in sede di udienza, il Consiglio precisa di non volersi servire, a fini difensivi, dell’art. 11, n. 9, del regolamento di base come fondamento giuridico del metodo di calcolo del prezzo all’esportazione applicato nel caso di specie e che la deduzione, nel proprio controricorso, di un cambiamento di circostanze non deve essere interpretata dal Tribunale in tal senso, né come diretta a giustificare di per sé il fatto di essersi discostato dal metodo di calcolo del margine di dumping prescritto dall’art. 2 di detto regolamento.

37      Il Consiglio ritiene, infine, che la distinzione tra l’analisi della probabilità di reiterazione del dumping ed il calcolo di un margine di dumping, quale proposta dalla ricorrente, sia errata, considerato che l’obiettivo dell’inchiesta di riesame è quello di stabilire se i margini di dumping siano cambiati e se questi eventuali cambiamenti possano essere considerati duraturi, circostanza che giustificherebbe la revoca o la modifica delle misure antidumping esistenti.

–       Giudizio del Tribunale

38      In via preliminare, occorre ricordare che la ricorrente addebita alle istituzioni di non aver basato la loro valutazione dell’attendibilità dei prezzi all’esportazione verso la Comunità da essa praticati sui criteri di cui all’art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento di base. Il Consiglio, a sua volta, deduce in sostanza che il fatto di essersi discostato dal metodo previsto dall’art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento di base è stato dettato dalla necessità di verificare, ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento in parola, il carattere duraturo di ogni cambiamento, che determina la revoca o l’eventuale modifica delle misure in vigore nell’ambito di un riesame intermedio.

39      Occorre pertanto verificare se l’art. 11, n. 3, del regolamento di base rappresenti un fondamento giuridico sufficiente per discostarsi dai criteri che disciplinano la determinazione del prezzo all’esportazione previsti dall’art. 2, nn. 8 e 9, di tale regolamento.

40      A tale riguardo si deve rilevare che il regolamento impugnato è stato adottato a seguito di un riesame intermedio ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento di base, le cui disposizioni hanno lo scopo di definire le condizioni per l’avvio e gli obiettivi principali di un simile riesame. Così, ai sensi dell’art. 11, n. 3, secondo comma, «[u]n riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping». L’art. 11, n. 3, terzo comma, dispone che, nello svolgimento dell’inchiesta di riesame, «la Commissione può, tra l’altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa».

41      Nel caso di specie non si revoca in dubbio che il Consiglio potesse validamente invocare l’art. 11, n. 3, del regolamento di base per accertare la presenza di significativi mutamenti delle circostanze relative al dumping e che, una volta riscontrato il carattere duraturo di tali mutamenti, potesse legittimamente concludere che fosse necessario modificare il dazio antidumping residuo (cinquantaseiesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato). Per contro, l’art. 11, n. 3, di detto regolamento non contempla il potere del Consiglio di utilizzare, nell’ambito di un riesame intermedio, come ha fatto nel caso di specie, un metodo di determinazione del prezzo all’esportazione incompatibile con quanto disposto dall’art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento di base, facendo riferimento all’esigenza di una valutazione prospettica dei prezzi praticati dagli esportatori interessati.

42      Dall’art. 11, n. 9, del regolamento di base emerge che, come regola generale, nell’ambito di un riesame le istituzioni sono tenute ad applicare un metodo identico, anche per quanto riguarda il metodo di determinazione del prezzo all’esportazione ai sensi dell’art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento di base, a quello utilizzato nel corso dell’inchiesta iniziale conclusa con l’istituzione del dazio antidumping. Questa stessa disposizione prevede un’eccezione che consente alle istituzioni di applicare un metodo diverso da quello utilizzato in sede di inchiesta iniziale unicamente nel caso in cui le circostanze siano mutate, eccezione che deve tuttavia essere interpretata restrittivamente. Inoltre, dall’art. 11, n. 9, del regolamento di base si ricava che il metodo applicato deve tenere conto delle disposizioni degli artt. 2 e 17 del regolamento di base.

43      Quindi, nello svolgimento di un riesame intermedio, così come in sede di inchiesta iniziale, le istituzioni sono, in via di principio, tenute a determinare il prezzo all’esportazione in conformità ai criteri disposti dall’art. 2 del regolamento di base.

