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Ricorso proposto il 29 marzo 2013 – Sharif University of Technology / Consiglio

(Causa T-181/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sharif University of Technology (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Happold, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’allegato alla decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012 1 , l’allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010 2 , l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012 3 , e l’allegato IX al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012 4 , nella parte in cui riguardano la ricorrente;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la decisione 2012/829/PESC del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio sono stati adottati in violazione dei suoi diritti della difesa e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Il Consiglio ha violato il suo obbligo di motivazione, dato che i motivi da esso addotti non appaiono sufficienti per la ricorrente per comprendere il fondamento il base al quale essa è stata assoggettata a misure restrittive. Il Consiglio ha violato i diritti della difesa della ricorrente poiché ha omesso di concedere alla ricorrente l’accesso al fascicolo del Consiglio e poiché tale omissione ha comportato l’impossibilità per la ricorrente di presentare le sue osservazioni sulle prove addotte a fondamento delle misure ad essa imposte. Le omissioni del Consiglio di motivare la sua decisione e di concedere alla ricorrente l’accesso al suo fascicolo hanno altresì violato il diritto della ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha commesso taluni errori manifesti di valutazione nell’adozione di misure restrittive nei confronti della ricorrente. La ricorrente respinge le allegazioni presentate nei suoi confronti ed esige dal Consiglio la rigorosa dimostrazione dei fatti allegati.

Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che le misure restrittive imposte su di essa violano il suo diritto di proprietà e sono sproporzionate. L’iscrizione della ricorrente non avrebbe rispettato le condizioni previste dalla normativa. Inoltre il Consiglio ha omesso completamente di prendere in considerazione il fatto che la ricorrente non è un’impresa commerciale, bensì un istituto di alta formazione e i conseguenti effetti della sua iscrizione non solo per se stessa ma altresì per i suoi studenti, facoltà e collaboratori.

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1 Decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71).

2 Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

3 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55)

4 Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).