Language of document : ECLI:EU:C:2022:295

ORDINANZA DELLA CORTE (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni)

7 aprile 2022 (*)

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione dell’impugnazione»

Nella causa C‑801/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 dicembre 2021,

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Hanf, V. Ruzek, D. Gaja e E. Markakis, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Indo European Foods Ltd, con sede a Harrow (Regno Unito),

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni),

composta da L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, I. Jarukaitis e D. Gratsias (relatore), giudici,

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale M. Szpunar,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 ottobre 2021, Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice) (T‑342/20; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:651), con la quale quest’ultimo, da una parte, ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 2 aprile 2020 (procedimento R 1079/2019‑4) (in prosieguo: la «decisione controversa»), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Indo European Foods Ltd e il sig. Hamid Ahmad Chakari e, dall’altra, ha respinto il ricorso della Indo European Foods quanto al resto.

 Sulla domanda di ammissione dell’impugnazione

2        In forza dell’articolo 58 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte.

3        Conformemente all’articolo 58 bis, terzo comma, di tale Statuto, l’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura della Corte, quando essa solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

4        Ai sensi dell’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nei casi di cui all’articolo 58 bis, primo comma, di detto Statuto, il ricorrente allega al proprio ricorso una domanda di ammissione dell’impugnazione in cui espone la questione importante che l’impugnazione solleva per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e che contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda.

5        Conformemente all’articolo 170 ter, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, la Corte statuisce sulla domanda di ammissione dell’impugnazione nel più breve termine possibile con ordinanza motivata.

 Argomenti del ricorrente

6        A sostegno della sua domanda di ammissione dell’impugnazione, l’EUIPO afferma che il motivo unico della sua impugnazione solleva questioni importanti per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione.

7        A tale riguardo, anzitutto, l’EUIPO ricorda il contenuto del suo motivo unico e dei quattro capi che lo compongono.

8        In primo luogo, l’EUIPO afferma che, con il suo motivo unico, esso sostiene che il Tribunale, ritenendo, al punto 28 della sentenza impugnata, che la causa sottoposta al suo esame non fosse divenuta priva di oggetto e che l’interesse ad agire della ricorrente in primo grado, la Indo European Foods, perdurasse, ha violato il requisito indispensabile e fondamentale di qualsiasi azione giurisdizionale, consistente nella persistenza dell’oggetto della controversia e dell’interesse ad agire fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il quale è riconosciuto da una giurisprudenza costante, enunciata in particolare al punto 42 della sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione (C‑362/05 P, EU:C:2007:322) e richiamata ai paragrafi da 63 a 68 delle conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commission (C‑560/18 P, EU:C:2019:1052).

9        In secondo luogo, l’EUIPO afferma che, con il primo capo del motivo unico, esso sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dedurre, ai punti da 19 a 21 e 23 della sentenza impugnata, che l’oggetto del ricorso persistesse, dal mero fatto che la fine del periodo di transizione stabilito dagli articoli 126 e 127 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7; in prosieguo: l’«accordo di recesso»), adottato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, non era in grado di incidere sulla legittimità della decisione controversa adottata precedentemente.

10      A questo proposito, l’EUIPO sostiene che il Tribunale, al punto 19 della sentenza impugnata, ha interpretato erroneamente il requisito relativo all’interesse ad agire e lo ha snaturato, in quanto ha rifiutato di esaminare se elementi emersi successivamente alla decisione controversa fossero in grado di privare il ricorso del suo oggetto e in quanto si è basato, a tale riguardo, esclusivamente sul fatto che tali elementi non potevano rimettere in discussione la legittimità di detta decisione. Effettuando una simile interpretazione, il Tribunale, da un lato, avrebbe confuso i requisiti procedurali e preliminari applicabili all’esame di qualsiasi ricorso, relativi alla permanenza tanto dell’oggetto di quest’ultimo quando dell’interesse ad agire di colui che lo ha proposto, con il controllo successivo di legittimità della decisione che viene contestata. Dall’altro, avrebbe privato l’interesse ad agire della sua funzione propria e indipendente dalla discussione sul merito del ricorso, consistente nel garantire la buona amministrazione dei procedimenti evitando che il giudice sia investito di questioni puramente ipotetiche.

