Language of document : ECLI:EU:T:2019:237

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

10 aprile 2019 (*)

«Aiuti di Stato – Settore postale – Finanziamento dei sovracosti salariali e sociali per quanto riguarda una parte del personale della Deutsche Post attraverso sovvenzioni e ricavi provenienti dalla remunerazione dei servizi a tariffa regolamentata – Decisione di estendere il procedimento di indagine formale – Decisione che constata l’esistenza di aiuti nuovi al termine della fase di esame preliminare – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Interesse ad agire – Ricevibilità – Conseguenze dell’annullamento della decisione finale – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑388/11,

Deutsche Post AG, con sede in Bonn (Germania), rappresentata da J. Sedemund, T. Lübbig e M. Klasse, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentanta da D. Grespan, T. Maxian Rusche e R. Sauer, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta dalla

UPS Europe SPRL/BVBA, già UPS Europe NV/SA, con sede in Bruxelles (Belgio),

e

United Parcel Service Deutschland Sàrl & Co. OHG, già UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, con sede in Neuss (Germania),

rappresentate inizialmente da T. Ottervanger e E. Henny, successivamente da T. Ottervanger e infine da R. Wojtek, avvocati,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione C(2011) 3081 definitivo, del 10 maggio 2011, di estendere il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, per quanto riguarda l’aiuto di Stato C 36/07 (ex NN 25/07) concesso dalla Repubblica federale di Germania in favore della Deutsche Post, della quale è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2011, C 263, pag. 4),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

composto da I. Pelikánová (relatore), presidente, V. Valančius, P. Nihoul, J. Svenningsen e U. Öberg (relatore), giudici,

cancelliere: N. Schall, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 febbraio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

 Sulla procedura di esame tra il 1999 e il 2002

1        Nel 1950, la Repubblica federale di Germania si è dotata di un ente postale, la Deutsche Bundespost. Nel 1989, la Repubblica federale di Germania ha istituito, in sostituzione della Deutsche Bundespost, tre entità distinte. Si trattava del Postdienst (attività postale), della Postbank (attività bancaria) e della Telekom (attività di telecomunicazioni).

2        In applicazione del Gesetz zur Umwandlung der Unternehmen der Deutschen Bundespost in die Rechtsform der Aktiengesellschaft (legge sulla trasformazione dell’impresa postale federale tedesca in società per azioni), del 14 settembre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 2325), il Postdienst è divenuto Deutsche Post AG, ricorrente nella presente causa, mentre la Postbank e la Telekom hanno assunto anch’esse la forma giuridica di società per azioni, a partire dal 1o gennaio 1995.

3        Il 17 agosto 1999, a seguito di una denuncia presentata dalla UPS Europe NV/SA, divenuta UPS Europe SPRL/BVBA (in prosieguo: la «UPS»), interveniente nella presente controversia, la Commissione delle Comunità europee ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania concernente vari aiuti accordati al Postdienst, e successivamente alla ricorrente (in prosieguo: la «decisione di avvio del 1999»). Fra gli aiuti in questione si annoveravano le sovvenzioni versate dalle autorità tedesche a favore della ricorrente al fine di coprire i costi delle pensioni dei lavoratori aventi lo status di funzionario (in prosieguo: le «sovvenzioni relative alle pensioni»).

4        Con decisione 2002/753/CE, del 19 giugno 2002, relativa a misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore di Deutsche Post AG (GU 2002, L 247, pag. 27; in prosieguo: la «decisione definitiva del 2002»), la Commissione ha concluso il procedimento di indagine formale avviato nel 1999. Dopo aver concluso che la compensazione statale concessa per i sovracosti netti dovuti ad una politica di sconti relativa ai servizi, in regime di concorrenza, di ritiro e recapito a domicilio dei pacchi costituiva un vantaggio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, la Commissione ha dichiarato, all’articolo 1 del dispositivo di detta decisione, l’incompatibilità con il mercato comune di siffatto aiuto pubblico, per l’importo di EUR 572 milioni, concesso alla ricorrente e ha imposto alla Repubblica federale di Germania, all’articolo 2 del medesimo dispositivo, il recupero dell’aiuto. Secondo la Commissione, l’aiuto in questione era avvenuto in diverse forme, vale a dire, in particolare, sotto forma di trasferimenti finanziari effettuati per il tramite della Telekom a vantaggio della ricorrente, di garanzie pubbliche di cui quest’ultima aveva beneficiato e di sovvenzioni relative alle pensioni.

5        Il 4 settembre 2002, la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, registrato con il numero di causa T‑266/02, diretto all’annullamento della decisione definitiva del 2002.

6        Con sentenza del 1o luglio 2008, Deutsche Post/Commissione (T‑266/02, EU:T:2008:235), il Tribunale ha annullato la decisione definitiva del 2002, con la motivazione che la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di un vantaggio per la ricorrente.

7        Con sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Deutsche Post (C‑399/08 P, EU:C:2010:481), la Corte ha respinto l’impugnazione proposta avverso tale sentenza.

a)      Sulla decisione di avviare il procedimento di indagine formale del 2007

8        Con lettera del 12 settembre 2007, in seguito alla presentazione di una seconda denuncia da parte della UPS, vertente sul fatto che non tutte le misure elencate nella prima denuncia erano state esaminate e che erano stati concessi aiuti illegali successivamente all’adozione della decisione definitiva del 2002, e di un’altra denuncia da parte di un concorrente della ricorrente, la Commissione ha notificato alla Repubblica federale di Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, CE in relazione all’aiuto di Stato C 36/07 (ex NN 25/07) concesso dalle autorità tedesche a favore della Deutsche Post (GU 2007, C 245, pag. 21, in prosieguo: la «decisione di avvio del 2007»). In tale nuova decisione, la Commissione ha fatto valere la necessità di effettuare un’indagine completa su tutte le distorsioni della concorrenza risultanti dalle risorse statali concesse alla ricorrente. Essa ha indicato che il procedimento iniziato con la decisione di avvio del 1999 sarebbe stato integrato per inserire le informazioni comunicate recentemente e adottare una posizione definitiva sulla compatibilità della concessione di tali fondi pubblici con il trattato CE.

