Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 24 giugno 2021 – TJ / Inspectoratul General pentru Imigrări
(Causa C-392/21)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Cluj
Parti
Appellante-ricorrente: TJ
Appellato-resistente: Inspectoratul General pentru Imigrări
Questioni pregiudiziali
Se l’espressione «dispositivo speciale di correzione», di cui all’articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali 1 , debba essere interpretata nel senso che essa non può comprendere gli occhiali da vista.
Se con l’espressione «dispositivo speciale di correzione», di cui all’articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, debba intendersi unicamente un dispositivo utilizzato esclusivamente sul posto di lavoro/nell’adempimento delle mansioni lavorative.
Se l’obbligo di fornire un dispositivo speciale di correzione, previsto dall’articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, riguardi esclusivamente l’acquisto del dispositivo da parte del datore di lavoro o se possa essere interpretato estensivamente, ossia comprendendo anche l’ipotesi che il datore di lavoro si faccia carico delle spese necessarie sostenute dal lavoratore al fine di procurarsi il dispositivo.
Se sia compatibile con l’articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio la copertura di tali spese da parte del datore di lavoro sotto forma di un aumento generale della retribuzione, corrisposto permanentemente a titolo di «aumento per condizioni di lavoro gravose».
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1 GU 1990, L 156, pag. 14.