11      In terzo luogo, l’EUIPO afferma che, con il secondo capo del motivo unico, esso contesta al Tribunale, basandosi segnatamente sulla sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 65), di non aver valutato in concreto la persistenza dell’interesse ad agire della Indo European Foods. Infatti, il Tribunale non avrebbe esaminato se il ricorso proposto dinanzi ad esso fosse in grado, in caso di annullamento della decisione controversa, di procurare un beneficio alla parte che lo aveva proposto.

12      Invero, secondo l’EUIPO, concentrandosi, ai punti da 17 a 20 della sentenza impugnata, sul fatto che, alla data di adozione della decisione controversa, il diritto anteriore protetto nel Regno Unito era invocabile a sostegno dell’opposizione proposta dalla Indo European Foods, il Tribunale lascia senza risposta la questione se la registrazione del marchio richiesto, la cui protezione territoriale non si estenderà mai al Regno Unito a causa del recesso di tale Stato dall’Unione e della fine del periodo di transizione, sia tuttora in grado di ledere gli interessi giuridici della Indo European Foods quali protetti dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

13      In quarto luogo, con il terzo capo del motivo unico, l’EUIPO sostiene che, a causa dei due errori di diritto menzionati rispettivamente nel primo e nel secondo capo di tale motivo, il Tribunale non ha tenuto conto delle particolari circostanze della causa, le quali avrebbero dovuto indurlo a considerare che la Indo European Foods non aveva assolto il proprio onere di dimostrare la persistenza del suo interesse ad agire dopo la fine del periodo di transizione. Orbene, secondo l’EUIPO, nulla indicava che tale interesse ad agire persistesse.

14      Infatti, da un lato, per quanto riguarda l’applicazione ratione temporis del sistema istituito dal regolamento 2017/1001, l’EUIPO sostiene che, poiché il marchio anteriore è venuto meno nel corso del procedimento di opposizione e non è più invocabile ai sensi di tale regolamento, non può più sorgere alcun conflitto tra detto marchio e una domanda di marchio dell’Unione europea. Di conseguenza, nel caso di specie, il Tribunale avrebbe dovuto valutare il «vantaggio specifico» che la Indo European Foods poteva trarre dall’annullamento della decisione controversa alla luce del fatto che il marchio dell’Unione europea richiesto sarebbe stato registrato solo dopo la fine del periodo di transizione, vale a dire in una data in cui i marchi in conflitto non avrebbero potuto svolgere contemporaneamente la loro funzione essenziale.

15      Dall’altro lato, per quanto riguarda l’applicazione ratione loci di detto sistema, l’EUIPO afferma che, alla luce del principio fondamentale della territorialità dei diritti di proprietà intellettuale, enunciato all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, non può sorgere alcun conflitto tra il marchio dell’Unione europea richiesto, dopo la sua registrazione, il quale non sarà protetto nel Regno Unito, e il marchio anteriore, che rimane protetto esclusivamente nel territorio di quest’ultimo.

16      In quinto luogo, l’EUIPO afferma che, con il quarto capo del motivo unico, esso contesta al Tribunale di avergli imposto, al punto 27 della sentenza impugnata, l’obbligo di non tenere conto degli effetti derivanti dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE nonché dagli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso. Infatti, per adempiere tale obbligo, l’EUIPO dovrebbe esaminare, o addirittura respingere, la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea di cui trattasi, in violazione dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, che costituiscono l’espressione del principio fondamentale di territorialità.

17      Inoltre, l’EUIPO sostiene che il proprio motivo unico solleva una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione, in quanto verte su norme che occupano un posto fondamentale nell’ordinamento giuridico dell’Unione, vale a dire, da un lato, il requisito orizzontale, che riveste un’«importanza di livello costituzionale» (conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, C‑100/17 P, EU:C:2018:214, paragrafo 42), della persistenza dell’interesse ad agire e, dall’altro, il principio di territorialità, il principio del carattere unitario del marchio dell’Unione europea e la natura specifica dei procedimenti di opposizione alla luce della nozione fondamentale della funzione essenziale del marchio, i quali costituiscono i pilastri stessi del diritto della proprietà intellettuale e del sistema del marchio dell’Unione europea, e ciò nel contesto generale della fine del periodo di transizione. A tale riguardo, esso presenta quattro argomenti.