9        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 novembre 2007 e registrato con il numero di causa T‑421/07, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione di avvio del 2007.

10      Con sentenza dell’8 dicembre 2011, Deutsche Post/Commissione (T‑421/07, EU:T:2011:720), il Tribunale ha concluso, al punto 75 di tale sentenza, che, «al momento dell’adozione dell[a decisione di avvio del 2007], il procedimento di indagine formale avviato nel 1999 nei confronti delle misure controverse non era stato concluso con la decisione [definitiva] del 2002 al di là dell’importo di EUR 572 milioni menzionato nel dispositivo di quest’ultima». Il Tribunale ne ha inferito, al punto 78 di tale sentenza, che, «al momento della sua adozione, l[a decisione di avvio del 2007] non [aveva] modificato né la portata giuridica delle misure controverse né la situazione giuridica della ricorrente», per poi concludere, al punto 80 della sentenza, che il ricorso doveva essere dichiarato irricevibile.

11      Adita in appello, la Corte ha giudicato, nella sentenza del 24 ottobre 2013, Deutsche Post/Commissione (C‑77/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:695), che la Commissione, avendo dichiarato, all’articolo 1 del dispositivo della decisione definitiva del 2002, l’incompatibilità con il mercato comune dell’aiuto e avendo imposto alla Repubblica federale di Germania, all’articolo 2 di tale dispositivo, il recupero dell’aiuto, aveva interamente concluso il procedimento avviato con la decisione di avvio del 1999. La Corte ne ha tratto la conclusione che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nel dichiarare che il procedimento di indagine formale avviato nel 1999 non era stato concluso con la decisione definitiva del 2002 al di là dell’importo di EUR 572 milioni menzionato nel dispositivo di quest’ultima. Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza dell’8 dicembre 2011, Deutsche Post/Commissione (T‑421/07, EU:T:2011:720) e ha rinviato la causa al Tribunale.

12      Nella sua sentenza del 18 settembre 2015, Deutsche Post/Commissione (T‑421/07 RENV, EU:T:2015:654), il Tribunale ha dichiarato, al punto 44 di tale sentenza, che la decisione di avvio del 2007 doveva essere considerata, rispetto a tutte le misure su cui essa verteva, come una decisione di riapertura di un procedimento di indagine formale interamente concluso. Il Tribunale ha concluso che tale decisione era stata adottata in violazione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), e del principio della certezza del diritto, poiché la Commissione aveva riaperto il procedimento di indagine formale interamente concluso dalla decisione definitiva del 2002, al fine di adottare, senza che quest’ultima fosse revocata o ritirata, una nuova decisione definitiva. Poiché tale sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato.

b)      Sulla decisione di estendere il procedimento di indagine formale del 2011 e sulla decisione definitiva del 2012

13      Il 10 maggio 2011, la Commissione ha notificato alla Repubblica federale di Germania la decisione C(2011) 3081 definitivo di estendere il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, per quanto riguarda l’aiuto di Stato C 36/07 (ex NN 25/07) concesso dalla Repubblica federale di Germania in favore della Deutsche Post, della quale è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2011, C 263, pag. 4; in prosieguo: la «decisione impugnata»). Con tale decisione, il procedimento di indagine formale relativo agli aiuti di Stato concessi alla ricorrente a titolo di compensazione per i suoi obblighi di servizio universale veniva esteso alle sovvenzioni erogate dalle autorità tedesche alla ricorrente al fine di coprire i costi delle pensioni dei lavoratori aventi lo status di funzionario. Questa nuova decisione mirava ad estendere il procedimento di indagine formale che era stato riaperto nel 2007 per analizzare, in modo più specifico, il sistema pensionistico, che, in precedenza, era stato affrontato solo in modo superficiale.

14      Con decisione 2012/636/UE, del 25 gennaio 2012, relativa alla misura C 36/07 (ex N 25/07) cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Deutsche Post AG (GU 2012, L 289, pag. 1; in prosieguo: la «decisione definitiva del 2012»), la Commissione ha dichiarato, in particolare, che il finanziamento pubblico delle pensioni costituiva un aiuto di Stato illegittimo, incompatibile con il mercato interno. Per contro, essa ha considerato che determinati trasferimenti pubblici a favore della ricorrente costituivano un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno e che le garanzie statali relative ai debiti contratti dalla Deutsche Bundespost prima della sua trasformazione in tre società per azioni dovevano essere analizzati come un aiuto esistente.

15      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 marzo 2012 e registrato con il numero di causa T‑143/12, la Repubblica federale di Germania ha introdotto un ricorso di annullamento contro la decisione definitiva del 2012.

16      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2012 e registrato con il numero di causa T‑152/12, la ricorrente ha altresì introdotto un ricorso volto all’annullamento degli articoli 1, 2 e da 4 a 6 della decisione definitiva del 2012.

