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Ricorso proposto il 15 marzo 2013 – Jaczewski / Commissione

(Causa T-178/13)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Grzegorz Jaczewski (Bielany, Polonia) (rappresentante: M. Goss, adwokat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione di esecuzione della Commissione europea del 24 luglio 2012 [notificata come documento n. C(2012) 5049], che autorizza l’erogazione di pagamenti diretti nazionali integrativi in Polonia per l’esercizio 2012, conformemente all’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, decisione con la quale è stata introdotta l’applicazione della modulazione per i pagamenti diretti nazionali integrativi superiori ad EUR 5 000.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente solleva due censure.

La prima censura riguarda la violazione da parte della Commissione del principio di gerarchia tra le norme a causa dell’adozione di misure in contrasto con l’articolo 132 del regolamento n. 73/2009 tenendo conto dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 10 di tale regolamento, avendo applicato la modulazione ai pagamenti diretti nazionali integrativi, nonostante il meccanismo di modulazione non fosse applicabile, relativamente al 2012, nei nuovi Stati membri.

La seconda censura concerne il principio della parità di trattamento nonché l’articolo 39 TFUE in collegamento con l’articolo 40, paragrafo 2, secondo comma, di quest’ultimo, data la circostanza che l’applicazione della modulazione quanto ai pagamenti diretti nazionali integrativi cagiona la riduzione degli importi versati agli agricoltori nei nuovi Stati membri ad un livello inferiore agli importi versati ad agricoltori equivalenti in Stati membri diversi dai nuovi nonché per il fatto di non aver preso in considerazione, adottando la decisione impugnata, l’eterogeneità di situazioni in singole regioni dell’Unione europea.