18      In primo luogo, l’EUIPO sottolinea il carattere orizzontale del requisito della persistenza di un interesse ad agire. Orbene, il Tribunale, deducendo dal fatto che la fine del periodo di transizione previsto nell’accordo di recesso fosse intervenuta successivamente alla decisione controversa che il ricorso manteneva il proprio oggetto e che un simile fatto non era quindi idoneo ad incidere sulla legittimità di detta decisione, si sarebbe discostato dalla giurisprudenza costante della Corte relativa al carattere autonomo del requisito della permanenza dell’interesse ad agire e alla necessità di valutare tale requisito in concreto.

19      In secondo luogo, l’EUIPO sostiene che, tenuto conto, in particolare, del fatto che la sentenza impugnata è pubblicata e tradotta in tutte le lingue dell’Unione ed è oggetto di una sintesi riprodotta nel repertorio di giurisprudenza della Corte, l’interpretazione erronea, effettuata dal Tribunale, della portata del requisito relativo alla persistenza dell’interesse ad agire costituirà un precedente per le cause future, senza certezza sul punto se detto precedente si applicherà indipendentemente dalla materia in questione o soltanto nell’ambito del contenzioso del marchio dell’Unione europea.

20      L’EUIPO ritiene che l’effetto sospensivo dei ricorsi proposti dinanzi al Tribunale tenda a rafforzare la necessità di una valutazione in concreto della questione se il ricorso mantenga un oggetto, vale a dire della questione se il suo esito possa procurare un vantaggio specifico alle parti. Infatti, sarebbe difficile comprendere perché la logica sottesa al requisito della validità del diritto anteriore alla data in cui l’EUIPO adotta una decisione diventi irrilevante al fine di determinare se il ricorso dinanzi al Tribunale mantenga il suo oggetto, per il solo fatto che una decisione provvisoria è stata adottata dall’EUIPO.

21      In terzo luogo, l’EUIPO sottolinea che la questione dell’estinzione del diritto anteriore nel corso del procedimento ha dato luogo a decisioni contraddittorie del Tribunale per quanto riguarda l’applicazione del requisito della persistenza dell’interesse ad agire. Esso cita, a tale riguardo, le sentenze del 15 marzo 2012, Cadila Healthcare/UAMI – Novartis (ZYDUS) (T‑288/08, non pubblicata, EU:T:2012:124, punto 22), e dell’8 ottobre 2014, Fuchs/UAMI – Les Complices (Stella in un cerchio) (T‑342/12, EU:T:2014:858, punti da 26 a 29), nonché le ordinanze del 26 novembre 2012, MIP Metro/UAMI – Real Seguros (real,- BIO) (T‑549/11, non pubblicata, EU:T:2012:622, punto 23), e del 4 luglio 2013, Just Music Fernsehbetriebs/UAMI – France Télécom (Jukebox) (T‑589/10, non pubblicata, EU:T:2013:356, punto 36). Rileva inoltre che la Corte ha avuto modo di affrontare tale questione soltanto brevemente in un contesto particolare, vale a dire quello dell’ordinanza dell’8 maggio 2013, Cadila Healthcare/UAMI (C‑268/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:296), cosicché non se ne può trarre un principio generale secondo cui al giudice dell’Unione sarebbe precluso, ai fini della valutazione della persistenza di un interesse ad agire, tenere conto di fatti i cui effetti siano posteriori alla decisione impugnata dinanzi ad esso.