17      Con sentenza del 14 luglio 2016, Germania/Commissione (T‑143/12, EU:T:2016:406), il Tribunale ha annullato gli articoli 1 e da 4 a 6 della decisione definitiva del 2012, con la motivazione che la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di un vantaggio per la ricorrente.

18      La sentenza del 14 luglio 2016, Germania/Commissione (T‑143/12, EU:T:2016:406) non è stata impugnata entro la scadenza del termine applicabile. Essa è dunque passata in giudicato.

19      Con ordinanza del 17 marzo 2017, Deutsche Post/Commissione (T‑152/12, non pubblicata, EU:T:2017:188), il Tribunale ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire sul ricorso nella causa T‑152/12, dato che quest’ultimo aveva lo stesso oggetto del ricorso nella causa T‑143/12, che aveva dato luogo alla sentenza del 14 luglio 2016, Germania/Commissione (T‑143/12, EU:T:2016:406), sentenza di annullamento parziale passata in giudicato.

 Procedimento e conclusioni delle parti

20      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 luglio 2011, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

21      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 ottobre 2011, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.

22      Con ordinanza del 23 luglio 2013, sentite le parti, il procedimento nella presente causa è stato sospeso in attesa della decisione della Corte conclusiva del giudizio nella causa C‑77/12 P, avente ad oggetto la sentenza dell’8 dicembre 2011, Deutsche Post/Commissione (T‑421/07, EU:T:2011:720), che è stata pronunciata il 24 ottobre 2013.

23      Con ordinanza del 12 maggio 2014, la UPS e la UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, divenuta United Parcel Service Deutschland Sàrl & Co. OHG, sono state ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

24      Con ordinanza del 15 settembre 2014, il procedimento nella presente causa è stato nuovamente sospeso in attesa della decisione conclusiva del giudizio nella causa T‑421/07 RENV, che è stata pronunciata il 18 settembre 2015 e ha portato all’annullamento della decisione di avvio del 2007.

25      In seguito alla riassunzione del procedimento, il Tribunale, con ordinanza 20 novembre 2015, ha deciso di riunire l’eccezione di irricevibilità al merito.

26      Il 7 gennaio 2016 la Commissione ha depositato il controricorso.

27      Il 25 febbraio 2016 la ricorrente ha depositato la replica.

28      Il 14 marzo 2016 le intervenienti hanno depositato una memoria d’intervento congiunta.

29      Il 20 aprile 2016 la Commissione ha depositato a controreplica.

30      Con lettera della cancelleria del 24 novembre 2016, il Tribunale, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni sulle conseguenze da trarre dalla sentenza del 14 luglio 2016, Germania/Commissione (T‑143/12, EU:T:2016:406), in merito ad un eventuale non luogo a statuire, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, in particolare per quanto concerne la prosecuzione del procedimento di indagine formale riguardo alla parte della decisione definitiva del 2012 che è stata annullata nonché sulla conservazione dell’interesse ad agire in capo alla ricorrente.

31      Le parti hanno presentato le rispettive osservazioni entro i termini impartiti.

32      Su proposta della Prima Sezione, il Tribunale ha deciso, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di procedura, di rimettere la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.

33      Con lettera della cancelleria del 18 dicembre 2017, il Tribunale, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha posto alle parti taluni quesiti per risposta scritta in vista dell’udienza.

34      Le parti hanno risposto ai quesiti del Tribunale nei termini impartiti.

35      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’eccezione di irricevibilità;

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

36      La Commissione, sostenuta dalle intervenienti, chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        in subordine, dichiarare che non vi è più luogo a statuire sul ricorso, a causa della perdita dell’interesse ad agire da parte della ricorrente;

–        in ulteriore subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

37      Nell’eccezione di irricevibilità, la Commissione fa valere che la decisione impugnata mirava unicamente a tutelare i diritti della difesa della Repubblica federale di Germania riguardo alla nozione di aiuto e alla compatibilità delle misure in questione con il mercato interno, senza produrre effetti giuridici autonomi e che non si tratta dunque di un atto impugnabile. Per la stessa ragione, la ricorrente non avrebbe, in ogni caso, alcun interesse ad ottenerne l’annullamento. La Commissione si oppone parimenti a una decisione di non luogo a statuire in seguito alla sentenza del 14 luglio 2016, Germania/Commissione (T‑143/12, EU:T:2016:406).

38      La ricorrente contesta gli argomenti della Commissione e sostiene che il suo interesse ad agire sussisterà fino a quando la Commissione non avrà revocato la decisione impugnata.

39      Le intervenienti sostengono le conclusioni della Commissione in merito alla ricevibilità del ricorso e si oppongono anch’esse a una decisione di non luogo a statuire in seguito alla sentenza del 14 luglio 2016, Germania/Commissione (T‑143/12, EU:T:2016:406). A loro avviso, in seguito all’annullamento della decisione del 2012 da parte del Tribunale, la ricorrente conserverebbe un interesse a che la Commissione adotti una nuova decisione definitiva.

40      Si deve rilevare che la Commissione eccepisce, in sostanza, l’irricevibilità del presente ricorso sulla base degli stessi motivi da essa già dedotti nell’ambito del ricorso proposto contro la decisione di avvio del 2007. Benché la Corte abbia già respinto tali argomenti nella sentenza del 24 ottobre 2013, Deutsche Post/Commissione (C‑77/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:695), la Commissione ha confermato, in udienza, che desiderava mantenere la sua eccezione di irricevibilità.

41      Da una giurisprudenza consolidata deriva che costituiscono atti o decisioni impugnabili mediante un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (sentenze del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commission, C‑463/10 P e C‑475/10 P, EU:C:2011:656, punti 37 e 38, e del 24 ottobre 2013, Deutsche Post/Commissione, C‑77/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:695, punto 51).