44      Orbene, nonostante il richiamo esplicito all’art. 11, n. 9, del regolamento di base operato dal quarantanovesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato e l’affermazione del Consiglio secondo cui, una volta soggette all’incidenza degli impegni di PMI, le circostanze che determinavano i prezzi all’esportazione della ricorrente sarebbero effettivamente mutate, esso ha chiaramente segnalato, nelle proprie risposte scritte ai quesiti scritti del Tribunale e nelle proprie osservazioni durante l’udienza, che non intendeva avvalersi dell’eccezione prevista dall’art. 11, n. 9, del suddetto regolamento. Al contrario, al fine di giustificare l’applicazione di un metodo di calcolo del prezzo all’esportazione che si discosta da quello utilizzato nell’ambito dell’inchiesta iniziale, nonché dai criteri stabiliti dall’art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento in esame, il Consiglio si è limitato a invocare la disposizione dell’art. 11, n. 3, di tale regolamento.

45      Orbene, si deve rilevare che l’art. 11, n. 3, del regolamento di base non pone alcuna espressa deroga alla disciplina dell’art. 11, n. 9, secondo la quale la determinazione del prezzo all’esportazione deve essere effettuata conformemente alle disposizioni dell’art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento di base.

46      Del resto, nel caso di specie, nulla autorizza ad affermare che gli obiettivi sottesi all’art. 11, n. 3, del regolamento di base, compresa l’eventuale necessità di effettuare un’analisi prospettica dei prezzi praticati dagli esportatori in questione, conferiscano alle istituzioni interessate un potere implicito di sostituire un metodo basato su una simile analisi al metodo delineato dall’art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento di base.

47      Dalla giurisprudenza emerge infatti che l’esistenza di un potere regolamentare implicito, che costituisce una deroga al principio di attribuzione sancito dall’art. 5, primo comma, CE, dev’essere valutata restrittivamente. Solo eccezionalmente tali poteri impliciti vengono riconosciuti dalla giurisprudenza e, perché ciò accada, essi devono essere necessari per garantire l’effetto utile delle disposizioni del Trattato o del regolamento di base di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza della Corte 9 luglio 1987, cause riunite 281/85, 283/85-285/05 e 287/05, Germania e a./Commissione, Racc. pag. 3203, punto 28, e sentenza del Tribunale 17 settembre 2007, causa T‑240/04, Francia/Commissione, Racc. pag. II‑4035, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).

48      Occorre al riguardo osservare che l’effetto utile dell’art. 11, n. 3, del regolamento di base è in larga misura garantito dal fatto che le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale, che comprende la facoltà di ricorrere a una valutazione prospettica della politica dei prezzi degli esportatori interessati, nell’ambito del loro esame sulla necessità di lasciare in vigore le misure esistenti.

49      Per contro, una volta che la valutazione di tale necessità è stata compiuta e che le istituzioni hanno deciso di modificare le misure esistenti, esse sono vincolate nella loro determinazione delle nuove misure dall’art. 11, n. 9, del regolamento di base, che attribuisce loro espressamente il potere e l’obbligo di applicare il metodo stabilito dall’art. 2 del medesimo regolamento.

50      Ne discende che, da un lato, in sede di determinazione del prezzo all’esportazione, l’asserita facoltà per le istituzioni di procedere ad analisi prospettiche non è necessaria per garantire l’effetto utile dell’art. 11, n. 3, del regolamento di base, anzi è addirittura esclusa dall’art. 11, n. 9, dello stesso regolamento, e che, dall’altro, l’asserito potere implicito derivante dalla prima di tali disposizioni non può prevalere sui poteri espliciti previsti dalla seconda delle medesime, letta in combinato disposto con l’art. 2 del suddetto regolamento.

51      Di conseguenza, l’art. 11, n. 3, del regolamento di base non può fungere da fondamento giuridico che consenta alle istituzioni di discostarsi, nella determinazione del prezzo all’esportazione, dall’applicazione del metodo previsto dall’art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento di base. Discostandosi da tale metodo e determinando il prezzo all’esportazione sulla scorta di criteri non previsti da dette disposizioni, il Consiglio ha pertanto adottato il regolamento impugnato sulla base di un fondamento giuridico errato.

52      Conseguentemente, occorre accogliere il primo e il terzo motivo nella parte attinente alla mancanza di fondamento giuridico e, pertanto, annullare il regolamento impugnato laddove riguarda la ricorrente, senza che sia necessario esaminare i motivi e le censure relativi alla violazione dell’art. 2, nn. 1 e 3, e dell’art. 11 dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994, nonché alla violazione del principio della certezza del diritto.

 Sulle spese

53      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, il Consiglio, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

54      Conformemente all’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Conseguentemente la Commissione, intervenuta a sostegno del Consiglio, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il regolamento (CE) del Consiglio 27 febbraio 2006, n. 366, recante modifica del regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India, è annullato, nella parte in cui impone un dazio antidumping alla MTZ Polyfilms Ltd.

2)      Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla MTZ Polyfilms. La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 novembre 2009.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.