22      Secondo l’EUIPO, poiché il deposito di una domanda di decadenza o di nullità costituisce un mezzo di difesa frequente nell’ambito delle controversie in materia di proprietà intellettuale, gli orientamenti della Corte sono necessari per chiarire la questione degli effetti prodotti dall’estinzione del diritto anteriore nel corso del procedimento, che riveste un’importanza cruciale per gli utenti del sistema del marchio dell’Unione europea. L’interpretazione data dal giudice dell’Unione potrebbe incidere in modo significativo sul modo in cui il requisito della persistenza dell’interesse ad agire sarà applicato dai giudici nazionali nell’intera Unione, segnatamente per quanto riguarda le conseguenze da trarre dall’estinzione di un diritto anteriore nell’ambito di un procedimento giurisdizionale pendente.

23      In quarto luogo, l’EUIPO sostiene che la presente impugnazione solleva anche, alla luce del punto 27 della sentenza impugnata, una questione importante di natura procedurale, che non si limita al settore del diritto della proprietà intellettuale, vale a dire quella delle conseguenze da trarre dalla regola secondo cui l’autore dell’atto annullato deve fare riferimento alla data in cui lo ha adottato ai fini dell’adozione dell’atto sostitutivo. Infatti, si porrebbe la questione se tale regola possa essere estesa al punto di imporre all’EUIPO, in sede di rinvio della causa, di non tenere conto degli effetti dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE e degli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso, e di esaminare pertanto l’impedimento alla registrazione relativo di cui trattasi rispetto a un territorio nel quale il marchio richiesto non godrà, in ogni caso, di alcuna protezione, il che sarebbe in contrasto con l’economia e con lo scopo dell’articolo 8 del regolamento 2017/1001.

 Giudizio della Corte

24      In via preliminare, occorre rilevare che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dalla sua impugnazione sono importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanza del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

25      Inoltre, come risulta dall’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 170 bis, paragrafo 1, e l’articolo 170 ter, paragrafo 4, del regolamento di procedura, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve contenere tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di statuire sull’ammissione dell’impugnazione e di determinare, in caso di ammissione parziale di quest’ultima, i motivi o le parti dell’impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta. Infatti, considerato che il meccanismo di ammissione preliminare delle impugnazioni di cui all’articolo 58 bis di tale Statuto mira a limitare il controllo della Corte alle questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, soltanto i motivi che sollevano simili questioni formulati dal ricorrente devono essere esaminati dalla Corte nel contesto dell’impugnazione (ordinanza del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

26      Pertanto, una domanda di ammissione dell’impugnazione deve, in ogni caso, enunciare in maniera chiara e precisa i motivi sui quali l’impugnazione si fonda, individuare con la stessa precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo, precisare se tale questione è importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ed esporre in maniera specifica le ragioni per le quali detta questione è importante alla luce del criterio fatto valere. Per quanto concerne, in particolare, i motivi di impugnazione, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve precisare la disposizione del diritto dell’Unione o la giurisprudenza che sarebbe stata violata dalla sentenza o dall’ordinanza impugnata, esporre succintamente in cosa consista il presunto errore di diritto commesso dal Tribunale ed indicare in che misura tale errore abbia influito sull’esito della sentenza o dell’ordinanza impugnata. Se l’errore di diritto lamentato discende dalla violazione della giurisprudenza, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve illustrare, succintamente ma in maniera chiara e precisa, in primo luogo, in cosa consiste l’asserita contraddizione, individuando tanto i punti della sentenza o dell’ordinanza impugnata che il ricorrente pone in discussione quanto quelli della decisione della Corte o del Tribunale che sarebbero stati violati, e, in secondo luogo, le ragioni concrete per le quali una simile contraddizione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanza del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

27      Nel caso di specie, dal punto 19 della sentenza impugnata, citato dall’EUIPO, risulta che, secondo il Tribunale, il fatto di ritenere che l’oggetto della controversia venga meno quando sopravviene in corso di causa un evento in seguito al quale un marchio anteriore potrebbe perdere lo status di marchio non registrato o di altro segno utilizzato nella prassi commerciale la cui portata non è puramente locale, in particolare a seguito di un eventuale recesso dello Stato membro interessato dall’Unione, equivarrebbe a prendere in considerazione motivi emersi successivamente all’adozione della decisione controversa che non sono idonei ad incidere sulla sua fondatezza, dato che la legittimità di una simile decisione deve essere valutata, in linea di principio, collocandosi alla data di adozione di tale decisione.

