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Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n°1 de Oviedo - Spagna) – Carlos Álvarez Santirso / Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

(Causa C-631/15)1

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 1999/70/CE – Accordo-quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Contratti di lavoro a tempo determinato consecutivi nel settore pubblico – Insegnamento non universitario – Normativa nazionale – Concessione di una remunerazione integrativa – Presupposto– Ottenimento di un risultato positivo durante il processo di valutazione – Professori impiegati come dipendenti pubblici non di ruolo – Esclusione – Principio di non discriminazione)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo n° 1 de Oviedo

Parti

Ricorrente: Carlos Álvarez Santirso

Convenuta: Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

Dispositivo

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, in base alla quale, senza alcuna giustificazione per ragioni oggettive, la partecipazione al piano di valutazione della funzione docente e l’incentivo finanziario che ne consegue in caso di valutazione positiva, vengano riservati ai soli insegnanti assunti nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come dipendenti pubblici di ruolo, escludendo quelli assunti nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato in qualità di dipendenti non di ruolo.

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1 GU C 68 del 22.2.2016.