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Impugnazione proposta il 30 marzo 2021 dalla ABLV Bank AS, in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 20 gennaio 2021, causa T-758/18, ABLV Bank / SRB

(Causa C-202/21 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ABLV Bank AS, in liquidazione (rappresentante: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Comitato unico di risoluzione (SRB), Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione del SRB riguardo alla ABLV Bank AS del 17 ottobre 2018;

condannare il SRB alle spese sostenute dalla ricorrente e a quelle relative alla presente impugnazione;

qualora la Corte non fosse in grado di statuire nel merito, rinviare la causa al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tredici motivi.

Primo motivo, vertente sull’interpretazione erronea da parte del Tribunale dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento SRM 1 .

Secondo motivo, vertente sul fatto che la sentenza impugnata sarebbe basata su un’erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2015/63 2 .

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel considerare l’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/2361 3 rilevante per l’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errore riguardo a un’adeguata interpretazione e applicazione del principio di arricchimento senza causa.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale non avrebbe risposto all’eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente per quanto riguarda la disposizione applicabile nella presente causa.

Sesto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel considerare irrilevante come una mera pratica il rimborso da parte del SRB dei contributi ex ante di cui alla decisione del SRB SRB/ES/SRF/2018/03 che, in conformità alle medesime disposizioni, sono dovuti di diritto.

Settimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errore quanto all’interpretazione e alla rilevanza da attribuire all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/63.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errore per quanto riguarda la rilevanza giuridica da attribuire all’esistenza di impegni di pagamento irrevocabili.

Nono motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto poiché non ha risposto alle eccezioni sollevate dalla ricorrente riguardo alla richiesta di rimborso del saldo dei contributi del 2015.

Decimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errore riguardo ai principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

Undicesimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errore riguardo all’applicazione del principio di proporzionalità.

Dodicesimo motivo, vertente sul fatto che la sentenza impugnata sarebbe basata su un’erronea applicazione del principio nemo auditur.

Tredicesimo motivo, vertente sul fatto che la sentenza impugnata sarebbe basata su un’erronea applicazione dell’obbligo di motivazione (articolo 296 TFUE).

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1 Regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

2 Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

3 Regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, del 14 settembre 2017, relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico (GU 2017, L 337, pag. 6).