Language of document : ECLI:EU:F:2007:77

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

8 maggio 2007 (*)

«Gratuito patrocinio»

Nella causa F‑84/06 AJ,

avente ad oggetto la domanda di gratuito patrocinio presentata ai sensi dell’art. 94 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee,

Luigi Marcuccio, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Tricase (Italia),

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee,

convenuta,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con domanda pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 31 luglio 2006 per fax (originale depositato il 3 agosto successivo), il sig. Marcuccio chiede la sua ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 94 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, applicabile mutatis mutandis al Tribunale, in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), sino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo. Tale domanda è stata presentata preliminarmente alla proposizione di un ricorso dinanzi al Tribunale.

2        Ai sensi dell’art. 94, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la concessione del gratuito patrocinio è subordinata alla condizione che il richiedente, in ragione della sua situazione economica, si trovi nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese connesse all’assistenza ed alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale.

3        Ai sensi dell’art. 96, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, prima di pronunciarsi sulla domanda di gratuito patrocinio, il Tribunale invita l’altra parte a presentare osservazioni scritte, salvo che, alla luce degli elementi forniti, non risulti già l’insussistenza del requisito previsto dall’art. 94, n. 2.

4        Nella fattispecie, il richiedente beneficia di un’indennità di invalidità dell’ammontare di EUR 3 344,87 netti mensili, versatagli in forza dell’art. 78 dello Statuto del personale delle Comunità europee.

5        È giocoforza constatare che, in ragione della sua situazione economica, egli non si trova nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese connesse all’assistenza ed alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale.

6        Dato che già alla luce degli elementi presentati risulta l’insussistenza del requisito previsto all’art. 94, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la domanda di gratuito patrocinio in esame dev’essere respinta, senza che sia necessario invitare la Commissione a presentare osservazioni scritte.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

La domanda di gratuito patrocinio nella causa F‑84/06 AJ, Marcuccio/Commissione, è respinta.

Lussemburgo, 8 maggio 2007

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

      P. Mahoney


* Lingua processuale: l'italiano.