28      Inoltre, il Tribunale ha considerato, al punto 27 della sentenza impugnata, parimenti citato dall’EUIPO, che, dopo l’annullamento della decisione della commissione di ricorso, il ricorso proposto dalla Indo European Foods dinanzi a tale commissione ridiveniva pendente, cosicché spettava a quest’ultima statuire nuovamente su detto ricorso, e ciò in funzione della situazione che si presentava alla data della sua proposizione. Inoltre, secondo il Tribunale, la giurisprudenza citata dall’EUIPO confermava che, in ogni caso, non si poteva esigere che il marchio su cui si fondava l’opposizione continuasse ad esistere dopo l’adozione della decisione della commissione di ricorso.

29      Pertanto, nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione e della scadenza del periodo di transizione nel corso del procedimento, il Tribunale, come ricorda l’EUIPO, ha dichiarato, al punto 28 della sentenza impugnata, che la controversia ad esso sottoposta non era divenuta priva di oggetto e che l’interesse ad agire della Indo European Foods permaneva.

30      Orbene, occorre rilevare, in primo luogo, che l’EUIPO descrive con precisione e chiarezza il suo motivo unico, precisando, anzitutto, che il Tribunale ha confuso il requisito procedurale dell’interesse ad agire con il controllo della legittimità nel merito della decisione controversa, poi, che esso non ha valutato in concreto la persistenza dell’interesse ad agire della Indo European Foods, tenuto conto del beneficio che l’annullamento della decisione controversa avrebbe potuto procurarle e, inoltre, ha rifiutato di considerare che quest’ultima non aveva assolto il suo onere di dimostrare la persistenza del suo interesse ad agire, mentre nulla indicava che quest’ultimo persistesse dopo il periodo di transizione e, infine, che esso ha dichiarato, in sostanza, che l’EUIPO non doveva tenere conto degli effetti derivanti dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE nonché dagli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso, violando in tal modo le disposizioni pertinenti del regolamento 2017/1001, in particolare il principio di territorialità del diritto della proprietà intellettuale.

31      In particolare, l’EUIPO ha esposto con precisione i punti della motivazione della sentenza impugnata che, a suo avviso, presentano contraddizioni con la giurisprudenza della Corte relativa alla persistenza dell’interesse ad agire, enunciata, in particolare, al punto 42 della sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione (C‑362/05 P, EU:C:2007:322), e al punto 65 della sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), ma anche con le disposizioni del regolamento 2017/1001 relative alla registrazione dei marchi, alla loro opponibilità e all’attuazione del principio di territorialità, nonché con l’articolo 50, paragrafo 3, TUE e con gli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso, individuando tanto i punti in questione della sentenza impugnata quanto le decisioni e le disposizioni asseritamente violate.

32      In secondo luogo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver ritenuto, al punto 28 della sentenza impugnata, che la causa non fosse divenuta priva di oggetto e che l’interesse ad agire della Indo European Foods permanesse. Pertanto, dalla domanda di ammissione dell’impugnazione risulta chiaramente che la presunta interpretazione erronea dei requisiti procedurali adottata dal Tribunale ha avuto un’incidenza sul dispositivo della sentenza impugnata. Infatti, ai sensi della giurisprudenza citata dall’EUIPO e richiamata al punto 8 della presente ordinanza, l’oggetto della controversia deve persistere, al pari dell’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire (sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

33      In terzo luogo, conformemente all’onere della prova gravante sull’autore di una domanda di ammissione di impugnazione, il ricorrente deve dimostrare che, indipendentemente dalle questioni di diritto dedotte nella sua impugnazione, quest’ultima solleva una o più questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, posto che la portata di tale criterio va al di là del contesto della sentenza impugnata e, in definitiva, di quello della sua impugnazione (ordinanza del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 27).

34      Tale dimostrazione consiste nel provare tanto l’esistenza quanto l’importanza di tali questioni, mediante elementi concreti e pertinenti al caso di specie e non semplicemente con argomenti di ordine generale (ordinanza del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, punto 28).