42      Per quanto riguarda, in particolare, gli effetti giuridici vincolanti di una decisione di avvio del procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nei confronti di una misura in corso di esecuzione e qualificata come aiuto nuovo, una decisione di questo tipo modifica necessariamente la situazione giuridica della misura considerata nonché quella delle imprese che ne sono beneficiarie, in particolare relativamente al proseguimento della sua attuazione. A seguito dell’adozione di una decisione del genere esiste quantomeno un dubbio significativo circa la legittimità di tale misura, che deve indurre lo Stato membro a sospenderne l’erogazione, dato che l’avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE esclude una decisione immediata nel senso della compatibilità con il mercato comune che consentirebbe di proseguire regolarmente l’esecuzione di detta misura. Una tale decisione potrebbe essere fatta valere dinanzi ad un giudice nazionale chiamato a trarre tutte le conseguenze derivanti dalla violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE. Infine, essa potrebbe indurre le imprese beneficiarie della misura a rifiutare, in ogni caso, nuovi versamenti o ad accantonare le somme necessarie per eventuali successivi rimborsi. Gli ambienti d’affari terranno anche conto, nei loro rapporti con detti beneficiari, della situazione giuridica e finanziaria di questi ultimi, resa più precaria (v. sentenza del 24 ottobre 2013, Deutsche Post/Commissione, C‑77/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:695, punto 52 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 22 maggio 2015, Autoneum Germania/Commissione, T‑295/14, non pubblicata, EU:T:2015:350, punto 17).

43      Nel caso di specie, la Commissione ha qualificato, al punto 80 della decisione impugnata, le sovvenzioni relative alle pensioni come aiuto nuovo. Essa ha menzionato, al punto 103 della decisione impugnata, un importo di svariati miliardi di euro, corrispondente ai contributi che la ricorrente avrebbe dovuto versare al fondo pensione tra il 1995 e il 2007 al fine di garantire il mantenimento della concorrenza con gli altri operatori sul medesimo mercato. Inoltre, essa ha ricordato, al punto 106 della decisione impugnata, l’obbligo della Repubblica federale di Germania di sospendere le misure di aiuto controverse.

44      Come risulta dalla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 42 supra, l’obbligo di sospendere l’esecuzione della misura di cui trattasi non è l’unico effetto giuridico di una decisione di avvio del procedimento di indagine formale, quale è la decisione impugnata. La ricorrente è, in effetti, particolarmente esposta, a motivo di una simile decisione, al rischio che un giudice nazionale adotti misure provvisorie per salvaguardare, da un lato, gli interessi delle parti coinvolte e, dall’altro, l’effetto utile della decisione di avviare il procedimento di indagine formale. In tale contesto, il giudice nazionale potrebbe ordinare, più in particolare, il recupero degli eventuali aiuti accordati (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punti da 29 a 31).

45      Nel caso di specie, la ricorrente ha confermato, in udienza, che, in seguito all’adozione della decisione impugnata, aveva accantonato le somme necessarie per eventuali restituzioni alle quali avesse dovuto essere condannata in caso di adozione di una decisione definitiva negativa.

46      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve concludere che la decisione impugnata costituiva, al momento della proposizione del ricorso, un atto idoneo a incidere sugli interessi della ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultima e che essa riunisce, pertanto, tutti gli elementi di un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

47      Inoltre, per quanto riguarda gli argomenti della Commissione e delle intervenienti tesi a rimettere in discussione la conservazione dell’interesse ad agire in capo alla ricorrente, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’interesse ad agire costituisce il presupposto primo ed essenziale di qualsiasi azione giurisdizionale (v. ordinanza del 15 maggio 2013, Post Invest Europe/Commissione, T‑413/12, non pubblicata, EU:T:2013:246, punto 22). Tale requisito garantisce, a livello procedurale, che, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, il Tribunale non sia investito di richieste di pareri o di questioni meramente teoriche (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2009, Socratec/Commissione, T‑269/03, non pubblicata, EU:C:2009:211, punto 38). Il giudice dell’Unione europea può, anche al di là dei soli argomenti fatti valere dalle parti, esaminare d’ufficio la carenza di interesse di un ricorrente a proporre o a proseguire un ricorso, a motivo di un fatto, successivo al ricorso, tale da privare quest’ultimo di qualsiasi effetto favorevole per il ricorrente, e per questa ragione dichiarare il ricorso irricevibile o privo di oggetto (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 ottobre 1995, Rendo e a./Commissione, C‑19/93 P, EU:C:1995:339, punto 13).

48      L’interesse ad agire deve perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che lo ha proposto (sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:T:2007:322, punto 42 e ordinanza del 7 dicembre 2011, Fellah/Consiglio, T‑255/11, non pubblicata, EU:T:2011:718, punto 12).

