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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 22 dicembre 2020 – SIA DOBELES HES / Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija

(Causa C-702/20)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti

Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione per adesione: SIA DOBELES HES

Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Altre parti nel procedimento: Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija

Questioni pregiudiziali

Se l’obbligo imposto all’operatore pubblico di acquistare energia elettrica ad un prezzo superiore al prezzo di mercato da produttori che utilizzano fonti di energia rinnovabili per produrre energia elettrica, mediante l’obbligo imposto al consumatore finale di pagare in proporzione al consumo effettuato, costituisca un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Se il concetto di «liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica» debba essere interpretato nel senso che la liberalizzazione si deve considerare già realizzata quando sono presenti determinati fattori di libero scambio, quali ad esempio i contratti conclusi da un operatore pubblico con fornitori di altri Stati membri. Se la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica possa considerarsi iniziata nel momento in cui la legislazione conferisce ad una parte degli utenti di energia elettrica (ad esempio, gli utenti di energia elettrica collegati al sistema di trasmissione o gli utenti non civili di energia elettrica collegati al sistema di distribuzione) il diritto di cambiare distributore di elettricità. Quale sia l’impatto dell’evoluzione della regolamentazione del mercato dell’energia elettrica in Lettonia sulla valutazione degli aiuti concessi ai produttori di energia elettrica ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ai fini della risposta alla prima questione), in particolare la situazione precedente al 2007.

Qualora dalla risposta alla prima e alla seconda questione risulti manifestamente che l’aiuto concesso ai produttori di energia elettrica non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, se il fatto che la ricorrente operi attualmente in un mercato dell’energia elettrica liberalizzato e che il pagamento di un risarcimento le conferisca attualmente un vantaggio rispetto ad altri operatori presenti sul mercato in questione implichi che il risarcimento del danno debba considerarsi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Qualora dalla risposta alla prima e alla seconda questione risulti manifestamente che l’aiuto concesso ai produttori di energia elettrica costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, se, nell’ambito del controllo sugli aiuti di Stato previsto da tale disposizione, si debba ritenere che la domanda della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’adempimento parziale del diritto di ricevere un pagamento più elevato per l’energia elettrica prodotta costituisca una nuova richiesta di aiuto di Stato oppure una richiesta di pagamento di quella parte di aiuto di Stato non ricevuta precedentemente.

Nel caso in cui la quarta questione pregiudiziale venga risolta nel senso che la richiesta di risarcimento debba essere valutata, nel contesto delle circostanze antecedenti, come una richiesta di pagamento della porzione di aiuto di Stato non ricevuta in precedenza, se si evinca dall’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che, ad oggi, per pronunciarsi sul pagamento di tale aiuto di Stato occorre analizzare la situazione attuale del mercato e tener conto della normativa vigente (comprese le restrizioni attualmente esistenti per evitare le sovracompensazioni).

Se, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sia rilevante il fatto che le centrali eoliche, a differenza delle centrali idroelettriche, abbiano beneficiato in passato di un aiuto integrale.

Se, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sia rilevante il fatto che solo una parte delle centrali idroelettriche che hanno ricevuto aiuti parziali riceva attualmente un risarcimento.

Se l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» 1 , debbano essere interpretati nel senso che, poiché l’importo dell’aiuto controverso nella fattispecie non supera la soglia degli aiuti «de minimis», occorre ritenere che l’aiuto in questione soddisfi i criteri stabiliti per gli aiuti «de minimis». Se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di specie, tenuto conto dei criteri per evitare la sovracompensazione indicati nella decisione della Commissione SA.43140, il fatto di considerare il pagamento del risarcimento per il danno subito come un aiuto «de minimis» possa dar luogo ad un cumulo inammissibile.

Qualora nella presente causa si ritenga che sia stato concesso/corrisposto un aiuto di Stato, se l’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 2 , debba essere interpretato nel senso che circostanze come quelle del caso di specie costituiscono un nuovo aiuto di Stato e non un aiuto di Stato esistente.

In caso di risposta affermativa alla nona questione pregiudiziale, se, ai fini della valutazione della compatibilità della situazione della ricorrente con gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto iv), del regolamento 2015/1589, occorra prendere in considerazione unicamente la data in cui è avvenuto il pagamento effettivo dell’aiuto come inizio della decorrenza della prescrizione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589.

Nel caso in cui si ritenga che sia stato concesso/corrisposto un aiuto di Stato, se l’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nonché l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3 del regolamento 2015/1589 debbano essere interpretati nel senso che un procedimento di notifica di un aiuto di Stato come quello di cui trattasi nella presente causa si ritenga idoneo laddove il giudice nazionale accolga la domanda di risarcimento del danno subito a condizione che sia stata ricevuta una decisione della Commissione di approvazione dell’aiuto e ordini al Ministero dell’Economia di trasmettere alla Commissione, entro due mesi dalla pronuncia della sentenza, la corrispondente comunicazione di aiuto all’attività commerciale.

Se, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sia rilevante il fatto che il risarcimento del danno subito sia richiesto a un ente pubblico (Commissione per la regolamentazione dei servizi pubblici) che, storicamente, non ha mai dovuto sostenere tali costi, nonché il fatto che il bilancio di tale ente sia costituito dai diritti statali versati dai prestatori di servizi pubblici appartenenti ai settori regolamentati, diritti che dovrebbero essere destinati esclusivamente all’attività di regolamentazione.

Se un regime di risarcimento come quello controverso nella presente causa sia compatibile con i principi contenuti nel diritto dell’Unione e applicabili ai settori regolamentati, in particolare nell’articolo 12 e nel considerando 30 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) 3 , come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 4 .

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1 GU 2013, L 352, pag. 1.

2 GU 2015, L 248, pag. 9.

3 GU 2002, L 108, pag. 21.

4 Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU 2009, L 337, pag. 37).