35      Orbene, nel caso di specie, l’EUIPO individua la questione sollevata con il suo motivo unico, che consiste, in sostanza, nel determinare la data e le circostanze da prendere in considerazione per valutare la persistenza dell’oggetto della controversia e dell’interesse ad agire allorché, da un lato, la controversia sottoposta al Tribunale riguarda una decisione adottata al termine di un procedimento di opposizione fondato su un diritto anteriore protetto unicamente nel Regno Unito e, dall’altro, il periodo di transizione si è concluso nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. Più in generale, tale questione riguarda, secondo l’EUIPO, l’incidenza dell’estinzione, nel corso del procedimento, del diritto anteriore di cui trattasi sulla sussistenza dell’oggetto della controversia e sull’interesse ad agire della Indo European Foods.

36      Inoltre, l’EUIPO espone le ragioni concrete per le quali una simile questione è importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione.

37      In particolare, l’EUIPO precisa che detta questione verte sul requisito procedurale fondamentale dell’interesse ad agire e su principi che costituiscono pilastri del diritto della proprietà intellettuale, vale a dire il principio di territorialità, il principio del carattere unitario del marchio dell’Unione europea e la nozione fondamentale della funzione essenziale del marchio, nel contesto della fine del periodo di transizione.

38      A questo proposito, anzitutto, esso sottolinea il carattere orizzontale del requisito della persistenza di un interesse ad agire e l’esistenza di una divergenza di interpretazione di tale requisito all’interno del Tribunale, ma anche fra il Tribunale e la Corte.

39      Poi, esso precisa che un chiarimento da parte della Corte è necessario tanto per gli utenti del sistema del marchio dell’Unione europea quanto per i giudici nazionali, segnatamente in considerazione del fatto che la questione sollevata riguarda non solo l’effetto dell’accordo di recesso sui procedimenti pendenti, ma anche tutte le situazioni, frequenti in materia di proprietà intellettuale, di estinzione di un diritto anteriore nel corso del procedimento giurisdizionale, in particolare, in caso di decadenza o di scadenza di un marchio. In particolare, per quanto riguarda la problematica dell’interesse ad agire in caso di estinzione di un diritto anteriore durante tale procedimento, l’EUIPO espone la giurisprudenza contraddittoria del Tribunale in materia. Inoltre, esso rileva che la Corte ha affrontato tale problematica soltanto in un contesto particolare, vale a dire quello che ha portato alla pronuncia dell’ordinanza dell’8 maggio 2013, Cadila Healthcare/UAMI (C‑268/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:296).

40      Infine, esso osserva che la questione della determinazione delle conseguenze da trarre dalla regola secondo cui l’autore dell’atto annullato deve fare riferimento alla data di tale atto per adottare l’atto sostitutivo, in particolare nel contesto dell’accordo di recesso e della fine del periodo di transizione, costituisce una questione importante di natura procedurale che non è limitata al diritto della proprietà intellettuale.

41      Pertanto, dalla domanda di ammissione risulta che la questione sollevata dalla presente impugnazione oltrepassa l’ambito della sentenza impugnata e, in definitiva, quello di detta impugnazione.

42      Tenuto conto degli elementi esposti dall’EUIPO, occorre rilevare che la domanda di ammissione dell’impugnazione presentata da quest’ultimo dimostra sufficientemente che l’impugnazione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione.

43      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre ammettere integralmente l’impugnazione.

 Sulle spese

44      Ai sensi dell’articolo 170 ter, paragrafo 4, del regolamento di procedura, qualora l’impugnazione sia ammessa, in tutto o in parte, in base ai criteri sanciti dall’articolo 58 bis, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il procedimento prosegue conformemente agli articoli da 171 a 190 bis di detto regolamento.

45      Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa.

46      Pertanto, poiché la domanda di ammissione dell’impugnazione è stata accolta, occorre riservare le spese.

Per questi motivi, la Corte (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) così provvede:

1)      L’impugnazione è ammessa.

2)      Le spese sono riservate.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.