49      Nell’ambito di un ricorso di annullamento, la persistenza dell’interesse ad agire di un ricorrente dev’essere valutata in concreto, alla luce, in particolare, delle conseguenze dell’illegittimità lamentata (sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione, C‑239/12, EU:C:2013:331, punto 65). L’interesse ad agire del ricorrente presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa sempre produrre, di per sé, effetti giuridici nei suoi confronti (v. ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2013, Post Invest Europe/Commissione, T‑413/12, non pubblicata, EU:T:2013:246, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

50      Nel caso di specie, occorre esaminare, senza necessariamente limitarsi ai soli argomenti fatti valere dalle parti, se la decisione impugnata, estendendo il procedimento riaperto dalla decisione di avvio del 2007 ai fini di «esaminare in modo più approfondito» se le sovvenzioni relative alle pensioni conferissero o meno un vantaggio alla ricorrente, continui a produrre effetti giuridici nei confronti della ricorrente successivamente all’adozione della decisione definitiva del 2012, che è venuta a concludere il procedimento riaperto nel 2007, così come esteso dalla decisione impugnata, ed alla pronuncia della sentenza del 14 luglio 2016, Germania/Commissione (T‑143/12, EU:T:2016:406), che ha annullato la decisione definitiva del 2012.

51      Risulta dalla giurisprudenza che, quando si propongono ricorsi, da un lato, avverso una decisione di avviare un procedimento di indagine formale nei confronti di una misura nazionale e, dall’altro, avverso una decisione definitiva che concluda detto procedimento e dichiari che la misura nazionale esaminata costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, il rigetto del ricorso avverso quest’ultima decisione comporta il venir meno dell’oggetto del ricorso proposto avverso la decisione di avviare il procedimento formale di esame (v., in tal senso, sentenze del 13 giugno 2000, EPAC/Commissione, T‑204/97 e T‑270/97, EU:T:2000:148, punti da 153 a 159; del 6 marzo 2002, Diputación Foral de Álava/Commissione, T‑168/99, EU:T:2002:60, punti da 22 a 26, e del 9 settembre 2009, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, da T‑30/01 a T‑32/01 e da T‑86/02 a T‑88/02, EU:T:2009:314, punti da 345 a 363).

52      Tuttavia, tale giurisprudenza non può essere trasposta al caso di specie, dato che la decisione impugnata si contraddistingue per il fatto che essa, in primo luogo, fa seguito alla sentenza del 1o luglio 2008, Deutsche Post/Commissione (T‑266/02, EU:T:2008:235), con cui il Tribunale ha annullato la decisione definitiva del 2002, in secondo luogo, mira ad approfondire la decisione di avvio del 2007, la quale è stata successivamente annullata dalla sentenza del 18 settembre 2015, Deutsche Post/Commissione (T‑421/07 RENV, EU:T:2015:654), e, in terzo luogo, precede la decisione definitiva del 2012, la quale è stata anch’essa annullata, dalla sentenza del 14 luglio 2016, Germania/Commissione (T‑143/12, EU:T:2016:406). Occorre ricordare che la sentenza da ultimo menzionata non è stata impugnata ed è pertanto passata in giudicato.

53      Tenendo conto dell’annullamento della decisione definitiva del 2012 operato dalla sentenza del 14 luglio 2016, Germania/Commissione (T‑143/12, EU:T:2016:406), si deve invece osservare che, secondo una giurisprudenza costante, a meno che l’irregolarità rilevata non abbia inficiato l’intero procedimento, il procedimento diretto a sostituire un atto illegittimo che è stato annullato può essere ricominciato dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata. L’annullamento di un atto dell’Unione non incide dunque necessariamente sugli atti preparatori e l’annullamento di un atto che pone fine ad un procedimento amministrativo comprendente varie fasi non comporta necessariamente l’annullamento di tutto il procedimento che precede l’adozione dell’atto impugnato a prescindere dalla motivazione, attinente al merito o alla procedura, della sentenza di annullamento (sentenze del 7 novembre 2013, Italia/Commissione, C‑587/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:721, punto 12, e del 6 luglio 2017, SNCM/Commissione, T‑1/15, non pubblicata, EU:T:2017:470, punto 69).

54      A tal riguardo, si deve rilevare che, sebbene la Commissione abbia implicitamente ammesso, nel corso del procedimento nella presente causa, che la decisione impugnata, senza essere scomparsa dall’ordinamento giuridico dell’Unione, non potesse più fungere da base per una nuova decisione conclusiva del procedimento di indagine formale, essa non ha, ad oggi, ritirato tale decisione. Ciò potrebbe significare che la Commissione dispone sempre, in questo momento, della possibilità di riprendere la procedura a partire dalla fase di adozione della decisione impugnata. Di conseguenza, la ricorrente resta esposta al rischio di recupero degli aiuti contestati dalla Commissione che deriva da tale decisione, come è già stato rilevato supra al punto 44.

55      Inoltre, alla luce dell’intreccio dei tre procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione a partire dal 1999 e della sequenza di diverse sentenze della Corte e del Tribunale aventi ad oggetto le decisioni di avvio e di conclusione di tali procedimenti, si deve rilevare che, in forza degli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 266 TFUE, la Commissione è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alle sentenze del 1o luglio 2008, Deutsche Post/Commissione (T‑266/02, EU:T:2008:235), del 18 settembre 2015, Deutsche Post/Commissione (T‑421/07 RENV, EU:T:2015:654), e del 14 luglio 2016, Germania/Commissione (T‑143/12, EU:T:2016:406), già pronunciate dai giudici dell’Unione e già passate in giudicato.

56      Secondo una giurisprudenza costante, spetta certamente all’istituzione da cui emana l’atto annullato dal giudice dell’Unione stabilire quali provvedimenti siano necessari all’esecuzione di una sentenza di annullamento. Tuttavia, nell’esercizio del potere discrezionale di cui essa dispone a tal fine, l’istituzione interessata deve rispettare sia il dispositivo e la motivazione di tale sentenza, sia le disposizioni applicabili di diritto dell’Unione (v. sentenza del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑584/16, EU:T:2017:282, punto 79 e giurisprudenza ivi citata).

