Language of document : ECLI:EU:F:2007:237

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

19 dicembre 2007

Causa F-84/06

Luigi Marcuccio

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Presa a carico delle spese mediche – Rigetto esplicito della domanda»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio, ex funzionario della Commissione, chiede in particolare l’annullamento della decisione implicita dell’autorità che ha il potere di nomina con la quale sono respinte le sue domande del 20 giugno e del 18 luglio 2005 dirette ad ottenere il rimborso al 100% di varie spese mediche, in applicazione dell’art. 72, n. 1, dello Statuto. Inoltre, il ricorrente chiede la condanna della Commissione a versargli la differenza tra l’ammontare totale delle spese mediche di cui trattasi e l’ammontare a lui già rimborsato a tale titolo, ossia la somma di EUR 89,56. Infine, il ricorrente chiede che tale ammontare sia maggiorato di interessi di mora del 10%, con capitalizzazione annua dal 21 giugno 2005.

Decisione: Il Tribunale della funziona pubblica declina la sua competenza nella causa F‑84/06, Marcuccio/Commissione, affinché il Tribunale di primo grado possa statuirvi. Le spese sono riservate.

Massime

Procedura – Ripartizione delle competenze tra i vari giudici comunitari

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 8, n. 3; Statuto dei funzionari, art. 72)

Investito di un ricorso diretto contro il diniego di concedere ad un funzionario il rimborso al 100% delle spese mediche cui l’interessato asserisce di aver diritto a seguito della malattia mentale di cui dice di soffrire, il Tribunale della funzione pubblica è tenuto, in applicazione dell’art. 8, n. 3, secondo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, a declinare la propria competenza a favore del Tribunale di primo grado, dal momento che dinanzi a quest’ultimo sono pendenti altri ricorsi, tra le stesse parti, fondati sulla stessa causa petendi e vertenti anch’essi sul diritto al rimborso al 100% di spese mediche. Tali vari ricorsi corrispondono ad un’unica e identica controversia, e appare conforme alla buona amministrazione della giustizia, che le disposizioni dell’art. 8, n. 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte intendono garantire, attribuire ad un unico giudice la cognizione dell’intera lite.

(v. punti 8-16)