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Ricorso proposto il 28 marzo 2013 – Moallem Insurance / Consiglio

(Causa T-182/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Moallem Insurance Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv. D. Luff)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il punto 18 dell’allegato della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71);

annullare il punto 18 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55);

dichiarare l’articolo 12 della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 20101 e l’articolo 35 del regolamento n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 20122 , inapplicabili alla ricorrente;

condannare il Consiglio a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è competente a controllare sia il punto 21, sezione B, dell’allegato della decisione 2010/644/PESC del Consiglio e il punto 21, sezione B, dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, sia la decisione del 28 ottobre 2010, nonché la conformità di questi ultimi con i principi generali del diritto dell’Unione.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la motivazione specifica dell’iscrizione nell’elenco della Moallem non è corretta e le condizioni previste dall’articolo 20, paragrafo 1, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (come successivamente modificato dall’articolo 1, paragrafo 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, dall’articolo 1, paragrafo 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2012 e dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012) e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (come successivamente modificato dall’articolo 1, paragrafo 11, del regolamento n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012) non sono soddisfatte.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012 non sono sufficientemente motivati. Essi violano i diritti della difesa della Moallem ed il suo diritto ad un equo processo, in quanto il Consiglio non ha mai risposto alla lettera della Moallem del 6 febbraio 2013 e alla Moallem è stato impedito l’accesso al fascicolo del Consiglio.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato l’articolo 24, paragrafi 3 e 4, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio e l’articolo 46, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 267/2012 del Consiglio. Gli articoli 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio e 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, prescrivono che il Consiglio comunichi e notifichi la sua decisione, incluse le ragioni dell’iscrizione, e gli articoli 24, paragrafo 4, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio e 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, prevedono il riesame della decisione qualora siano avanzate osservazioni.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato il principio di buona amministrazione nel valutare la situazione della Moallem.

Sesto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato il principio del legittimo affidamento nel valutare la situazione della Moallem.

Settimo motivo, vertente sul fatto che l’articolo 12 della decisione 2010/413/PESC del Consiglio e l’articolo 35 del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, non debbono applicarsi alla Moallem, in quanto violano il principio di proporzionalità sancito all’articolo 5, paragrafo 4, del Trattato sull’Unione europea (TUE).

Ottavo motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, come successivamente modificato, sulla base del quale è stato adottato l’allegato controverso del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, viola l’articolo 215, paragrafi 2 e 3, TFUE, quale fondamento giuridico di tale regolamento, nonché l’articolo 40 TUE.

Nono motivo, vertente sul fatto che la decisione 2010/413/PESC del Consiglio e il regolamento (UE) n. 267/2012, sono stati adottati in violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

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1 Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39)

2 Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1)