57      Inoltre, l’articolo 266 TFUE impone all’istituzione interessata di evitare che qualsiasi atto destinato a sostituire l’atto annullato sia viziato a causa delle medesime irregolarità individuate nella sentenza di annullamento. Tali principi si applicano, a maggior ragione, quando la sentenza di annullamento in questione sia passata in giudicato (sentenza del 10 novembre 2010, UAMI/Simões Dos Santos, T‑260/09 P, EU:T:2010:461, punti 70 e 73).

58      Ne consegue che la ricorrente conserva un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata e a vederla scomparire dall’ordinamento giuridico, dato che, in caso di suo annullamento, la Commissione si vedrà costretta, qualora decida, ai fini dell’adozione delle misure di esecuzione delle tre sentenze di annullamento citate al punto 55 supra che si impongono ai sensi dei precetti dell’articolo 266 TFUE, di adottare una nuova decisione di riapertura del procedimento di indagine formale, ad assicurarsi che tale nuova decisione non sia inficiata dalle stesse irregolarità di tutte le decisioni che l’hanno preceduta.

59      In ogni caso, vista l’eccezionale complessità procedurale legata all’esistenza di varie decisioni amministrative e giudiziarie relative alle stesse misure di aiuto, si deve concludere che la ricorrente si trova in una peculiare situazione di incertezza giuridica che soltanto l’esame del merito della presente causa e l’eventuale annullamento della decisione impugnata potrebbero chiarire, il che consolida il suo interesse ad agire avverso tale decisione.

60      A tale riguardo, si deve precisare che, fintanto che la Commissione ritiene di continuare ad avere la possibilità di adottare una nuova decisione definitiva, la ricorrente non è in grado di prevedere, anche solo in via provvisoria, l’importo dell’aiuto o, ove dovuti, degli interessi a titolo del periodo di illegittimità che essa potrebbe essere obbligata a rimborsare.

61      Infatti, a seconda che la Commissione consideri che gli importi messi a disposizione della ricorrente rientrino in modo autonomo nel procedimento avviato nel 1999, nel 2007 o nel 2011, l’importo degli eventuali aiuti recuperabili, in caso di qualificazione degli aiuti in questione come aiuti nuovi e di constatazione dell’incompatibilità con il mercato interno, potrebbe variare sensibilmente, in quanto, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), la prima azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegittimo interrompe il termine di prescrizione. In ipotesi, qualora gli eventuali aiuti dovessero esser considerati compatibili con il mercato interno, cosicché solo il recupero degli interessi a titolo del periodo di illegittimità potrebbe essere ordinato dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 55), la durata del periodo di illegittimità sulla base del quale dovrebbero essere calcolati tali interessi sarebbe diversa anche a seconda del punto di partenza del procedimento di indagine formale da parte della Commissione.

62      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere che la ricorrente conserva un interesse ad agire avverso la decisione impugnata, anche se la decisione di riapertura del 2007 e la decisione definitiva del 2012 sono già state annullate.

63      Occorre pertanto concludere, da un lato, che il ricorso è ricevibile, e, dall’altro, che esso non è divenuto privo di oggetto. L’eccezione di irricevibilità deve quindi essere respinta in toto, così come tutti gli argomenti della Commissione e delle intervenienti volti a far dichiarare la perdita dell’interesse ad agire da parte della ricorrente.

 Nel merito

64      A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce, in sostanza, sei motivi. I primi cinque motivi riguardano errori manifesti di valutazione da parte della Commissione. Il sesto motivo verte su una violazione dell’obbligo di motivazione sancito all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE nonché dei principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di non discriminazione.

65      Si deve ricordare che il motivo vertente sull’assenza o sull’insufficienza della motivazione mira a dimostrare la violazione di forme sostanziali e richiede, pertanto, un esame distinto, in quanto tale, dalla valutazione dell’inesattezza della motivazione della decisione impugnata, il cui controllo attiene all’esame della fondatezza di tale decisione (v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67, e del 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, C‑66/02, EU:C:2005:768, punto 26).

66      Nel caso di specie, occorre pertanto esaminare il sesto motivo, nella misura in cui esso riguarda, in particolare, la violazione dell’obbligo di motivazione sancito all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, prima di esaminare, se del caso, la legittimità nel merito della decisione impugnata, che viene discussa negli altri motivi.

67      A termini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, «[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

68      Secondo una giurisprudenza costante, la qualificazione come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE esige che siano soddisfatte tutte le condizioni enunciate in tale disposizione. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenza del 21 dicembre 2016, Commission/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

69      Ai fini di operare la qualificazione giuridica provvisoria di una misura come «aiuto di Stato» in una decisione di avvio del procedimento di indagine formale, l’obbligo di motivazione dev’essere rispettato con riferimento a tutte le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

70      Infatti, la motivazione richiesta dall’articolo 296, paragrafo 2, TFUE nonché dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere adattata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui l’atto promana, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza del 21 dicembre 2016, Club Hotel Loutraki e a./Commissione, C‑131/15 P, EU:C:2016:989, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

71      Per quanto riguarda, più in particolare, la motivazione di una decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 4, del regolamento 2015/1589, una siffatta decisione può essere adottata solo qualora la Commissione constati, dopo un esame preliminare, che la misura costituisce un aiuto di Stato nuovo e suscita dubbi in ordine alla sua compatibilità con il mercato interno.

72      Ne consegue che, a meno di privare l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, paragrafo 2, TFUE della sua sostanza, qualsiasi decisione adottata dalla Commissione al termine della fase di esame preliminare deve includere una valutazione provvisoria della misura statale in questione, volta a determinare se essa presenti un carattere di aiuto di Stato e ad esporre, qualora essa decida di avviare il procedimento di indagine formale, le ragioni che la inducono a dubitare della sua compatibilità con il mercato comune (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2008, TV2/Danmark e a./Commissione, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, EU:T:2008:457, punto 138 e giurisprudenza ivi citata).

73      Una decisione di questo tipo, adottata all’esito della fase di esame preliminare, deve segnatamente mettere le parti interessate nelle condizioni di partecipare in modo efficace al procedimento di indagine formale, nel corso del quale esse avranno la possibilità di far valere i loro argomenti. A tal fine, essa deve consentire loro di conoscere l’iter logico che ha portato la Commissione a ritenere provvisoriamente che la misura controversa potesse essere qualificata come un aiuto di Stato nuovo e a dubitare della compatibilità di detto aiuto con il mercato comune (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2008, TV2/Danmark e a./Commissione, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, EU:T:2008:457, punto 139 e giurisprudenza ivi citata).

74      Nell’ambito dell’esame del sesto motivo, si deve, più in particolare, verificare se la Commissione abbia adeguatamente esposto, nella decisione impugnata, le ragioni per le quali ha ritenuto, dopo un esame preliminare, che la misura di cui trattasi potesse essere provvisoriamente qualificata come aiuto di Stato, prima di verificare se tale aiuto fosse nuovo e compatibile con il mercato interno.

75      La ricorrente fa valere, in sostanza, che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente nel caso di specie. Anzitutto, essa avrebbe omesso di calcolare, nella decisione impugnata, la differenza tra l’importo dei contributi sociali che la Repubblica federale di Germania aveva effettivamente versato alla ricorrente (dal quale occorreva dedurre l’importo corrispondente alla maggiorazione delle tariffe postali autorizzate) e l’importo dei contributi sociali versati dai suoi concorrenti a titolo del regime generale di assicurazione sociale. Inoltre, essa non avrebbe specificato le ragioni per le quali considerava irrilevante, ai fini del calcolo dell’importo del presunto aiuto di Stato, il fatto di sapere in che misura la ricorrente avesse pagato i contributi sociali. Ancora, essa non avrebbe sufficientemente motivato la sua valutazione dell’esistenza di una presunta sovvenzione incrociata, introdotta sotto forma di un aumento delle tariffe postali autorizzate, allo scopo di tenere conto degli oneri sociali che la ricorrente aveva versato. Infine, essa non avrebbe spiegato per quale motivo occorresse, nell’ambito di una siffatta analisi, basarsi unicamente su un esame della compatibilità dei costi con il mercato interno.

76      La Commissione e le intervenienti contestano gli argomenti della ricorrente.

77      In primo luogo, occorre rilevare che la decisione impugnata non è la prima decisione di avvio di un procedimento di indagine formale adottata dalla Commissione riguardo alla misura controversa. L’aiuto concesso sotto forma di contributi al fondo pensione della ricorrente, infatti, è già stato oggetto della decisione di avvio del 1999, della decisione di avvio del 2007 e delle decisioni definitive del 2002 e del 2012.

78      Orbene, con sentenza del 18 settembre 2015, Deutsche Post/Commissione (T‑421/07 RENV, EU:T:2015:654), il Tribunale ha annullato la decisione di avvio del 2007, nella quale, come rilevato dalla Commissione al punto 5 della decisione impugnata, la questione di sapere se le sovvenzioni relative alle pensioni conferissero o meno un vantaggio alla ricorrente era stata oggetto di una «valutazione non approfondita» e doveva essere ancora «esamina[ta] in modo più dettagliato».

79      Alla luce di siffatto peculiare contesto procedurale, si deve constatare che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione era soggetta ad un obbligo di motivazione specifico, ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, dato che essa era già stata in grado di interrogarsi, nell’ambito del procedimento di indagine formale inizialmente avviato nel 1999 e riaperto nel 2007, sulla questione se i contributi statali al fondo pensione della ricorrente costituissero un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

80      Poiché la decisione impugnata è stata qualificata dalla Commissione quale decisione di estensione del procedimento riaperto nel 2007, essa non avrebbe potuto affermare, salvo violare l’obbligo di motivazione sancito all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, di non essere in grado di dichiarare, anche solo in modo provvisorio, se uno dei criteri previsti dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE fosse soddisfatto e limitarsi ad esprimere dubbi, senza fornire una motivazione adeguata a tal riguardo.

81      Risulta dai punti da 64 a 67 della decisione impugnata che la Commissione si è limitata, nella parte relativa alla valutazione dell’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e, in particolare, dell’esistenza di un vantaggio economico esclusivo, a mettere in evidenza le difficoltà alle quali essa avrebbe dovuto far fronte qualora avesse dovuto identificare taluni operatori economici la cui situazione di diritto e di fatto potesse essere ritenuta comparabile a quella della ricorrente. Essa ha rilevato, in particolare, che la ricorrente, poiché godeva di un diritto di esclusiva nel settore dei servizi postali universali e aveva beneficiato di numerosi trasferimenti e garanzie pubbliche nell’ambito della trasformazione della posta federale, si trovava in una situazione particolare e senza precedenti.

82      In considerazione di tali elementi, la Commissione ha concluso che l’esistenza di un vantaggio economico esclusivo non poteva essere dimostrata mediante un confronto tra gli oneri a carico della ricorrente e quelli incombenti ai suoi concorrenti. Per contro, essa ha precisato che un’analisi comparativa rispetto ai concorrenti della ricorrente sarebbe appropriata nell’ambito dell’esame della compatibilità degli aiuti, ed in particolare nella fase di un’analisi più dettagliata dell’impatto sulla concorrenza.

83      Nel prosieguo della decisione impugnata, la Commissione ha quindi ritenuto, nella fase dell’esame della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, che fosse possibile raffrontare, sulla base di un tasso di riferimento, i contributi sociali versati dalla ricorrente con quelli versati dai suoi concorrenti privati. Essa non ha tuttavia esposto alcun ragionamento per spiegare perché le constatazioni effettuate nell’ambito dell’esame della compatibilità dell’aiuto controverso sostenessero oppure non contraddicessero quelle effettuate ai fini della valutazione dell’esistenza di un vantaggio economico selettivo e, a maggior ragione, di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

84      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve concludere che, nel sottolineare la mancanza, nella decisione impugnata, di qualsiasi calcolo atto a permettere un confronto degli oneri ad essa incombenti e di quelli incombenti ai suoi concorrenti, nella fase della qualificazione della misura controversa come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, quando invece un confronto di questo tipo era stato compiuto ai fini di valutare la compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno, la ricorrente ha correttamente dimostrato l’esistenza di una violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE.

85      A tale riguardo, si deve ricordare che, al punto 148 della sentenza del 14 luglio 2016, Germania/Commissione (T‑143/12, EU:T:2016:406), recante l’annullamento della decisione definitiva del 2012, adottata dalla Commissione all’esito del procedimento di indagine formale successivamente riaperto nel 2007 ed esteso mediante la decisione impugnata, il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza secondo cui è proprio nella fase dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, vale a dire quella della prova dell’esistenza di un vantaggio, che la Commissione deve dimostrare che un esonero parziale dall’obbligo di contribuire al fondo pensione costituisce, per un ex operatore storico, un vantaggio economico rispetto ai suoi concorrenti.

86      Ai punti 150 e 151 della sentenza del 14 luglio 2016, Germania/Commissione (T‑143/12, EU:T:2016:406), il Tribunale ha sostanzialmente considerato che, sebbene la Commissione avesse cercato, nella decisione definitiva del 2012, di stabilire l’esistenza di un vantaggio economico selettivo, lo avrebbe fatto unicamente nella fase dell’esame della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno. Il Tribunale ha quindi accolto l’argomento della Repubblica federale di Germania, secondo cui la Commissione aveva commesso un errore di diritto in quanto non aveva effettuato «un principio di comparazione con i costi che un’impresa deve “normalmente” sostenere nei confronti dei dipendenti privati conformemente al diritto previdenziale tedesco solamente nell’ambito dell’esame vertente sulla compatibilità della misura con il mercato interno».

87      Inoltre, il Tribunale ha ricordato, ai punti da 152 a 154 della sentenza del 14 luglio 2016, Germania/Commissione (T‑143/12, EU:T:2016:406), che l’obbligo per la Commissione di dimostrare l’esistenza di un vantaggio economico selettivo a favore del beneficiario dell’aiuto incombe ad essa nel momento in cui esamina la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

88      Orbene, nella misura in cui la qualificazione, a titolo provvisorio, di una misura come «aiuto» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE interviene, conformemente all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 2015/1589, dal momento dell’esame preliminare di tale misura e dell’adozione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, occorre constatare, nel caso di specie, che l’obbligo di motivazione relativo all’esistenza di un vantaggio economico selettivo nei confronti della ricorrente, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, si imponeva alla Commissione già all’esito della fase di esame preliminare, e non solo riguardo alla decisione adottata all’esito del procedimento di indagine formale.

89      Ne consegue che, non avendo adeguatamente motivato, in modo sufficientemente chiaro e non equivoco, l’esistenza di un vantaggio, conformemente a quanto previsto dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, pur procedendo già alla valutazione della compatibilità dell’aiuto controverso con il mercato interno, la Commissione ha posto la ricorrente in una situazione di incertezza giuridica, al termine della fase di esame preliminare e al momento dell’adozione della decisione impugnata. Tale omissione della Commissione non consente, inoltre, al giudice dell’Unione di esercitare il suo sindacato sulla qualificazione provvisoria della misura controversa come «aiuto» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

90      Di conseguenza, il sesto motivo deve essere accolto nella parte in cui verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

91      Poiché l’analisi del presente motivo nella parte in cui esso deduce una violazione dell’obbligo di motivazione ha mostrato che la decisione impugnata era inficiata da vizi relativi ad elementi di importanza essenziale nell’economia generale della decisione impugnata, occorre annullare tale decisione per violazione delle forme sostanziali, senza che sia necessario esaminare la fondatezza degli altri argomenti presentati nell’ambito di tale motivo e degli altri motivi.

 Sulle spese

92      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

93      Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della ricorrente.

94      La UPS e la United Parcel Service Deutschland sopporteranno ciascuna le proprie spese, in applicazione dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      L’eccezione di irricevibilità è respinta.

2)      La decisione della Commissione europea C(2011) 3081 definitivo, del 10 maggio 2011, di estendere il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, per quanto riguarda l’aiuto di Stato C 36/07 (ex NN 25/07) concesso dalla Repubblica federale di Germania in favore della Deutsche Post è annullata.

3)      La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Deutsche Post AG.

4)      La UPS Europe SPRL/BVBA e la United Parcel Service Deutschland Sàrl & Co. OHG sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Pelikánová

Valančius

Nihoul

Svenningsen

 

      Öberg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 aprile 2019.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.